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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 08000/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8000/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 27/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 229/2026* * * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 39911/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da1.

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino2. * civili * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall avv. * * * di fiducia * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * * di fiducia * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * di fiducia * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * di fiducianel procedimento nei confronti di1. * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * * di fiducia2. * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall avv. * * * di fiduciaavverso la sentenza in data 2/7/2025 della Corte di Appello di Torinovisti gli atti il provvedimento impugnato e i ricorsipreso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti aseguito di richiesta delle stesse ai sensi dell art. 611 comma 1 bis cod. proc. pen.letta la nota fatta pervenire dalla difesa delle parti civili * * e * * indata 17/2/2026 con la quale è stata revocata la costituzione delle predette parti civili emanifestata la volontà di rinunciare al ricorsoletta altresì la nota fatta pervenire dalla difesa delle parti civili * * e * *in data 18/2/2026 con la quale è stata revocata la costituzione delle predette parti civili emanifestata la volontà di rinunciare al ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * * *udito il Pubblico Ministero in persona della * * generale * * cheha concluso chiedendo l accoglimento del ricorso in relazione al capo A della rubrica delleimputazioni con annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputaticon rinvio ad altra sezione Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio sul puntodichiararsi l inammissibilità dei ricorsi delle parti civiliudito il difensore degli imputati avv. * * * che ha concluso chiedendodichiararsi l inammissibilità del ricorso del Procuratore generale o comunque il rigetto dellostesso ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 2 luglio 2025 la Corte di Appello di Torino in parziale riformadella sentenza emessa in data 22 novembre 2023 all esito di giudizio abbreviato dal Giudicedell udienza preliminare del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermatala penale responsabilità di entrambi gli imputati ed in relazione a tutti i reati agli stessi incontestazione ha assolto * * e * * dal reato di circonvenzione di personaincapace di cui agli artt. 110 81 cpv. 643 cod. pen. capo A della rubrica delle imputazionicon la formula “perché il fatto non sussiste” assolto * * dai reati di cui agli artt. 110 494 61 n. 2 cod. pen. capoB 110 48 479 cod. pen. capo C 110 81 cpv. 640 comma 2 n. 1 cod. pen. capo D e110 81 cpv. 48 479 61 n. 2 cod. pen. capo E con la formula per non avere commesso ilfatto confermato l affermazione della penale responsabilità della * in relazione aicapi B C D E ed F quest ultimo relativo alla contestata violazione degli artt. 110 48 47961 n. 2 cod. pen. della rubrica delle imputazioni rideterminando il trattamento sanzionatorionei confronti della stessa confermato l affermazione della penale responsabilità nei confronti del * inrelazione al menzionato capo F rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confrontidello stesso eliminato le statuizioni civili e la pena accessoria concesso ad entrambi gli imputati i doppi benefici di legge.In sintesi si contestava agli imputati al capo A della rubrica delle imputazioni il reato dicirconvenzione di persona incapace consumato ai danni di * * il quale nella tesiaccusatoria veniva indotto a redigere in data 11 luglio 2019 un testamento pubblico nelquale istituiva sua erede universale la * nonché a rilasciare assegni circolari per unimporto complessivo di 240.000 00 euro tutti utilizzati per aprire un conto corrente accesopresso il * * ed intestato alla stessa *2. * per cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generalepresso la Corte di appello di Torino nonché a mezzo dei rispettivi difensori le parti civili* * * * * * e * * deducendo quanto segue.2.1.

