CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 26649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26923/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 84 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 SC. IX, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 136/2020, depositata il 10/01/2020, udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 14 settembre 2023 dalla consigliera relatrice, dott.ssa F.Picardi. RILEVATO 1.La contribuente [OSCURATO:PERSONA] 84 SRL ha impugnato l’avviso di accertamento i.m.u. emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] relativamente a tre terreni destinati a estrazione travertino. 2.Il ricorso è stato parzialmente accolto in primo grado. 3. Sono stati rigettati l’appello principale ed incidentale. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concessionaria della riscossione) e la contribuente ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale. CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022 e del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA], adottato con delibera n. 8 del 23 marzo 2023, in relazione all’i.m.u. dovuta ed all’avviso oggetto di impugnazione nel presente giudizio. 2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento citato, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201). 3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022 e 5 e 7 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che stabiliscono che il condono si perfeziona 7 del regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudizi