CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 23423/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2657-2022 proposto da: D'ALO' MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 866/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/08/2021 R.G.N. 124/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 19.8.2021, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che [OSCURATO:PERSONA] di vecchiaia in deroga, decadenza R.G.N.2657/2022 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 CC aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Alò decaduto dalla domanda di pensione di vecchiaia anticipata richiesta all’INPS in applicazione della c.d. settima salvaguardia di cui all’art. 1, l. n. 208/2015; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA]Alò ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, per avere la Corte di merito ritenuto che l’azione giudiziaria dovesse essere proposta entro il termine di tre anni dalla comunicazione della reiezione della domanda, ancorché alla medesima non avesse fatto seguito alcun (tempestivo) ricorso gerarchico, di talché, essendo questa intervenuta in data 4.5.2016, la domanda giudiziale proposta in data 2.10.2019 doveva reputarsi tardiva; che, al riguardo, va premesso che la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 12718 del 2009, seguita da innumerevoli successive conformi) ha chiarito che dal combinato disposto dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, e dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1996), recante la sua interpretazione autentica, si può evincere la sussistenza di tre diversi dies a quibus per il decorso del termine di decadenza di cui all’art. 47 cit., atteso che: a)se l’assicurato ha proposto ricorso amministrativo avverso il diniego della prestazione e l’INPS ha provveduto su di esso nel termine di novanta giorni di cui all’art. 46, comma 6, l. n.88/1989, il termine decadenziale decorre dalla comunicazione del provvedimento di reiezione; b) se l’assicurato ha proposto ricorso amministrativo, ma l’INPS non ha provveduto nei termini, il termine decorre dalla data della proposizione del ricorso e viene maggiorato dei novanta giorni ex lege previsti per la decisione; c)se il ricorso amministrativo non è stato proposto (e ciò o perché non c’è stato alcun espresso provvedimento di rigetto della domanda dell’assicurato o perché, pur in presenza di un rigetto espresso, l’assicurato non ha a sua volta presentato ricorso amministrativo entro il termine di novanta giorni dalla sua comunicazione: art. 46, comma 5, l. n. 88/1989), il termine decorre dalla data di presentazione della domanda di prestazione e viene addizionato della durata prescritta per l’esaurimento dell’interoprocedimento amministrativo, pari a trecento giorni (di cui centoventi per la maturazione del silenzio rifiuto ex art. 7, l. n. 533/1973, novanta per il ricorso gerarchico ex art. 46, comma 5, l. n. 88/1989, e novanta per la formazione del silenzio rigetto su quest’ultimo, ex art. 46, comma 6, l. ult. cit.); che, applicando tali principi alla fattispecie in esame, la censura di cui al primo motivo si appalesa fondata, atteso che, non avendo il ricorrente tempestivamente proposto il ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto della domanda comunicatogli in data 4.5.2016, il termine triennale di decadenza andava calcolato secondo la superiore ipotesi sublett. c); che, anche a voler ritenere che il termine di tre anni e trecento giorni andasse in specie decurtato dei centoventi giorni necessari al formarsi del silenzio rifiuto e prendere a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, secondo quanto suggerito in analoga fattispecie da Cass. n. 7681 del 2017, il suo computo andava comunque maggiorato dei centottanta giorni necessari al completamento del procedimento amministrativo di secondo grado, a nulla rilevando che il ricorrente non l’avesse promosso, per modo che non poteva ritenersi compiuto né alla data del 2.8.2019, come invece ritenuto dai giudici territoriali, né alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, per come sopra indicata; che la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,