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino limitatamente allacontestazione di cui al capo A della rubrica delle imputazioni violazione degli artt. 110 643cod. pen. e carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allaritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di circonvenzione di incapace.* avere riassunto i principali elementi esposti del Giudice dell udienza preliminarenella sentenza di primo grado osserva il ricorrente anche richiamando principigiurisprudenziali in materia che la Corte territoriale pur avendo riconosciuto che la personaoffesa avesse un decadimento cognitivo lieve con conseguente condizioni di fragilità e cheavesse compiuto atti di disposizione significativi nei confronti della * solo pochi giornidopo averla incontrata per la prima volta valorizzando come la donna si scambiassemessaggi con il coimputato al fine di ottenere le disposizioni patrimoniali di cui al capo diimputazione avrebbe ritenuto con argomentazioni illogiche e contraddittorie che la personaoffesa non fosse circonvenibile che la sua condizione fragilità non fosse stata percepitadagli imputati e che non fossero stati compiuti da questi atti induttivi.2.2.

Le parti civili * * e * * ricorso congiunto e relativo ai capi AB e C della rubrica delle imputazioni2.2.1.

Violazione dell art. 643 cod. pen. nonché carenza contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi delreato di circonvenzione di incapace.* la difesa dei ricorrenti che i giudici di appello pur traendo le mosse da unacorretta premessa che evidenziava le difficili condizioni psicofisiche e relazionali dellapersona offesa sono giunti a conclusioni del tutto erronee e contraddittorie sostenendo cheil * non versava in una situazione di infermità o deficienza psichica tale da renderlocirconvenibile.La Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alle valutazioni del consulente delladifesa affermando in modo del tutto apodittico che le condizioni psicofisiche della personaoffesa deponevano per un decadimento cognitivo lieve non riconoscibile a terzi ciò senzatenere conto che l età avanzata del * le condizioni fisiche di evidente decadimentoconseguente anche a due recenti ictus e le condizioni psichiche indubbiamente deterioratequantomeno dal punto di vista volitivo erano condizioni che consentivano di ritenere ilministero.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente in ordine allavalutazione delle conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico del pubblico ministero inquanto la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le affermazioni del dr. *siano state ritenute irrilevanti.Il giudice di appello ha inoltre affermato che la condizione di circonvenibilità dellapersona offesa non era immediatamente percepibile ai terzi in considerazione del fatto chemolti dei soggetti che entrarono in contatto con il * nella seconda metà del 2019hanno dichiarato di non aver constatato in lui un decadimento cognitivo.Tale affermazione non terrebbe però conto del fatto che tali soggetti escussi dalladifesa degli imputati in sede di investigazioni difensive ebbero tutti modo di vedere e parlarecon la persona offesa in modo del tutto occasionale in particolare il teste * vide lapersona offesa in compagnia dell imputata in maniera del tutto occasionale presso l albergoda lui gestito in * di Grosseto il teste * scambiò poche parole con la personaoffesa in occasione della riparazione di un citofono da lui effettuato ed il notaio *scambio qualche parola con l anziano solo prima della stesura del testamento .La sentenza impugnata sarebbe pertanto illogica nel punto in cui non considera chediversamente dai soggetti sopra indicati l imputata vedeva e assisteva la persona offesaquotidianamente ragione per cui aveva modo di apprezzarne le condizioni psichiche lafragilità e le alterazioni di umore né sarebbe decisiva l argomentazione dei giudici di appellosecondo cui tale assidua frequentazione sarebbe irrilevante in quanto la donna non avevauna preparazione clinica tale da consentirle di rilevare il suo decadimento cognitivo ciòperché risulta con evidenza che la persona anziana era gravemente provata dalla malattia edipendente totalmente dall aiuto dell imputata e del di lei marito come emerge dalle preciseaffermazioni del consulente del pubblico ministero ancora una volta ignorate dai giudici diappello.