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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04404/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha riformato la fj:hlanna emessa dal Tribunale in sede, in data 16 ottobre 2018, nei confronti di n Stasolla, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 612, comma 2, cod. pen., riducendo la pena irrogata dal primo giudice di anni uno di reclusione, in quella di mesi sei di reclusione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché reiterativo di corrispondente motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione coerente, logica e, comunque, immune da censure di ogni tipo.

Del resto la giurisprudenza costante di questa Corte afferma che la mera riproposizione del motivo di appello si sostanza nell'aspecificità dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Infine, si rileva che la motivazione in modo non manifestamente illogico, esclude la speciale tenuità dell'offesa, in considerazione delle complessive modalità dell'azione, posta in essere brandendo un oggetto con chiara potenzialità lesiva (collo di bottiglie rotte).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha riformato la fj:hlanna emessa dal Tribunale in sede, in data 16 ottobre 2018, nei confronti di n Stasolla, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 612, comma 2, cod. pen., riducendo la pena irrogata dal primo giudice di anni uno di reclusione, in quella di mesi sei di reclusione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché reiterativo di corrispondente motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione coerente, logica e, comunque, immune da censure di ogni tipo. Del resto la giurisprudenza costante di questa Corte afferma che la mera riproposizione del motivo di appello si sostanza nell'aspecificità dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Infine, si rileva che la motivazione in modo non manifestamente illogico, esclude la speciale tenuità dell'offesa, in considerazione delle complessive modalità dell'azione, posta in essere brandendo un oggetto con chiara potenzialità lesiva (collo di bottiglie rotte). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04404/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris