CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 1980
Cassazione n. 43288/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1980 avverso la sentenza del 14/03/2024 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che sia il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di truffa di cui al capo b) di imputazione, quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge processuale e di motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe violato il principio del "ragionevole dubbio", risultano connotati da genericità, in quanto privi dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; che, a tale proposito, deve essere sottolineato che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (ai sensi delle disposizioni summenzionate), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584); che, in conclusione, pertanto, le doglianze prospettate dalla difesa, da un lato, non sono connotate da un effettivo confronto con la motivazione espressa dai giudici di appello, i quali, colmando le lacune della sentenza di primo grado, con congrue e non illogiche argomentazioni, hanno esplicato gli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali deve ritenersi fondata la responsabilità penale del ricorrente (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 dell'impugnata sentenza); dall'altro lato, risultano caratterizzate da indeterminatezza, perché non indicano, se non in termini del tutto generici, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale, e quali gli specifici profili di asserita illogicità della motivazione posta a base della sentenza impugnata, non consentendo, così, al Collegio di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il