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe altresì contraddittoria ancheladdove la Corte riconosce che la persona offesa istituì erede l imputata solo 22 giorni dopol inizio dell attività lavorativa della donna affermando che in tale breve lasso temporale lastessa non si sarebbe resa conto delle condizioni di fragilità psichica del * e nonavrebbe potuto carpirne la fiducia e indurlo testare in suo favore tale assertiva laricostruzione non terrebbe conto dei numerosi messaggi whatsapp scambiati tra i dueimputati che evidenziavano la piena consapevolezza da parte degli stessi della fragilitàpsichica e fisica dell anziano e la conseguente volontà di approfittarne mediante unapressante attività induttiva.Tali messaggi di tenore a tal punto univoco da non consentire la prospettazione diinterpretazioni alternative sarebbero stati inspiegabilmente ignorati dai giudici di appello iquali si sono limitati ad affermare il modo del tutto illogico che appare possibile che gliimputati pur compiacendosi degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere il lorofavore non abbiano esercitato un indebita influenza sul * perché si determinasse intal senso.* la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogicaladdove i giudici hanno ritenuto che la persona offesa abbia nominato l imputata proprioerede universale senza alcuna forzatura e con valutazione frutto di consapevoli decisioniasserendo che già in passato il * aveva valutato la possibilità di istituire come suoieredi soggetti diversi argomentazione che non terrebbe conto del fatto che questi ultimisoggetti erano persone che la persona offesa conosceva da anni e con i quali intrattenevarapporti di amicizia o di conoscenza approfondita e non certo i soggetti conosciuti dapochissimi giorni come gli odierni ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale avrebbe valorizzato il fatto che il testamento in favoredell imputata avrebbe ben potuto rappresentare un dispetto nei confronti dell *conseguente al litigio intervenuto tra quest ultimo e la persona offesa nel giugno del 2019.La difesa evidenzia sul punto che i giudici di appello sarebbero incorsi in un evidentetravisamento del fatto in quanto dall esame dei messaggi scambiati fra gli imputati emerge lacostante preoccupazione degli stessi in merito alle visite dell * e del * inquanto temevano che lo potessero portare dal notaio o potessero intervenire presso labanca messaggi il cui tenore dimostra che l * aveva continuato a far visita al cuginoanche pochi giorni prima del rilascio del testamento e successivamente ad esso.La Corte territoriale ha poi escluso che gli imputati abbiano posto in essere un indebitainfluenza sulla persona offesa anche e soprattutto in considerazione del fatto che l imputatanon toccò il patrimonio prima del decesso del * quando la stessa divenne proprietariadell ingente patrimonio del de cuius.

A giudizio della difesa la Corte non ha spiegato in alcunmodo il rilievo logico di tale argomentazione alla luce del fatto che la donna aveva giàottenuto che la persona offesa disponesse mortis causa ed in suo favore di tutti i suoi avericon conseguente non necessità di agire ulteriormente prima della morte dell anziano.La difesa dei ricorrenti ha altresì evidenziato che l indicazione dell imputata comebeneficiaria delle polizie assicurative in caso di morte della persona offesa troverebbe unicaragione logica nel tentativo di ridurre l imposta di successione che imputata avrebbe dovutoversare al momento della morte del * inoltre la Corte territoriale avrebbe trascuratoche non vi era ragione perché la persona offesa spostasse il proprio patrimonio dalla banca* alla * se non per occultare le operazioni fraudolente degli imputati anche esoprattutto in considerazione del fatto che tutte le operazioni del trasferimento del patrimoniofra i due istituti di credito avvennero nell ottobre e nel novembre 2019 quando ormai lecondizioni del * si erano ulteriormente aggravate.La Corte di appello non avrebbe considerato infine che il * avrebbe contattatola * per organizzare il suicidio assistito del * per poi rinunciarvi dopo averappreso la necessità della dimostrazione della capacità di intendere e di volere dell anziano.2.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta estraneità del* in ordine al reato di sostituzione di persona capo B .Deduce la difesa dei ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe escluso laresponsabilità concorsuale del * sull erroneo presupposto della carenza di prova inordine al suo coinvolgimento nella condotta delittuosa senza tenere conto del fatto che ladisamina dei messaggi whatsapp acquisiti dimostrerebbe ictu oculi l apporto morale emateriale offerto dall imputato alla moglie finalizzato al compimento di tutte le condottedelittuose dalla stessa agite supportandola ed aiutandola nell esecuzione dei suoi intentidelittuosi.2.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizionicivili in relazione ai reati di cui ai capi B e C della rubrica delle imputazioni.Deduce al riguardo la difesa dei ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbeerroneamente revocato integralmente le statuizioni civili nonostante permanga la condannadella * in relazione ai menzionati capi della rubrica delle imputazioni e nonostante leparti civili si siano costituite anche con riferimento a tali reati.I giudici di appello con argomentazioni contraddittorie hanno affermato che le particivili non potevano considerarsi persone danneggiate dei reati di falso in atto pubblico esostituzione di persona dopo avere in precedenza affermato che tali reati erano staticommessi all evidente fine di impedire il coinvolgimento dei parenti della persona offesa chesapevano esser maggiormente interessati all eredità.La Corte territoriale non avrebbe pertanto fornito alcuna spiegazione in meritoall insussistenza del danno patito dalle parti civili limitandosi ad affermare apoditticamenteche la persona offesa sarebbe solo * * senza peraltro considerare che lacostituzione di parte civile è consentita non solo alla persona offesa ma anche al soggettodanneggiato dal reato che abbia riportato un danno morale o materiale dall azione delittuosa.2.3.

Per le parti civili * * e * * ricorso congiunto e relativo ai capiA B e C della rubrica delle imputazioni2.3.1.

Con il primo ed il secondo motivo che appaiono meritevoli di menzionecongiunta la difesa delle ricorrenti lamenta violazione dell art. 643 cod. pen. nonchécarenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenutainsussistenza degli elementi costitutivi dei reati di circonvenzione di incapace e sostituzionedi persona.Secondo la difesa i giudici di appello avrebbero assolto gli imputati dai reati di cui agliartt. 494 e 643 cod. pen. con argomentazioni contraddittorie ed illogiche omettendo divalutare gli elementi decisivi attestanti il grave deterioramento delle condizioni psicofisichedella persona offesa.In particolare la motivazione della sentenza impugnata non terrebbe conto delleconclusioni rassegnate dal consulente del pubblico ministero il quale ha affermato che ilquadro patologico * era idoneo a determinare un indebolimento delle sue capacitàvolitive e critiche rendendolo suggestionabile e manipolabile condizioni ritenute pienamentericonoscibili a chi l aveva con lui contatti non occasionali.

A giudizio del consulente pertantotale minorazione psichica anche se non costituente infermità era tale da indebolirne lacapacità di autodeterminazione.La motivazione impugnata non spiegherebbe in alcun modo come il giudice di appellopossa aver ritenuto la persona offesa non circonvenibile e che la sua condizione di fragilitànon fosse stata percepita dagli imputati pur avendo riconosciuto il decadimento cognitivo ele condizioni di inferiorità cui versava il *La Corte territoriale avrebbe altresì inspiegabilmente minimizzato il valore probatoriodei messaggi via whatsapp che gli imputati si scambiavano chiara manifestazione del fine diottenere disposizioni patrimoniali in proprio favore non lasciando dubbi in ordine laconsapevolezza da parte dei predetti delle condizioni di circonvenibilità della persona offesa.