CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 1979
Cassazione n. 32792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 3 maggio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] e lussi Gia- comino erano stati condannati alla pena complessiva di anni due e mesi otto di re- clusione in relazione ai reati di cui agli artt. 624, 625, n. 2 e 5, e 61, n. 7, cod. pen. (capo A), 55 d. Igs. n. 231 del 2007 (capo B) e 497 bis cod. pen. (capo C) e [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione in relazione ai tre reati suindicati e al reato di cui all'art. 55 d. Igs. n. 231 del 2007 (capo G). 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (due motivi di impugnazione) 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.. 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. nella massima esten- sione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] (un motivo di impugnazione). 2.2.1. Violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. 2.2.2. Con memoria del 10 febbraio 2023, la difesa dello lussi evidenzia che, nelle more del giudizio di legittimità, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, lett. i), d. Igs. n. 150 del 2022, è mutato il regime di procedibilità del reato di furto ag- gravato di cui al capo A), che è divenuto perseguibile a querela di parte, nella specie non proposta. Ai sensi dell'art. 85 d. Igs. 150 del 2022 (nel testo risultante dal d.l. 162 del 2022, convertito con I. n. 199 del 2022) il termine ordinario di tre mesi per proporre querela per i reati per i quali è mutato il regime di procedibilità decorre dalla data di entrata in vigore del d. Igs. 150 del 2022, ovvero dal 30 dicembre 2022. Pertanto, trattandosi di disciplina transitoria operativa anche in riferimento ai procedimenti pendenti in Cassazione, si chiede il rinvio del procedimento ad altra data, al fine di consentire la maturazione del termine entro cui le persone offese del delitto di furto aggravato di cui alla lett. a) dell'imputazione possono esercitare il diritto di querelarsi. 3. Con riferimento al primo motivo dei ricorsi del Massa e del Pellerino, va ricor- dato che, secondo la concorde giurisprudenza di legittimità, la riparazione del danno, nei reati contro il patrimonio e in quelli che producono un danno suscettibile di ripa- razione economica, deve essere, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante di cui alla prima ipotesi dell'art. 62, n. 6, cod. pen., non solo integrale ma anche volontaria; l'attenuante, pertanto, non è configurabile allorché il risarcimento sia l'effetto, in tutto o in parte, non della libera determinazione volitiva dell'imputato, bensì dell'opera di terzi, come nel caso di recupero, anche parziale, del compendio delittuoso da parte della polizia giudiziaria o di terzi, senza alcuna collaborazione volontaria del colpevole (Sez. 1, n. 8704 del 16/06/1980, Gangale, Rv. 145846). Si è poi precisato, sia in tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale che, nel caso di danni da infortunio sul lavoro, in caso di risarcimento effettuato da parte di soggetto diverso dall'imputato, non è sufficiente che tale soggetto abbia con l'imputato, ovvero con i suoi coobbligati solidali, rapporti contrattuali o personali che ne giustifichino l'intervento, ma è necessario che l'imputato manifesti una concreta e tempestiva volontà riparatoria, che abbia contribuito all'adempimento (Sez. 4 n. 6144 del 28/11/2017, dep. 2018, M. V, Rv. 271969). Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., il risar- cimento, ancorché effettuato da una società di assicurazione, deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato medesimo se questi ne abbia conoscenza, mostri la vo- lontà di farlo proprio e sia integrale nei confronti di tutte le persone offese (Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587; Sez. 4, n. 14523 del 02/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249937, riguardante fattispecie in cui il risarcimento era stato effettuato dal datore di lavoro dell'imputato; Sez. 4, n. 23663 del 24/01/2013, Segatto, Rv. 256194, in ipotesi di risarcimento da parte del titolare di un'azienda; vedi anche Sez. 3, n. 25326 del 19/02/2019, Perani, Rv. 276276 e in motivazione). Inoltre, ai fini del diniego dell'attenuante della riparazione del danno, in presenza di una dichiarazione liberatoria della persona offesa, il giudice è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni per cui ritenga tale dichiarazione inadeguata e il risarci- mento, operato dall'imputato, comunque insufficiente (Sez. 6, n. 25264 del 12/05/2015, Osio, Rv. 263812, in fattispecie, relativa al delitto di estorsione della somma di euro 300 in danno di un minore, in cui la S.C. ha annullato la decisione del giudice di merito di negare l'attenuante, ponendo in dubbio l'integralità del risarci- mento, senza espletare alcun accertamento al riguardo e nonostante la dichiarazione della madre della persona offesa circa l'avvenuto risarcimento anche del danno non patrimoniale, attraverso la ricezione della somma complessiva di euro 1.500; Sez. 5, n. 26388 del 20/03/2013, Benzoni, Rv. 256322). Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte milanese non ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., avendo valutato l'insuffi- cienza della somma di euro duemila ricevuta da ciascuna delle persone offese Sclavini e Salamone a risarcire integralmente gli ingenti danni.La difesa dei ricorrenti si limita a dedurre il contrario e a evidenziare il dato della mancata costituzione delle persone offese come parti civili, senza fornire alit un ele- mento idoneo a contestare tale affermazione basata sui dati agevolmente evincibili dalla lettura dei capi di imputazione. 4. In ordine al secondo motivo dei ricorsi del Massa e del Pellerino, va evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non sorge un problema di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, es- sendo stato formulato un giudizio di equivalenza tra le medesime e le circostanze aggravanti. In ogni caso, la Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha sottoli- neato l'impossibilità di ritenere le attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. prevalenti in ragione della gravità dei reati e dell'organizzazione meticolosa dell'attività criminosa. I ricorrenti si dolgono genericamente della carenza motivazionale, senza nean- che illustrare gli elementi favorevoli che avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a riformare la pronunzia di primo grado sul punto. 5. Relativamente all'unica censura dello lussi sull'entità eccessiva della pena ir- rogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata è inferiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione della gravità e della pluralità dei reati e della capacità organizzativa degli imputati. Il ricorrente non prospetta elementi idonei a sminuire la valenza dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata, rimarcando il proprio stato di incensuratezza, aspetto comunque valutato dalla Corte distrettuale e che comunque, di per sé, non è sufficiente alla concessione delle generiche.6. Infine, quanto alle deduzioni di cui alla memoria difensiva dello lussi treatteD in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla I. n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022), che ha previsto la proce- dibilità a querela di parte di alcuni dei reati di cui ai capi di imputazione. Infatti, deve ritenersi estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto che è stato già enun- ciato con riferimento al reato di appropriazione indebita dalle Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, ossia che l'inammissi- bilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela. 7. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de