CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2021
Cassazione n. 03985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 18 maggio 2021, e depositata in data 30 giugno 2021, il Tribunale di Catanzaro, pronunciando in sede di riesame ex art.309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per reati concernenti li ii le sostanze stupefacenti. Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono gravi indizi di colpevolezza del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, con condotta perdurante, e di un reato fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in epoca antecedente e prossima al 28 aprile 2017, nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive di quella della custodia in carcere. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 8, 9, 16 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Catanzaro nonostante il radicamento altrove dell'inizio dell'operatività dell'associazione finalizzata al narcotraffico. Si deduce che le conclusioni del Tribunale sono erronee. Si premette che l'ordinanza impugnata ha ravvisato la competenza dell'autorità giudiziaria di Catanzaro, in quanto l'associazione si sarebbe manifestata in Guardavalle ed altri luoghi in Italia ed all'estero, dal 2014 con condotta perdurante. Si rappresenta che, ai fini della competenza per territorio, occorre avere riguardo al luogo in cui si è formata l'associazione mediante l'accordo tra i soci, ovvero, quando non è possibile individuare tale luogo, al sito in cui l'operatività dell'associazione si è manifestata per la prima volta, ovvero, in ulteriore subordine, quando non è possibile individuare nemmeno questo luogo, e vi sia connessione con più reati- fine, al luogo di commissione del reato più grave (si cita Sez. 2, n. 33724 del 15/04/2016). Si osserva che, nella specie, a considerare le imputazioni formulate, l'associazione sarebbe divenuta operativa nel maggio 2016, attraverso l'importazione di una partita di 454 kg. di cocaina (capo 3), e che, però, il luogo di ingresso della droga nel territorio nazionale, pur non essendo indicato, è certamente estraneo al territorio della Regione Calabria. Si aggiunge che, anche a voler considerare il fatto di cui al capo 2, costituito dall'importazione di 200 kg. di cocaina, il luogo di ingresso in Italia della droga sarebbe il porto di Livorno. Si conclude che nessun elemento consente di individuare in Guardavalle il luogo di commissione del reato associativo. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta competenza per territorio dell'autorità giudiziaria di Catanzaro nonostante la connessione con altro procedimento per analoghi reati anche a carico dell'odierno ricorrente.Si deduce che i reati per i quali è stata r-,,rnessa l'ordinanza confermata in sede di riesame sono connessi con quelli di cui all'operazione denominata "Area 51", e sottoposti alla cognizione dell'autorità giudiziaria di Milano. Si rappresenta che nell'associazione di cui al procedimento c.d. "Area 51", esattamente come nell'associazione di cui al procedimento in esame: -) gli indagati comunicano con apparati BlackBerry; -) un ruolo di primo piano è svolto da [OSCURATO:PERSONA]; -) la genesi dell'indagine è costituita dall'esame della messaggistica sequestrata dalle Autorità giudiziarie olandesi in Costarica, dove era il server; -) [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto proprio perché esegue le direttive di [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa che la vicenda di cui all'operazione denominata "Area 51" ha avuto origine in Lombardia, e segnatamente in Arluno, come evidenziato dalle sentenze pronunciate nel pertinente processo. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.649 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla violazione del divieto del c.d. bis in idem. Si deduce che il presente procedimento, per le ragioni indicate a sostegno del secondo motivo, costituisce una duplicazione di quello di cui all'operazione denominata "Area 51", per il quale l'odierno ricorrente è stato condannato in via definitiva, e, quindi, si pone in violazione del divieto del c.d. bis in idem. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la ritenuta competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Catanzaro, deducendo che l'associazione finalizzata al narcotraffico per cui si procede si è formata ed ha iniziato ad operare fuori della Regione Calabria. 2.1. Indubbiamente, possono registrarsi decisioni di diverso segno circa il primo criterio per l'individuazione della competenza per territorio in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere. Alcune decisioni, infatti, affermano che il primo criterio è costituito dal luogo in cui è stato concluso l'accordo per la costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune (così, per tutte, Sez. 2, n. 33724 del 15/04/2016, Stan, non massimata, citata nel ricorso). Altre decisioni, invece, ritengono che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (cfr., ad esempio, Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185-01, e Sez. 4, n. 16666 del 31/03/2016, Cosmo, Rv. 266744-01, ma anche Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083-01). Tuttavia, anche le decisioni favorevoli alla prima delle due soluzioni precedentemente indicate, concludono che, quando non è possibile accertare «con sufficiente nitidezza» il luogo della costituzione del vincolo associativo, la competenza si radica avendo riguardo al luogo in cui si sviluppa l'attività di programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose (v., per questa precisazione, Sez. 2, n. 33724 del 2016, cit.). Inoltre, è stato più volte evidenziato il ruolo recessivo spettante al luogo di commissione dei reati fine relativamente alla individuazione della competenza per territorio in ordine al reato associativo. Si è infatti affermato che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, il quale rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione (così Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166-01, ma anche, e con analitiche precisazioni, Sez. 2, n. 33724 del 2016, cit.). 