* la motivazione della sentenza impugnata sarebbe palesemente illogica laddovei giudici hanno ritenuto che la persona offesa avrebbe nominato l imputata propria eredeuniversale senza alcuna forzatura e con valutazione frutto di consapevoli decisioniasserendo che già in passato il * aveva valutato la possibilità di istituire i suoi eredisoggetti diversi argomentazione che non terrebbe conto del fatto che questi ultimi soggettierano persone che la persona offesa conosceva da anni e con i quali intratteneva rapporti diamicizia o di conoscenza approfondita e non certo soggetti conosciuti da pochissimi giornicome gli odierni ricorrenti.La Corte distrettuale avrebbe poi escluso la responsabilità del * in ordine alreato di cui al capo B sull erroneo presupposto della carenza di prova in ordine al suocoinvolgimento nella condotta delittuosa non avendo egli avuto contatti con l agenzia dipompe funebri e con * *Tale affermazione non tiene però conto del fatto che la disamina dei messaggiwhatsapp dimostrerebbe ictu oculi l apporto morale materiale offerto dal * alla mogliefinalizzata al compimento di tutte le condotte delittuose dalla stessa agite supportandola edaiutandola nell esecuzione dei propri intenti delittuosi.2.3.2.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla revoca delle statuizioni civili in relazione ai reati di cui ai capi B e C.Deduce la difesa delle ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe erroneamenterevocato integralmente le statuizioni civili nonostante permanga la condanna della *in relazione ai capi B e C della rubrica delle imputazioni e nonostante le parti civili si sianocostituite anche con riferimento a tali reati.Il motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello riassunto al superiore par.2.2.3.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre innanzitutto ricordare che come si è già sopra evidenziato tutte le parti civilihanno revocato la loro costituzione in giudizio ed hanno manifestato la volontà di rinunciareai rispettivi ricorsi.Ne consegue che l unico ricorso che dovrà essere preso in considerazione nelprosieguo è quello presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torinorelativo al solo reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni.Occorre altresì dare atto che in relazione all * in assenza di impugnazione daparte della stessa è già divenuta irrevocabile l affermazione della penale responsabilità inrelazione ai reati di cui ai capi B C D E ed F e che altrettanto è a dirsi per la irrevocabilitàdella condanna del * in relazione al solo reato di cui al capo F.2. * il Collegio che il ricorso presentato dal Procuratore generale deve esseredichiarato inammissibile per genericità.* infatti scorrere il contenuto dello stesso per verificare come larga parte dellaparte motiva del ricorso è costituita dal mero riassunto del contenuto all evidenza condivisodella sentenza di primo grado indi risultano indicate alcune massime giurisprudenziali einfine solo le ultime righe del ricorso contengono generiche doglianze sulla correttezza delladecisione della sentenza impugnata.In sostanza in presenza di una sentenza di appello pur sempre congruamentemotivata che risulta aver preso in considerazione gli elementi indicati dal giudice di primogrado e che ha addotto una serie di elementi ritenuti rilevanti per pronunciare una formulaassolutoria nei confronti di entrambi gli imputati il ricorrente in concreto non si confrontalimitandosi a riproporre la diversa “lettura” delle risultanze probatorie offerta dal Giudicedell udienza preliminare.Quanto appena osservato priva il ricorso dei requisiti di specificità richiesto dall art. 581comma 1 lett. d cod. proc. pen. e ne impone la declaratoria di inammissibilità.3. * le sopravvenute rinunce il ricorso delle parti civili * * e ** ed il ricorso delle parti civili * * e * * devono essere dichiaratiinammissibili ai sensi dell art. 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen.4.

Alla inammissibilità di detti ricorsi conseguono anche valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità Corte * 13 giugno 2000 n. 186 lacondanna dei ricorrenti * * e * * al pagamento delle spese delprocedimento ed al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della* delle * nonché la condanna delle ricorrenti * * e * * alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma ritenuta equa dieuro mille in favore della * delle * qualità di parte pubblica della Procuragenerale ricorrente la esonera dalla condanna alle spese.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8000/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 27/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 229/2026* * * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 39911/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da1.

