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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 29805/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si / contesta la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione sono inammissibili perché meramente reiterativi e diretti a prospettare una ricostruzione del fatto e della condotta del ricorrente, smentita in sentenza; eh.« rilevato dalla ricostruzione del fatto risulta pacifico l'allontanamento dal luogo di detenzione per raggiungere un capannone esterno all'abitazione, percorrendo uno spazio condominiale parimenti esterno alla stessa; che correttamente la Corte di appello ha rimarcato l'irrilevanza dei motivi e ritenuto sussistente il dolo per l'assenza di ragioni di urgenza e di indispensabilità della condotta; considerato che anche il motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto è inammissibile per genericità a fronte della congrua motivazione resa, che attribuisce valenza ostativa ai numerosi precedenti penali dell'imputato, tutti espressivi di inosservanza degli ordini dell'autorità, e alle modalità della condotta, quali elementi ch, valutati congiuntamente/escludono la minimalità dell'offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il con/re estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si / contesta la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione sono inammissibili perché meramente reiterativi e diretti a prospettare una ricostruzione del fatto e della condotta del ricorrente, smentita in sentenza; eh.« rilevato dalla ricostruzione del fatto risulta pacifico l'allontanamento dal luogo di detenzione per raggiungere un capannone esterno all'abitazione, percorrendo uno spazio condominiale parimenti esterno alla stessa; che correttamente la Corte di appello ha rimarcato l'irrilevanza dei motivi e ritenuto sussistente il dolo per l'assenza di ragioni di urgenza e di indispensabilità della condotta; considerato che anche il motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto è inammissibile per genericità a fronte della congrua motivazione resa, che attribuisce valenza ostativa ai numerosi precedenti penali dell'imputato, tutti espressivi di inosservanza degli ordini dell'autorità, e alle modalità della condotta, quali elementi ch, valutati congiuntamente/escludono la minimalità dell'offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il con/re estensore Il
Sentenza Cassazione n. 29805/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris