CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 21928/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28950-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Oggetto R.G.N. 28950/2018 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC avverso la sentenza n. 504/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/04/2018 R.G.N. 713/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza in data 9.4.2018, la Corte di Appello di Milano ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo negli aumenti dei minimi retributivi disposti dal CCNL industria alimentare del 2013, condannando la società alla corresponsione delle differenze retributive dovute alla ricorrente; in particolare, la Corte ha ritenuto che, dall'esame delle evidenze processuali, dovesse escludersi la volontà della Società appellante di optare per l'assorbimento nel superminimo dell'aumento contrattuale unico disposto dai CCNL succedutisi nel tempo. 2.- P er la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a sette motivi, cui ha resistito l’intimata con controricorso, illustrato da memoria. 3.- Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4.- con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., con riguardo alla ritenuta erroneità della previsione di un unico aumento in quattro tranches anziché di quattro aumenti; con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 2731 e 2733 cod. civ.; con il terzo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla collocazione del superminimo in busta paga; con il quarto motivo si deduce ancora la violazione dell'art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., in ordine al comportamento omissivo tenuto dalla lavoratrice con riferimento agli obblighi sulla stessa gravante ex art. 50 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2012; con il quinto motivo parte ricorrente denunzia la violazione dell'art.1362 cod. civ. in relazione al comportamento tenuto dalle parti dopo l'assorbimento; con il sesto motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ.; con il settimo motivo si denunzia la violazione dell'art. 360 n. 3 e dell'art. 41 Cost; 5.- i n proposito va rilevato preliminarmente che questa Corte si è già pronunciata più volte sulla stessa vicenda contrattuale (dell’assorbimento del superminimo) promossa da altri lavoratori dipendenti della società [OSCURATO:PERSONA], con le sentenze nn. 15967/2020, 9822/2021, 10164/2021 con le quali sono stati respinti o dichiarati inammissibili i motivi di ricorso proposti dalla attuale ricorrente. Poiché non emergono validi motivi per discostarsi da tale consolidato e motivato indirizzo, a quelle ragioni è opportuno riportarsi anche per la attuale decisione, nei termini di seguito formulati; 6.- a nzitutto va precisato che si applica al caso di specie la disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, (cfr., fra le tante, Cass. n. 2922 del 12/11/2019); mentre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ne consegue che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017); consegue alle suesposte considerazioni che il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso devono essere dichiarati inammissibili; 7.- per quanto concerne il secondo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico - sistematico, va rilevato che gli stessi, oltre ad essere formulati in modo promiscuo, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio - determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008) - nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta volontà della società di non reputare assorbibile il superminimo; in particolare, la Corte, dopo aver premesso che il superminimo è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento, ha ritenuto che la circostanza che nel contratto di assunzione o, comunque, con successiva lettera della società, sia stata espressamente prevista una somma a titolo di superminimo e che la stessa sia stata poi aumentata, sempre riportandola nella busta paga sotto la voce superminimo, ha ritenuto che fosse indicativa della volontà della [OSCURATO:SOCIETA] di non avvalersi dell'assorbimento, senza che il non essersene avvalsa in occasione del precedente rinnovo contrattuale con riferimento al rapporto di lavoro degli intimati avesse determinato la formazione di un uso aziendale; la Corte ha poi aggiunto che la società, con il CCNL dell'ottobre 2012, aveva previsto un aumento retributivo unico ma liquidato in tranches a scadenze diverse: conseguentemente, il fatto che la liquidazione della prima tranche non sia stata oggetto di alcun assorbimento è indicativo della volontà concludente della società che l'aumento della retribuzione base non debba comportare alcuna diminuzione del superminimo anche in ordine al pagamento delle tranches successive; 7.- il Collegio ha, quindi, ritenuto che, essendo l'aumento retributivo unico anche se pagato in diverse tranches, come ammesso dalla stessa società, il fatto di aver corrisposto integralmente la prima tranche, senza ridurre il superminimo, abbia comportato una rinuncia da parte della ricorrente; tale ricostruzione motivazionale non può essere censurata in sede di legittimità atteso che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (sul punto fra le più recenti, Cass.27 luglio 2020, n. 15967), la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, CaSS. n. 11254 del 10/05/2018); la Corte, basandosi sulla ricostruzione della volontà delle parti in base ai mentovati indici rivelatori, ha escluso l'intenzione della società di procedere all'assorbimento; d'altro canto, la sentenza impugnata non si pone nemmeno in contrasto con la presunzione, relativa, connessa all'assorbimento, nel senso che il superminimo si ritiene di solito assorbito dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ovvero per il conseguimento di un inquadramento superiore, sicchè in tali evenienze ben può il giudice di merito ritenere superata detta presunzione in base alle acquisite risultanze istruttorie (fra le altre, Cass. 17/10/2018, n. 26017); 8.- ha osservato, al riguardo, Cass. 12/10/2004, n. 21555, che l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. cod. civ.) ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, ferma la necessità che le censure precisino gli errori addebitati al giudice di merito, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una interpretazione o di una conclusione diversa da quella genericamente censurata; la Corte ha aggiunto, poi, che "con specifico riguardo al preteso principio di diritto del normale assorbimento del superminimo nei miglioramenti contrattuali, va precisato che un tale principio non è mai stato affermato da questa Corte, essendo state, invece (e non poteva essere altrimenti, considerati i ricordati limiti del giudizio di legittimità con riferimento a disposizioni contrattuali di diritto comune), semplicemente confermate sentenze di merito che avevano ritenuto sussistente, nel caso concreto, tale regola contrattuale"; 9.- nel caso di specie, a fronte, peraltro di una doppia pronuncia conforme, ci si confronta con una motivazione congrua, non illogica, cui la parte ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione, che vorrebbe compensabile la migliore retribuzione (rispetto al minimo contrattuale), concessa a tutti i dipendenti fin dall'inizio del rapporto, con futuri aumenti contrattuali; 10. per contro i motivi di ricorso prospettati dalla società ricorrente, come reso chiaro dallo stesso esordio, con cui lamenta che la Corte milanese avrebbe omesso di considerare alcuni elementi di fatto introdotti nel giudizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA] ed, altresì, erroneamente valutato ulteriori elementi di fatto e di diritto sottoposti al suo vaglio dalla società, tendono inammissibilmente ad una rivalutazione dell'accertamento in fatto operato dai giudici di merito; i motivi prospettati, anche laddove solo formalmente denunciano violazioni di legge o di contratto collettivo, sono inammissibili perché trascurano gli enunciati posti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, invocando una rivalutazione dell'indagine di fatto preclusa in sede di legittimità e pretendendo una diversa interpretazione negoziale, confidando sulla mera contrapposizione di un risultato esegetico diverso rispetto a quello cui è giunta la Corte territoriale, prospettando dati asseritamente più significativi o regole di giustificazione prospettate come più congrue ( cfr. Cass. n. 18375/2006, conf. Cass. n12360 del 2014). 11.- Al la luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. 12. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, con distrazione per il procuratore antistatario; con raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti pr