CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21965-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1226/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 25/02/2020; )K udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 25 febbraio 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento con il quale, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972, era stato rideterminato, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA ed in relazione all'anno d'imposta 2008, il maggior reddito d'impresa, il maggiore valore della produzione ed il maggiore volume d'affari. Riteneva la CTR che, vedendosi in ipotesi di accertamento basato sugli studi di settore, l'atto impositivo era nullo non essendo stato attivato dall'Ufficio il contraddittorio con il contribuente. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'ad. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'ad. 62-bis del d.l. n. 331/1993, conv., con mod., dalla I. n. 427/1993 nonché degli artt. 12 I. n. 212/2000, 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972 e 25 d.lgs. n. 445/1997. Deduce la ricorrente che nel caso di specie si trattava di accertamento analitico-induttivo Ric. 2020 n. 21965 sez. MT ud. 13-04-2022 -2- svolto ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R. n. 633/1972 sulla base dei dati dichiarati dalla parte; l'Ufficio, a fronte di una inverosimile percentuale di ricarico sul costo del venduto che la parte aveva calcolato tanto da rendere la contabilità inattendibile, aveva rideterminato i ricavi tenendo conto dei dati dichiarati dalla parte nonché della percentuale di ricarico ricavata dallo studio di settore. Pertanto, lo studio di settore era stato richiamato non per la determinazione presuntiva del reddito ma per individuare la forbice della percentuale di ricarico, poi ragionevolmente individuata in prossimità del minimo assoluto. Non essendovi stato un accertamento fondato sugli studi di settore non vi era quindi alcun obbligo per l'Ufficio di instaurare il contraddittorio preventivo con la controparte. Il ricorso è infondato. Come si evince dall'esame della motivazione dell'atto impositivo riprodotto dall'Agenzia dell'entrate in ricorso, il maggior reddito è stato accertato utilizzando i dati di ricarico dello studio di settore TM85U previsto per l'attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio - codice attività 472600 -, da cui l'Ufficio ha ricavato una percentuale di ricarico pari all'80%, nella forbice compresa tra un minimo del 43% ad un massimo del 786%. Si è quindi in presenza di un accertamento basato sugli studi di settore che è una forma di rettifica fiscale presuntiva che riconosce all'Amministrazione finanziaria il potere di fondare un accertamento su gravi incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dovrebbe essere dichiarato tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche dell'attività svolta. Dopo l'intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 26635/2009), la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che Ric. 2020 n. 21965 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento (ex plurimis, Cass. n. 27617 del 2018, Cass. n. 21754 del 2017, Cass. n. 17646 del 2014), Cass. n. 11633 del 2013). La CTR, reputando l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore nullo per la mancata attivazione del contraddittorio con il contribuente, si è uniformata al suddetto principio. Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.