CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-controProcura della Repubblica di Trieste-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 224/2024 depositata il04/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., custode di quindici balle di ritagli di misto lanasottoposte a sequestro in un procedimento penale, dopo la cessazione dellacustodia presentava il 04/04/2014 istanza di liquidazione della relativaindennità di € 971,25. Con decreto del 25/05/2023 il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Trieste liquidava l’importo.Numero registro generale 10474/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 25614/2026Data pubblicazione 21/09/2026Su opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, il Tribunale di Trieste,con la sentenza in epigrafe, annullava il decreto di liquidazione. Il Tribunale,valorizzando l’art. 3 lett. n) d.p.r. n. 115 del 2002, inquadrava il custodetra gli ausiliari del magistrato e applicava anche alla sua domanda diliquidazione il termine di decadenza di cento giorni dell’art. 71, che reputavanon osservato.Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con duemotivi. La Procura della Repubblica è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e la ricorrente ne ha chiesto la decisione. Con ordinanzainterlocutoria del 25/09/2025 la trattazione è stata rinviata a nuovo ruolo,in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione. La ricorrenteha depositato due memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e, in prossimitàdell’adunanza, istanza di riunione al presente dei ricorsi iscritti ai nn.12772/2024, 18931/2024, 18688/2025 e 18689/2025 del ruolo generale.Con decreto del 03/09/2026 il Consigliere delegato dell’Area II dellaSeconda Sezione civile ha rigettato l’istanza di fissazione di tali ricorsi allapresente adunanza e ha riservato al collegio la decisione sull’istanza diriunione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - L’istanza di riunione non è accolta. I ricorsi indicati dalla ricorrentesono proposti avverso sentenze diverse da quella in epigrafe, sicché nonricorre l’ipotesi di riunione necessaria dell’art. 335 c.p.c.; e la riunione perconnessione, rimessa all’apprezzamento della Corte, non risponderebbe allasaliente finalità di armonizzazione delle decisioni, poiché la questione didiritto comune ai giudizi è stata già risolta da Cass. SU 11417/2026, allaquale la decisione del presente ricorso, rinviato a nuovo ruolo in attesa diquella pronuncia, dà già applicazione.Numero registro generale 10474/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 25614/2026Data pubblicazione 21/09/20262. - Il Consigliere delegato aveva proposto la definizione accelerata delricorso reputando manifestamente infondati entrambi i motivi, sulpresupposto dell’orientamento che assoggetta il custode al termine didecadenza dell’art. 71 d.p.r. n. 115 del 2002. Quell’orientamento è statosuperato in corso di causa: il contrasto fra la giurisprudenza civile e quellapenale, rimesso alle Sezioni Unite con l’ordinanza interlocutoria n.15046/2025, è stato risolto da Cass. SU 11417/2026 in senso opposto allaproposta, che quindi non può essere seguita.3. - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 71 e 72 delD.P.R. 30.05.2002 n. 115, in relazione agli artt. 12 e 14 delle preleggi, peravere il Tribunale esteso al custode il termine di decadenza di cento giornidell’art. 71, sebbene la domanda di liquidazione dell’indennità del custodesia disciplinata dall’art. 72, che non prevede termini di decadenza. Siinvocano il principio di specialità e il divieto di applicazione analogica dellenorme che stabiliscono decadenze.Il motivo è fondato.Il Tribunale ha ricondotto il custode tra gli ausiliari del magistrato e haassoggettato la sua domanda di liquidazione al termine di decadenzadell’art. 71. Le Sezioni Unite hanno invece affermato che il termine didecadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delleindennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71,comma 2, d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 115, non si applica alla domanda diliquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvedeunicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizionedecennale di cui all’art. 2946 cod. civ. (Cass. SU 11417/2026). La domandadella ricorrente è dunque soggetta al solo termine di prescrizione decennale,che l’istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rispettato, essendo la custodia cessata nel2013.4. - Il secondo motivo, con il quale in via gradata si denuncia la violazionedegli artt. 71 e 72 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, in relazione alla tutelaNumero registro generale 10474/2024Numero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 25614/2026Data pubblicazione 21/09/2026dell’affidamento ed ai principi di certezza del diritto, collaborazione e buonafede, è assorbito, perché presuppone l’applicabilità alla domanda delcustode della decadenza qui esclusa.5. - È accolto il primo motivo ed è assorbito il secondo. La sentenza inepigrafe è cassata in relazione al motivo accolto. L’opposizione della Procuradella Repubblica investiva soltanto la tempestività dell’istanza diliquidazione: esclusa la decadenza, non sono necessari ulterioriaccertamenti di fatto e la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 co.2 c.p.c., con il rigetto dell’opposizione. La soluzione del contrastogiurisprudenziale da parte delle Sezioni Unite nel corso del giudizio giustificala compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Trieste avverso il decreto di liquidazionedel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste del25/05/2023; compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, il 15/09/2026.Il PresidenteANTONIO SCARPA