CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26 marzo 2021 (dep. il 12 maggio 2021) il Tribunale di Milano - all'esito del riesame interposto (art. 309 cod. proc. pen.) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ritenendo il difetto delle esigenze cautelari, ha annullato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Monza del 9 febbraio 2021 (come modificata dall'ordinanza dello stesso Giudice del 18 marzo 2021) con la quale era stata applicata alla stessa persona sottoposta a indagini dapprima la custodia cautelare in carcere, sostituita - con il detto provvedimento del 18 marzo 2021 - con il divieto di espatrio, in quanto gravemente indiziato dei delitti di associazione per delinquere, autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta documentale e preferenziale (questi ultimi aggravati).2. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento collegiale formulando tre motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione per delinquere, rassegnando che la motivazione del Tribunale sul punto sarebbe apparente, apodittica e avrebbe travisato gli elementi in atti (segnatamente, i messaggi di posta elettronica offerti in produzione in quella sede), in particolare attribuendo erroneamente alla persona sottoposta a indagini la consapevolezza del sistema criminoso adottato dal coindagato PICCININI e ravvisando pertanto in capo al [OSCURATO:PERSONA] l'elemento soggettivo del reato associativo in discorso. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di autoriciclaggio, che il Tribunale avrebbe tratto dal ruolo, attribuito al [OSCURATO:PERSONA], di braccio destro del PICCININI, segnatamente inferendo da esso, in maniera tautologica, apodittica e, comunque, illogica, il ruolo di concorrente del primo nei reati commessi da quest'ultimo, senza esplicitare in cosa tale ruolo sia consistito e traendolo in maniera automatica dalla sola partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ai reati presupposti e non argomentando a proposito dell'elemento soggettivo del delitto in parola. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei delitti di bancarotta fraudolenta, anch'essi - ad avviso del ricorrente - ravvisati sulla scorta di una motivazione mancante, manifestamente illogica e apodittica, e in particolare traendo dalla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'attività del gruppo in discorso il suo concorso nei reati fallimentari, nonostante secondo l'incolpazione essi sarebbero stati commessi nel 2019 e il [OSCURATO:PERSONA] avesse deciso di interrompere ogni rapporto con il PICCININI (com'è pacifico in atti) già nel 2017. Inoltre, anche in ordine a tale incolpazione, non potrebbe affermarsi la sussistenza dell'elemento soggettivo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per difetto di un interesse concreto ed attuale a ottenere una pronuncia di annullamento del provvedimento contestato. 1. Con tutti i motivi di ricorso sono state mosse censure all'ordinanza impugnata - che ha annullato la statuizione cautelare del primo Giudice a cagione del difetto di esigenze cautelari - solo sotto il profilo della gravità indiziaria dei delitti in relazione ai quali era stata disposta misura cautelare personale. Tuttavia, «non sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale [...] per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente» (Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli, Rv. 277331 - 01). Più in dettaglio, nel caso di specie non può certo ravvisarsi l'interesse allegato dal ricorrente, ossia «ottenere un provvedimento favorevole, alla luce del procedimento penale che prossimamente avrà luogo» (cfr. ricorso). Al riguardo, è dirimente considerare che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (con sentenza n. 121 del 24 aprile 2009) dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen. (inserito nell'ordito codicistico dall'art. 3 della I. 20 febbraio 2006, n. 46) - che imponeva al pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione qualora la Corte di cassazione si fosse pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., a meno che non fossero stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini - «nessun effetto vincolante e limitativo della libertà di assunzione delle decisioni rilevanti può essere prodotto sul processo principale» dalla pronuncia richiesta a questa Corte in relazione al compendio indiziario, poiché tale effetto non è previsto dalla vigente legge processuale (tanto che anche nel caso in cui il Giudice di legittimità rende, nell'incidente cautelare, una pronuncia di annullamento con rinvio, tale statuizione - ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - vincola soltanto il giudice della cautela chiamato a rendere il provvedimento rescissorio e non anche i giudici che siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi del medesimo processo: cfr. Sez. 1, n. 45918/2019, cit.; nonché Sez. 5, n. 34030 del 25/05/2021, Vendola, n.m.; Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018 - dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527 - 04; cfr. Sez. 3, n. 23052 del 23/04/2013, S., Rv. 256170 - 01). Né, in relazione alla misura custodiale originariamente disposta, è stata specificata l'utilità della pronuncia sollecitata al fine di potersene avvalere per ottenere l'indennizzo per l'ingiusta detenzione sofferta ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, RV. 249002: «in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato»; cfr. pure Sez. 1, n. 45918/2019, cit.). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).o P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. Il Consigliere