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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00749/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000, lamenta l'erronea applicazione della legge penale incriminatrice conseguente all'errata valutazione delle risultanze istruttorie per essere stato ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, con cui ci si limita a prospettare, in termini peraltro generici, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, in assenza di specifiche indicazioni di travisamenti delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale correttamente argomentato, con non illogica motivazione, che le lamentate difficoltà finanziarie, riconducibili all'ordinario rischio d'impresa, non escludono la sussistenza del dolo generico del reato a fronte dell'omesso versamento - peraltro, per il secondo anno consecutivo, pur essendo stato il primo reato dichiarato prescritto - del cospicuo debito IVA dichiarato dallo stesso imputato quale legale rappresentante della società, avendo egli soltanto in parte provveduto, dopo la scadenza, al pagamento del debito fiscale rateizzato; la generica prospettazione di una crisi aziendale non adeguatamente valutata dai giudici di merito non soddisfa gli oneri che gravano su chi invochi in sede di legittimità un travisamento probatorio idoneo ad inficiare la logicità della motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della &ssa delle ammende.

Così deciso il 1° dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000, lamenta l'erronea applicazione della legge penale incriminatrice conseguente all'errata valutazione delle risultanze istruttorie per essere stato ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, con cui ci si limita a prospettare, in termini peraltro generici, una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, in assenza di specifiche indicazioni di travisamenti delle emergenze processuali, avendo la Corte territoriale correttamente argomentato, con non illogica motivazione, che le lamentate difficoltà finanziarie, riconducibili all'ordinario rischio d'impresa, non escludono la sussistenza del dolo generico del reato a fronte dell'omesso versamento - peraltro, per il secondo anno consecutivo, pur essendo stato il primo reato dichiarato prescritto - del cospicuo debito IVA dichiarato dallo stesso imputato quale legale rappresentante della società, avendo egli soltanto in parte provveduto, dopo la scadenza, al pagamento del debito fiscale rateizzato; la generica prospettazione di una crisi aziendale non adeguatamente valutata dai giudici di merito non soddisfa gli oneri che gravano su chi invochi in sede di legittimità un travisamento probatorio idoneo ad inficiare la logicità della motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della &ssa delle ammende. Così deciso il 1° dicemb
Sentenza Cassazione n. 00749/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris