CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 36156/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 marzo 2024 il Tribunale di Bari - giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 8665/24 del 17 gennaio 2024, che aveva annullato una precedente ordinanza di quel Tribunale - ha respinto l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso il 9 giugno 2023 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari e avente ad oggetto 911 kg. di lubrificante per aeromobili. 2. Per miglior comprensione della vicenda e dei motivi di ricorso occorre riferire che il sequestro fu disposto il 29 maggio 2023, dall'Ufficio ADM di Bari e dalla G.d.F. di Bari, in relazione al reato di cui all'art. 62, comma 1, lett. a), d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, per non essere stata pagata l'imposta di consumo dovuta in caso di acquisto di olio lubrificante proveniente da altro Stato dell'Unione Europea. Dalla documentazione acquisita risulta (e si tratta di circostanze non controverse) che il lubrificante in sequestro, prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e importato dagli USA nell'Unione Europea (specificamente in Olanda), era stato spedito da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] alla società acquirente - Ryanair DAC Branch Italiana (di seguito Ryanair) - presso l'aeroporto di Bari-Palese; aeroporto nel quale, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito SEAS) - della quale [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante - provvede alla movimentazione e gestione delle merci per conto di Ryanair a ciò abilitata da un contratto di subconcessione sottoscritto con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ordinanza del 10 luglio 2023 il Tribunale di Bari, investito a seguito di una richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], annullò il decreto di convalida del sequestro rilevando: da un lato, che quel decreto non conteneva la descrizione, neppure sommaria, della condotta ascritta all'indagato, non essendo sufficiente a tal fine il richiamo ai verbali redatti dalla [OSCURATO:PERSONA], in quanto descrittivi di una condotta la cui rilevanza penale non è evidente; dall'altro, che non era stato svolto nessun accertamento sulla natura e sulla composizione del lubrificante sottoposto a sequestro e dalla documentazione in atti non emergeva che quel prodotto rientrasse nell'elenco tassativo delle merci soggette al pagamento dell'imposta di consumo. Questa ordinanza è stata fatta oggetto di ricorso per Cassazione da parte del Pubblico Ministero ed è stata annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa composizione, dalla sentenza n. 8665/24 del 17 gennaio 2024. La sentenza di annullamento ha rilevato che il decreto di convalida del sequestro era stato motivato "per relationem" facendo riferimento al verbale di sequestro predisposto dalla PG ad esso allegato e ha ricordato che l'uso di tale tecnica motivazionale è da considerare legittimo alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664. Ha sottolineato a tal fine: che il decreto di convalida indica le disposizioni di legge violate e la data del fatto (artt. 61, comma 1, lett. c), e 62, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504 del 1995, accertato in Bari il 29 maggio 2023); che il fatto è «dettagliatamente ricostruito alle p. da 2 a 8» del verbale di sequestro allegato al decreto; che l'indagato ha avuto modo «di comprendere la condotta a lui ascritta e, conseguentemente, di rappresentare le proprie difese, come, peraltro, è, in concreto avvenuto, ciò desumendosi dal contenuto delle doglianze di merito dedotte con l'istanza di riesame» (così testualmente, pag. 4 della motivazione). Quanto al fumus del reato, la sentenza di annullamento ha osservato: - «che la sottrazione all'imposta di consumo di oli destinati alla lubrificazione meccanica integra il reato di cui all'art. 40 d.lgs. 26 ottobre del 1995, n. 504, in forza del combinato disposto degli artt. 62, comma 3, e 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo che, rispettivamente, includono tali prodotti tra quelli assoggettati ad imposta di consumo e prevedono, per le violazioni all'obbligo del pagamento per quantità di prodotto non inferiore a 100 chilogrammi, l'applicabilità delle sanzioni stabilite dagli artt. 40 e 44 della stessa normativa» (pag. 5 della motivazione); - che una conferma di tale interpretazione può essere tratta dal provvedimento n. 57516/RU/2018 adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Dogane (indicato dalla difesa) dal quale si evince che le preparazioni lubrificanti «contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, già classificate nel Paese di origine al codice NC 3403, mantengono questa classificazione indipendentemente dal contenuto percentuale di polimeri poliolefinici sintetici addizionati. L'aggiunta del prodotto a base sintetica ha lo scopo di incrementare il potere lubrificante della preparazione stessa ma, permanendo la percentuale di olio minerale contenuta al di sotto della suddetta soglia, la miscelazione delle sostanze non determina la modifica della voce doganale della merce»; - che, in questi casi, trova applicazione la fattispecie supplementare di cui all'art. 62, comma 3, la quale, «per chiare finalità antielusive, colpisce situazioni equivalenti a quelle tipiche che realizzano il medesimo presupposto» e dunque l'imposta di consumo è dovuta, ma è determinata «sulla base della quantità complessiva di olio minerale (inferiore al 70%) e di polimeri poliolefinici sintetici effettivamente contenuta, quale risultante dai dati dichiarati dal soggetto obbligato»;- che, nel caso di specie, « come risulta dalla lettera del 21 giugno 2023 della [OSCURATO:PERSONA] & Chemical BV», il prodotto in esame ha una nomenclatura combinata 3403 9900; - che nel valutare la sussistenza del fumus del reato, non si può prescindere da questo dato perché, «essendo contraddistinto dalla nomenclatura combinata 3403», il prodotto «astrattamente rientra nella previsione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995, e, quindi, soggiace all'imposta sul consumo, il cui mancato pagamento, per effetto del rinvio operato dall'art. 61, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995, comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli artt. 40 e 44 del medesimo d.lgs.» (così, testualmente, pag. 6 della motivazione); - che, in tale situazione, lo scopo del sequestro è quello di consentire «i necessari accertamenti tecnici per stabilire se la partita di olio sequestrato abbia le caratteristiche tali da rientrare, o meno, tra quelli assoggettati all'imposta sul consumo» (così, testualmente, pag. 7 della motivazione). Decidendo in sede di rinvio, con ordinanza in data 14 marzo 2024, il Tribunale ha respinto l'istanza di riesame e ha confermato il decreto di sequestro probatorio. Ha ritenuto, infatti, che le deduzioni difensive non fossero idonee a contrastare i principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento, sia quanto al contenuto del decreto di convalida del sequestro che riguardo alla sussistenza del fumus del reato. Il Tribunale ha esposto il contenuto delle deduzioni difensive, volte a dimostrare che la classificazione alla voce doganale NC 3403 rende assoggettabili ad imposta di consumo solo i lubrificanti che contengono una percentuale, pur minima, di oli di petrolio e di materiali bituminosi, ma non anche i lubrificanti che non contengano affatto questo tipo di prodotti. Le ha tuttavia disattese sostenendo che si tratta di argomentazioni volte «a rimettere in discussione» i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, vincolanti per il giudice di rinvio. Ha osservato, inoltre, che il sequestro probatorio è funzionale allo svolgimento di indagini in punto di fatto sulle caratteristiche del prodotto sequestrato. In sintesi: secondo i giudici del rinvio, i principi di diritto affermati dalla sentenza di annullamento non lasciano spazio per mettere in discussione la sussistenza del fumus del reato e i rilievi della difesa non sono dirimenti a tal fine. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza del 14 marzo 2024, articolando tre motivi che di seguito si riportano, nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, D.Igs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di compiere le doverose valutazioni in punto di fatto ignorando i nuovi elementi prodotti dalla difesa che, impregiudicate le AdU conclusioni in diritto cui è giunta la sentenza di annullamento, avrebbero consentito di escludere in concreto la sussistenza del fumus del reato perché idonee a dimostrare che il lubrificante in sequestro non contiene oli di petrolio e di materiali bituminosi e pertanto non è soggetto al pagamento dell'imposta di consumo anche se classificato nella voce doganale NC 3403. Si tratta: di un parere pro ventate rilasciato da un professore associato di ingegneria chimica presso il Politecnico di Milano, secondo il quale il prodotto in sequestro è una preparazione lubrificante esclusivamente sintetica che «non contiene né oli minerali greggi derivati direttamente dal petrolio grezzo né oli esausti»; di estratti dell'allegato 1 al reg. UE n. 2658/1987 come sostituito dal Reg. UE 1998/2022 e delle note esplicative della Commissione europea sulla nomenclatura combinata delle voci doganali (documenti che indicano le regole alle quali ci si deve attenere per la classificazione delle merci nelle voci della nomenclatura combinata); di un estratto del sistema "AIDA - Dogane" dal quale risulta che, inserendo il codice NC 3403 9900 (vale a dire il codice attribuito dalla [OSCURATO:PERSONA] & Chemical BV al prodotto consegnato alla Ryanair nell'aeroporto di Bari), il «simulatore segnala che non è dovuta l'imposta di consumo per quel prodotto». Secondo la difesa, tali elementi sarebbero idonei a dimostrare che sul lubrificante in sequestro non è dovuta l'imposta di consumo e, sulla base di tali argomentazioni in punto di fatto, il sequestro avrebbe dovuto essere revocato. Il Tribunale, invece, lo ha confermato senza fornire motivazione sul punto e ritenendosi vincolato ai principi di diritto contenuti nella sentenza di annullamento, secondo la quale (pag. 6) il prodotto in sequestro, «essendo contraddistinto dalla nomenclatura combinata 3403, astrattamente rientra nella previsione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995, e, quindi, soggiace all'imposta sul consumo». Il ricorrente osserva che, fermo restando tale principio di diritto, la circostanza che il prodotto contraddistinto da una nomenclatura combinata 3403 possa rientrare nella previsione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 non esclude che, in concreto, un prodotto contenente tale nomenclatura possa non essere soggetto ad imposta di consumo. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni gli elementi forniti dalla difesa non fossero idonei ad escludere tale eventualità e, con essa, la sussistenza del fumus del reato, pur ritenuto astrattamente esistente in sede di legittimità. La difesa non sottovaluta la circostanza che, in sede di riesame, il Tribunale non può compiere accertamenti tecnici. Sottolinea tuttavia che il Tribunale del riesame è tenuto a valutare il contenuto degli elaborati tecnici prodotti dalle parti con riferimento a punti decisivi del tema cautelare e sostiene che, per non incorrere nel vizio di omessa motivazione, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto dare conto «dei criteri di scelta adottati e, dunque, [...] delle ragioni della prevalenza dei rilievi accusatori su quelli di carattere difensivo» (pag. 9 dell'atto di ricorso). 3.2. Col secondo motivo (che costituisce sviluppo del primo), il ricorrente lamenta violazione di legge sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe fatto buon governo del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente. Secondo l'interpretazione fornita dal ricorrente, con la sentenza n. 8886/24 del 17 gennaio 2014, la Terza Sezione penale di questa Corte si è limitata ad affermare che le preparazioni lubrificanti di cui al codice NC 3403 possono «astrattamente» rientrare nella previsione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 e ha quindi invitato il giudice di rinvio a verificare la concreta sussistenza di tali condizioni. Condizioni che, in base al reg. UE n. 1998/2022, sussistono solo quando queste preparazioni contengono oli lubrificanti o bitumi. Il provvedimento n. 57516/RU/2018 adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Dogane (richiamato dalla sentenza di annullamento) stabilisce, infatti, che, «qualora la preparazione lubrificante sia destinata all'impiego di lubrificazione meccanica, trova applicazione la fattispecie supplementare di cui al suddetto art. 62, comma 3, la quale, per chiare finalità antielusive, colpisce situazioni equivalenti a quelle tipiche che realizzano il medesimo presupposto» e precisa che, in questi casi, «l'imposta di consumo dovuta è determinata sulla base della quantità complessiva di olio minerale (inferiore al 70%) e di polimeri poliolefinici sintetici effettivamente contenuta, quale risultante dai dati dichiarati dal soggetto obbligato», dal che si desume che nessuna imposta è dovuta se la quantità complessiva di olio minerale e di polimeri poliolefinici sintetici contenuta in una preparazione destinata all'impiego nella lubrificazione meccanica è pari a zero (per una interpretazione analoga il ricorrente richiama la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] n.510/11/2014 - allegato 13 all'atto di ricorso). In altri termini, secondo il ricorrente, il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente non esimeva il giudice di rinvio dal verificare «l'esatto codice di nomenclatura combinata attribuibile al prodotto in sequestro». Il Tribunale, invece, non ha spiegato per quali ragioni la preparazione lubrificante in sequestro sarebbe riconducibile a una voce della nomenclatura combinata che comporta l'obbligo del pagamento dell'imposta di consumo e ha disatteso le allegazioni difensive senza fornire di ciò motivazione alcuna. A sostegno di tali argomentazioni la difesa osserva che, per giurisprudenza costante, anche in materia di riesame delle misure cautelari, come nel giudizio di merito, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, ma è fatta salva «la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti» (la difesa cita a sostegno Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 261611). Rileva, inoltre, che il regolamento UE n. 1998/2022 che determina il sistema di tassazione europea delle «preparazioni lubrificanti» indicandone la nomenclatura cumulativa non è una norma extrapenale integrativa del precetto penale, ma «opera come requisito del fatto previsto dal precetto contenuto nella norma penale» (il difensore cita a sostegno Sez. 3, n. 40551 del 25/06/2014, Venuti, Rv. 260757). 