2.2. L'ordinanza impugnata rappresenta in modo puntuale le ragioni per cui ritiene competente il Tribunale di Catanzaro, quale luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo. L'ordinanza, in particolare, segnala che: -) il soggetto collocato al vertice del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA], ha dimorato in Guardavalle per tutto il periodo delle indagini, dalla data della sua scarcerazione, avvenuta 31 maggio 2014, sino alla data in cui ha iniziato la sua latitanza, nel novembre 2020; -) diversi soggetti appartenenti al gruppo criminale, pur dimorando in altre Regioni, si sono recati mensilmente in Calabria per approvvigionarsi di stupefacenti e per ricevere disposizioni da [OSCURATO:PERSONA] (si fa riferimento all'incontro avvenuto in un terreno di Guardavalle tra il predetto Gallace e [OSCURATO:PERSONA], ma anche ai viaggi in Calabria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); -) diversi reati fine sono stati consumati in Calabria; -) l'esistenza di un centro decisionale unitario, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], è stato indicato anche da un collaboratore di giustizia, tale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ricondotto proprio al precisato Gallace la direzione di una operazione di importazione di 300 kg. di cocaina nell'anno 2015. 2.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata risultano immuni da vizi. Va innanzitutto premesso che nessuna indicazione emerge o viene anche solo semplicemente allegata nel ricorso circa il luogo della costituzione del vincolo associativo. Va poi evidenziato che il provvedimento impugnato indica, sulla base di elementi congrui, le ragioni per cui deve ritenersi che il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo criminale è ubicato nel territorio di competenza dell'autorità giudiziaria di Catanzaro. Ciò posto, in applicazione dei principi giuridici richiamati in precedenza al § 3.1., privo di decisiva rilevanza ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in ordine al reato associativo è il riferimento ai luoghi nei quali sarebbe stata introdotta la cocaina sul territorio nazionale. 3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che criticano la ritenuta competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Catanzaro, deducendo che, in ogni caso, il reato associativo ascritto al ricorrente è connesso con altro precedente reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicato nel procedimento c.d. "Area 51", per il quale la competenza è stata ritenuta dall'autorità giudiziaria di Milano, in ragione di elementi specificamente indicati. 3.1. Costituisce principio ampiamente consolidato in giurisprudenza quello in forza del quale la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484-01, e Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539-01). Sembra utile aggiungere, inoltre, che altrettanto consolidato è l'indirizzo secondo cui il sindacato di legittimità sulla valutazione operata dal giudice della cognizione in merito ai fatti presupposto dell'applicazione di una norma processuale è limitato alla verifica della sussistenza e della logicità della motivazione adottata sul punto (così, per tutte, Sez. 3, n. 49805 del 18/05/2018, M., Rv. 274192-02, e Sez. 4, n. 6222 del 19/12/2008, dep. 2009, Cirianni, Rv. 243768-01). 3.2. L'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza di ragioni connessione tali da determinare una diversa competenza per territorio sulla base di due autonome ragioni. In primo luogo, si è evidenziato che le imputazioni e l'impostazione accusatoria non lasciano emergere alcun elemento indicativo della unicità del sodalizio per il quale si procede e quello sottoposto alla cognizione dell'autorità giudiziaria di Milano nell'ambito del procedimento c.d. "Area 51", ovvero anche solo del possibile collegamento tra le due organizzazioni. In secondo luogo, poi, si è rilevato che, anche a voler esaminare gli elementi di fatto indicati dalla difesa, emergono solo alcune generiche affinità, costituite dall'utilizzo di auto munite di doppio fondo o di dispositivi BlackBerry, ossia di mezzi il cui impiego risulta frequente nell'esperienza giudiziaria. Si aggiunge, poi, che solo tre sono gli indagati comuni ai due procedimenti, tra i quali appunto l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], e che quest'ultimo, in entrambe le vicende, si è occupato esclusivamente di realizzare operazioni di importazione di droga, in coerenza con la sua attività, emersa in molteplici indagini, di broker internazionale del narcotraffico, e, quindi, di soggetto "fisiologicamente" in relazione con più compagini criminali. 3.3. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata, anche in relazione a questo profilo, sono immuni da vizi. Invero, entrambi gli argomenti addotti dal Tribunale, ciascuno da solo sufficiente a respingere le deduzioni del ricorso, rispondono a principi giuridici consolidati, i quali risultano correttamente applicati. 4. Del tutto prive di specificità sono le censure enunciate nel terzo motivo, le quali lamentano la violazione del divieto del c.d. bis in idem, deducendo che l'attuale procedimento è una duplicazione di quello denominato "Area 51", nell'ambito del quale l'odierno ricorrente è stato condannato in via definitiva. Va in effetti osservato che il ricorso si limita a contestare la violazione del divieto del c.d. bis in idem, senza indicare perché vi sarebbe identità di reato. In ogni caso, il Tribunale ha indicato in modo puntuale, ed immune da censure, perché il reato associativo giudicato nel procedimento c.d. "Area 51" non può ritenersi neppure connesso con quello per il quale è stata emessa la misura cautelari di cui si discute in questa sede. Ne discende che, a maggior ragione, deve escludersi che il fatto contestato nei due procedimenti sia identico. 5. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla