CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 47665/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Vasto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Vasto in data 8/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Vasto, su concorde richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli ai capi 1,2,3,4 della rubrica, la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro tremila di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell'art. 545 bis cod.proc.pen. in relazione all'art. 31 d.lgs 150/2022 e agli artt. 20 bis cod.pen., 53,58 L. 689/81 nonché la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della pena sostitutiva. 3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto per motivi non consentiti in quanto esulanti dal novero di quelli tipizzati all'art. 448, comma 2 bis, cod.proc.pen. Ad ogni buon conto non è fuor di luogo rammentare che questa Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel caso di pronuncia di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, prevede l'obbligo del giudice di dare avviso alle parti della possibilità di convertirla nelle sanzioni sostitutive, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma dettata, per ragioni di carattere testuale e sistematico, esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, Rv. 284925 - 01). Il richiamato principio è coerente con la collocazione della disposizione di cui all'art.545 bis cod.proc.pen. all'interno del libro VII dedicato al giudizio ordinario e al capo III relativo agli atti successivi alla deliberazione, e con la previsione dell'art. 448, comma 1 bis, cod.proc.pen., anch'esso introdotto dal D.Lgs. 10 Ottobre 2022 con l'art.25, che prevede espressamente che l'accordo tra le parti possa riguardare l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art.53 della legge 689/81, demandando al giudice in tale evenienza l'esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art.545 bis, comma 2, cod.proc.pen. al fine "di potere decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative". 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2023