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino2. * civili * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall avv. * * * di fiducia * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * * di fiducia * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * di fiducia * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * di fiducianel procedimento nei confronti di1. * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * * di fiducia2. * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall avv. * * * di fiduciaavverso la sentenza in data 2/7/2025 della Corte di Appello di Torinovisti gli atti il provvedimento impugnato e i ricorsipreso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti aseguito di richiesta delle stesse ai sensi dell art. 611 comma 1 bis cod. proc. pen.letta la nota fatta pervenire dalla difesa delle parti civili * * e * * indata 17/2/2026 con la quale è stata revocata la costituzione delle predette parti civili emanifestata la volontà di rinunciare al ricorsoletta altresì la nota fatta pervenire dalla difesa delle parti civili * * e * *in data 18/2/2026 con la quale è stata revocata la costituzione delle predette parti civili emanifestata la volontà di rinunciare al ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * * *udito il Pubblico Ministero in persona della * * generale * * cheha concluso chiedendo l accoglimento del ricorso in relazione al capo A della rubrica delleimputazioni con annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputaticon rinvio ad altra sezione Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio sul puntodichiararsi l inammissibilità dei ricorsi delle parti civiliudito il difensore degli imputati avv. * * * che ha concluso chiedendodichiararsi l inammissibilità del ricorso del Procuratore generale o comunque il rigetto dellostesso ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 2 luglio 2025 la Corte di Appello di Torino in parziale riformadella sentenza emessa in data 22 novembre 2023 all esito di giudizio abbreviato dal Giudicedell udienza preliminare del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermatala penale responsabilità di entrambi gli imputati ed in relazione a tutti i reati agli stessi incontestazione ha assolto * * e * * dal reato di circonvenzione di personaincapace di cui agli artt. 110 81 cpv. 643 cod. pen. capo A della rubrica delle imputazionicon la formula “perché il fatto non sussiste” assolto * * dai reati di cui agli artt. 110 494 61 n. 2 cod. pen. capoB 110 48 479 cod. pen. capo C 110 81 cpv. 640 comma 2 n. 1 cod. pen. capo D e110 81 cpv. 48 479 61 n. 2 cod. pen. capo E con la formula per non avere commesso ilfatto confermato l affermazione della penale responsabilità della * in relazione aicapi B C D E ed F quest ultimo relativo alla contestata violazione degli artt. 110 48 47961 n. 2 cod. pen. della rubrica delle imputazioni rideterminando il trattamento sanzionatorionei confronti della stessa confermato l affermazione della penale responsabilità nei confronti del * inrelazione al menzionato capo F rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confrontidello stesso eliminato le statuizioni civili e la pena accessoria concesso ad entrambi gli imputati i doppi benefici di legge.In sintesi si contestava agli imputati al capo A della rubrica delle imputazioni il reato dicirconvenzione di persona incapace consumato ai danni di * * il quale nella tesiaccusatoria veniva indotto a redigere in data 11 luglio 2019 un testamento pubblico nelquale istituiva sua erede universale la * nonché a rilasciare assegni circolari per unimporto complessivo di 240.000 00 euro tutti utilizzati per aprire un conto corrente accesopresso il * * ed intestato alla stessa *2. * per cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generalepresso la Corte di appello di Torino nonché a mezzo dei rispettivi difensori le parti civili* * * * * * e * * deducendo quanto segue.2.1.

Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino limitatamente allacontestazione di cui al capo A della rubrica delle imputazioni violazione degli artt. 110 643cod. pen. e carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allaritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di circonvenzione di incapace.* avere riassunto i principali elementi esposti del Giudice dell udienza preliminarenella sentenza di primo grado osserva il ricorrente anche richiamando principigiurisprudenziali in materia che la Corte territoriale pur avendo riconosciuto che la personaoffesa avesse un decadimento cognitivo lieve con conseguente condizioni di fragilità e cheavesse compiuto atti di disposizione significativi nei confronti della * solo pochi giornidopo averla incontrata per la prima volta valorizzando come la donna si scambiassemessaggi con il coimputato al fine di ottenere le disposizioni patrimoniali di cui al capo diimputazione avrebbe ritenuto con argomentazioni illogiche e contraddittorie che la personaoffesa non fosse circonvenibile che la sua condizione fragilità non fosse stata percepitadagli imputati e che non fossero stati compiuti da questi atti induttivi.2.2.