3.3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 355, comma 2, cod. proc. pen. La difesa sostiene che la sentenza di annullamento ha ritenuto legittima la motivazione "per relationem", perché il decreto di convalida del sequestro richiamava il contenuto del verbale di sequestro conosciuto dagli indagati e comunque allegato all'atto di convalida, ma ha demandato al giudice di rinvio il compito di valutare la congruità della motivazione e la sua idoneità a spiegare le ragioni del provvedimento ablativo. Una valutazione che il Tribunale ha omesso con particolare riguardo alla posizione del ricorrente (legale rappresentante della SEAS che non è proprietaria del lubrificante) e alla possibilità di attribuire a Cianciaruso il reato di cui all'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo dell'elemento psicologico. 4. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo il PG, «atteso il chiaro disposto della sentenza rescindente, che ha lucidamente ricostruito l'ipotesi normativa, afferma[ndo] l'astratta applicabilità della norma al prodotto oggetto di sequestro» al Tribunale era preclusa, in sede di rinvio, «ogni ulteriore indagine sulla ricorrenza dell'ipotesi di reato contestata, e , quindi, sulla applicabilità della norma al caso in esame». Solo all'esito di accertamenti tecnici, infatti, si potrà verificare se la partita di lubrificante sequestrata «abbia le caratteristiche per rientrare tra i prodotti assoggettati all'imposta sul consumo» e il sequestro probatorio è finalizzato proprio a consentire tale accertamento. 5. All'odierna udienza, tenutasi a seguito di rituale richiesta di trattazione orale, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non sono fondati.2. Il sequestro oggetto del ricorso è stato eseguito sull'assunto che l'olio lubrificante venduto dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] alla Ryanair, consegnato all'acquirente presso l'aeroporto di Bari e così immesso in consumo ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. b) n. 2 e lett. c) n. 2 d.lgs. n. 504/1995, fosse soggetto al pagamento dell'imposta di consumo. Poiché tale pagamento non è avvenuto e, poiché la violazione ha ad oggetto una quantità di prodotto superiore ai 100 kg, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 4, 40 e 44 d.lgs. n. 504/1995, se l'imposta di consumo è dovuta il fatto ha rilevanza penale. Con ordinanza del 10 luglio 2023 il Tribunale per il riesame di Bari ha ritenuto insussistente il fumus del reato perché non era stato svolto alcun accertamento in ordine alla natura e alla composizione dell'olio lubrificante e la documentazione in atti non consentiva di ritenere che il prodotto in sequestro rientrasse nell'elenco tassativo delle merci soggette ad imposta di consumo. Questa ordinanza è stata annullata dalla Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 8665/24 del 17/01/2024 secondo la quale, come risulta dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa, (lettera del 21 giugno 2023 della [OSCURATO:PERSONA] & Chemical BV), il lubrificante sottoposto a sequestro ha una nomenclatura combinata 3403 9900 e dunque, in astratto, rientra nella previsione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504/1995, in base al quale «l'imposta di cui al comma 1 si applica anche agli oli lubrificanti e ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria». Così argomentando, la sentenza rescindente ha diversamente qualificato il fatto oggetto della imputazione provvisoria [non più violazione dell'art. 62, comma 1, lett. a), ma violazione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 504/1995] e ha ritenuto che il fumus di tale reato potesse essere ritenuto sussistente, anche in assenza di una verifica fisica della merce, sulla base della nomenclatura combinata indicata dal produttore. Ha sottolineato inoltre che, nel valutare la sussistenza del fumus del reato, si sarebbe dovuto tenere conto che il sequestro è stato disposto a fini di prova e, quindi, allo scopo di accertare se la partita di olio lubrificante oggetto di indagine abbia in concreto caratteristiche tali da rientrare tra i prodotti assoggettati al pagamento dell'imposta di consumo. Ed invero, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di sottolineare, in sede di riesame del sequestro probatorio, «il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007). 