Le parti civili * * e * * ricorso congiunto e relativo ai capi AB e C della rubrica delle imputazioni2.2.1.

Violazione dell art. 643 cod. pen. nonché carenza contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi delreato di circonvenzione di incapace.* la difesa dei ricorrenti che i giudici di appello pur traendo le mosse da unacorretta premessa che evidenziava le difficili condizioni psicofisiche e relazionali dellapersona offesa sono giunti a conclusioni del tutto erronee e contraddittorie sostenendo cheil * non versava in una situazione di infermità o deficienza psichica tale da renderlocirconvenibile.La Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alle valutazioni del consulente delladifesa affermando in modo del tutto apodittico che le condizioni psicofisiche della personaoffesa deponevano per un decadimento cognitivo lieve non riconoscibile a terzi ciò senzatenere conto che l età avanzata del * le condizioni fisiche di evidente decadimentoconseguente anche a due recenti ictus e le condizioni psichiche indubbiamente deterioratequantomeno dal punto di vista volitivo erano condizioni che consentivano di ritenere ilministero.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente in ordine allavalutazione delle conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico del pubblico ministero inquanto la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le affermazioni del dr. *siano state ritenute irrilevanti.Il giudice di appello ha inoltre affermato che la condizione di circonvenibilità dellapersona offesa non era immediatamente percepibile ai terzi in considerazione del fatto chemolti dei soggetti che entrarono in contatto con il * nella seconda metà del 2019hanno dichiarato di non aver constatato in lui un decadimento cognitivo.Tale affermazione non terrebbe però conto del fatto che tali soggetti escussi dalladifesa degli imputati in sede di investigazioni difensive ebbero tutti modo di vedere e parlarecon la persona offesa in modo del tutto occasionale in particolare il teste * vide lapersona offesa in compagnia dell imputata in maniera del tutto occasionale presso l albergoda lui gestito in * di Grosseto il teste * scambiò poche parole con la personaoffesa in occasione della riparazione di un citofono da lui effettuato ed il notaio *scambio qualche parola con l anziano solo prima della stesura del testamento .La sentenza impugnata sarebbe pertanto illogica nel punto in cui non considera chediversamente dai soggetti sopra indicati l imputata vedeva e assisteva la persona offesaquotidianamente ragione per cui aveva modo di apprezzarne le condizioni psichiche lafragilità e le alterazioni di umore né sarebbe decisiva l argomentazione dei giudici di appellosecondo cui tale assidua frequentazione sarebbe irrilevante in quanto la donna non avevauna preparazione clinica tale da consentirle di rilevare il suo decadimento cognitivo ciòperché risulta con evidenza che la persona anziana era gravemente provata dalla malattia edipendente totalmente dall aiuto dell imputata e del di lei marito come emerge dalle preciseaffermazioni del consulente del pubblico ministero ancora una volta ignorate dai giudici diappello.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe altresì contraddittoria ancheladdove la Corte riconosce che la persona offesa istituì erede l imputata solo 22 giorni dopol inizio dell attività lavorativa della donna affermando che in tale breve lasso temporale lastessa non si sarebbe resa conto delle condizioni di fragilità psichica del * e nonavrebbe potuto carpirne la fiducia e indurlo testare in suo favore tale assertiva laricostruzione non terrebbe conto dei numerosi messaggi whatsapp scambiati tra i dueimputati che evidenziavano la piena consapevolezza da parte degli stessi della fragilitàpsichica e fisica dell anziano e la conseguente volontà di approfittarne mediante unapressante attività induttiva.Tali messaggi di tenore a tal punto univoco da non consentire la prospettazione diinterpretazioni alternative sarebbero stati inspiegabilmente ignorati dai giudici di appello iquali si sono limitati ad affermare il modo del tutto illogico che appare possibile che gliimputati pur compiacendosi degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere il lorofavore non abbiano esercitato un indebita influenza sul * perché si determinasse intal senso.