3. Secondo la sentenza rescindente, nel caso di specie, per ritenere sussistente il fumus del reato di cui all'art. 62, comma 3, d.lgs. 505/1995, non è necessario compiere un accertamento sulla composizione del lubrificante sottoposto a sequestro. Lo stesso produttore, infatti, ha attribuito al lubrificante la nomenclatura combinata 3403 9900 e questo è sufficiente a far ritenere che, in astratto, il prodotto sia soggetto al pagamento dell'imposta di consumo. Nel giungere a tali conclusioni, la sentenza rescindente ha fatto implicita applicazione delle indicazioni contenute nel regolamento UE n. 2022/1998 del 20 settembre 2022 (che ha modificato l'allegato 1 al regolamento n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune) ed è singolare che il ricorrente citi questo regolamento a sostegno delle proprie argomentazioni. Come si è detto - e come anche il ricorrente riferisce - ai sensi dell'art. 62, comma 3, d.lgs. 504/95 sono soggetti all'imposta di consumo gli oli lubrificanti e i bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti classificate sotto la voce NC 3403 e gli oli lubrificanti e i bitumi contenuti «negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria». L'allegato 1 al regolamento UE n. 2022/1998 del 20 settembre 2022 prevede, al capitolo 34, che le merci designate con il codice NC 3403 9900 siano soggette a dazi convenzionali del 4,6% e si tratta di una voce specifica della voce NC 3403 che riguarda preparazioni lubrificanti «contenenti oli di petrolio o di materiali bituminosi». Nello stesso capitolo 34, al punto 4, si specifica che «l'espressione "oli di petrolio o di minerali bituminosi", usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27» e tale nota così testualmente recita: «i termini "oli di petrolio o di minerali bituminosi" [...] non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.». La sentenza rescindente ha fatto puntuale applicazione di queste norme. Come anche il ricorrente ricorda, infatti, non ha affermato che i diritti di confine sui prodotti lubrificanti sono dovuti a prescindere dal fatto che essi contengano oli di petrolio o di materiali bituminosi come definiti nella nota 2 del capitolo 27 dell'allegato 1 al regolamento UE 2022/1998. Ha valorizzato, invece, la circostanza che il produttore abbia attribuito al lubrificante sottoposto a sequestro il codice NC 3403 9900 (attribuzione non contestata dal ricorrente) e ha ritenuto che tale classificazione sia in astratto sufficiente a far ritenere il fumus del reato, fatta salva la necessità di procedere agli accertamenti tecnici necessari per stabilire se la partita di olio sequestrato abbia «caratteristiche tali» da rientrare tra i lubrificanti assoggettati al pagamento dell'imposta. Ha sottolineato a tal fine che, nel caso di specie, il sequestro probatorio è finalizzato proprio a consentire quegli accertamenti e li ha dunque implicitamente ritenuti necessari. 4. Com'è evidente la sentenza di annullamento non impediva al giudice di rinvio di procedere ad un vaglio critico degli elementi addotti a sostegno della esistenza del fumus del reato, sicché il dato rappresentato dalla attribuzione al prodotto della nomenclatura combinata 3403 9900 doveva essere valutato dal Tribunale unitamente agli altri elementi addotti dalla difesa. Tale valutazione, pur sommariamente eseguita, non risulta essere stata omessa. Il Tribunale, infatti, ha tenuto conto delle deduzioni difensive e ha sottolineato che i rilievi formulati dalla difesa non erano volti ad introdurre nuovi argomenti in punto di fatto idonei ad escludere la sussistenza del fumus del reato, ma piuttosto a «rimettere in discussione proprio gli aspetti della decisione» vincolanti per il giudice di rinvio e ad attribuire al prodotto in sequestro caratteristiche che «devono essere indagate e al cui accertamento il sequestro probatorio è funzionale» (pag. 5 della motivazione). Si deve ricordare allora che il ricorso per Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge e che una tale violazione può essere ritenuta solo quando la motivazione è caratterizzata da vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso di specie, per quanto scarna, la motivazione dell'ordinanza impugnata non può essere reputata mancante perché consente di comprendere le ragioni poste alla base della decisione. Il Tribunale infatti - anche in ragione della finalità propria del sequestro probatorio - ha ritenuto che le deduzioni difensive non fossero idonee a porre nel nulla la (non contestata) classificazione del lubrificante nella nomenclatura combinata 3403 9900 e dunque, secondo il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente (che ha valorizzato in chiave indiziaria tale classificazione) non consentissero di escludere il fumus del reato. Ed invero - come precisato nel regolamento UE 2022/1998, allegato 1, capitolo 27, nota 2 - perché un lubrificante classificato all'interno del capitolo 34 voce 03 non sia soggetto ad imposta di consumo è necessario che non contenga «oli di petrolio o di minerali bituminosi» e neppure «oli analoghi» e oli «costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli». Non rileva in contrario l'argomentazione sviluppata nel primo motivo di ricorso, secondo la quale il Tribunale del riesame era tenuto a valutare il contenuto degli elaborati tecnici prodotti dalle parti con riferimento a punti decisivi del tema cautelare e, per non incorrere nel vizio di omessa motivazione, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto dare conto «dei criteri di scelta adottati e, dunque, [...] delle ragioni della prevalenza dei rilievi accusatori su quelli di carattere difensivo». Se è vero, infatti, che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali il parere "pro ventate" prodotto dalla difesa non è stato considerato idoneo ad escludere la sussistenza del fumus del reato; è pur vero, che, in quel parere, si sostiene che il lubrificante in sequestro, non contenendo composti di olio minerale, non essendo ottenuto dalla rigenerazione di oli usati ed essendo realizzato esclusivamente tramite processi chimici non rientra tra i lubrificanti indicati dall'art. 62, comma 1 , lett. a) d.lgs. n.504/95, ma non si dice nulla riguardo alla classificazione del prodotto nell'ambito della nomenclatura combinata 3403 9900. L'elaborato tecnico prodotto dalla difesa (allegato n.6 all'atto di ricorso), dunque, non è idoneo a contrastare le conclusioni della sentenza rescindente, secondo la quale nel caso di specie - diversamente qualificato il fatto come violazione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. 504/1995 - il fumus del reato può essere ritenuto sussistente, anche in assenza di uno specifico accertamento sulla composizione del prodotto lubrificante, perché quel prodotto è contraddistinto dalla nomenclatura combinata 3403. Alla luce delle considerazioni svolte, la motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza del fumus del reato, anche se scarna, non può essere ritenuta mancante sicché la violazione di legge dedotta col primo motivo non può essere reputata sussistente. 5. Neppure si può sostenere che il giudice di rinvio non si sia attenuto ai principi di diritto indicati nella sentenza di annullamento. Il lubrificante in sequestro è stato classificato con codice NC 3403 9900 dalla società che lo produce e - come la sentenza rescindente ha chiarito - la documentazione prodotta dalla difesa (in particolare il provvedimento n. 57516/RU/2018 adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Dogane) conferma che tale classificazione è astrattamente idonea ad assoggettare la merce al pagamento dell'imposta di consumo. Da questo documento, infatti, si desume che, in presenza di olio minerale e di polimeri poliolefinici sintetici, l'imposta di consumo è comunque dovuta e deve essere determinata sulla base della quantità complessiva di tali sostanze. Principi analoghi possono essere tratti dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] n. 510/11/2014 citata nell'atto di ricorso. Vi si legge, infatti, che le preparazioni lubrificanti classificate nella voce doganale 3403 sono assoggettabili ad imposta di consumo solo se contengono oli di petrolio e solo nella percentuale in cui li contengono e tale affermazione conferma: da un lato, che la classificazione nella voce doganale 3403 consente di ritenere sussistente il fumus del reato di cui all'art. 62, comma 3, d.lgs. 504/1995; dall'altro, che al fine di verificare se l'ipotesi accusatoria debba essere confermata o smentita è necessario procedere ad esame chimico del prodotto. Un accertamento che - come sottolineato dal Tribunale - il sequestro probatorio ha lo scopo di consentire. 6. Non ha alcun pregio il terzo motivo di ricorso col quale la difesa lamenta la carenza di motivazione del provvedimento di convalida. La sentenza rescindente, infatti, si è espressa sul punto senza lasciare al giudice di rinvio alcuno spazio di valutazione ulteriore e ha affermato (pag. 4): «come agevolmente emerge dalla lettura dell'indicato verbale di p.g. - che è stato allegato al decreto di convalida del sequestro, e, quindi, portato a conoscenza dell'interessato - il fatto è stato dettagliatamente ricostruito alle p. da 2 a 8, sicché certamente l'indagato ha avuto modo di comprendere la condotta a lui ascritta e, conseguentemente, di rappresentare le proprie difese, come, peraltro, è, in concreto, avvenuto,