* la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogicaladdove i giudici hanno ritenuto che la persona offesa abbia nominato l imputata proprioerede universale senza alcuna forzatura e con valutazione frutto di consapevoli decisioniasserendo che già in passato il * aveva valutato la possibilità di istituire come suoieredi soggetti diversi argomentazione che non terrebbe conto del fatto che questi ultimisoggetti erano persone che la persona offesa conosceva da anni e con i quali intrattenevarapporti di amicizia o di conoscenza approfondita e non certo i soggetti conosciuti dapochissimi giorni come gli odierni ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale avrebbe valorizzato il fatto che il testamento in favoredell imputata avrebbe ben potuto rappresentare un dispetto nei confronti dell *conseguente al litigio intervenuto tra quest ultimo e la persona offesa nel giugno del 2019.La difesa evidenzia sul punto che i giudici di appello sarebbero incorsi in un evidentetravisamento del fatto in quanto dall esame dei messaggi scambiati fra gli imputati emerge lacostante preoccupazione degli stessi in merito alle visite dell * e del * inquanto temevano che lo potessero portare dal notaio o potessero intervenire presso labanca messaggi il cui tenore dimostra che l * aveva continuato a far visita al cuginoanche pochi giorni prima del rilascio del testamento e successivamente ad esso.La Corte territoriale ha poi escluso che gli imputati abbiano posto in essere un indebitainfluenza sulla persona offesa anche e soprattutto in considerazione del fatto che l imputatanon toccò il patrimonio prima del decesso del * quando la stessa divenne proprietariadell ingente patrimonio del de cuius.

A giudizio della difesa la Corte non ha spiegato in alcunmodo il rilievo logico di tale argomentazione alla luce del fatto che la donna aveva giàottenuto che la persona offesa disponesse mortis causa ed in suo favore di tutti i suoi avericon conseguente non necessità di agire ulteriormente prima della morte dell anziano.La difesa dei ricorrenti ha altresì evidenziato che l indicazione dell imputata comebeneficiaria delle polizie assicurative in caso di morte della persona offesa troverebbe unicaragione logica nel tentativo di ridurre l imposta di successione che imputata avrebbe dovutoversare al momento della morte del * inoltre la Corte territoriale avrebbe trascuratoche non vi era ragione perché la persona offesa spostasse il proprio patrimonio dalla banca* alla * se non per occultare le operazioni fraudolente degli imputati anche esoprattutto in considerazione del fatto che tutte le operazioni del trasferimento del patrimoniofra i due istituti di credito avvennero nell ottobre e nel novembre 2019 quando ormai lecondizioni del * si erano ulteriormente aggravate.La Corte di appello non avrebbe considerato infine che il * avrebbe contattatola * per organizzare il suicidio assistito del * per poi rinunciarvi dopo averappreso la necessità della dimostrazione della capacità di intendere e di volere dell anziano.2.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta estraneità del* in ordine al reato di sostituzione di persona capo B .Deduce la difesa dei ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe escluso laresponsabilità concorsuale del * sull erroneo presupposto della carenza di prova inordine al suo coinvolgimento nella condotta delittuosa senza tenere conto del fatto che ladisamina dei messaggi whatsapp acquisiti dimostrerebbe ictu oculi l apporto morale emateriale offerto dall imputato alla moglie finalizzato al compimento di tutte le condottedelittuose dalla stessa agite supportandola ed aiutandola nell esecuzione dei suoi intentidelittuosi.2.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizionicivili in relazione ai reati di cui ai capi B e C della rubrica delle imputazioni.Deduce al riguardo la difesa dei ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbeerroneamente revocato integralmente le statuizioni civili nonostante permanga la condannadella * in relazione ai menzionati capi della rubrica delle imputazioni e nonostante leparti civili si siano costituite anche con riferimento a tali reati.I giudici di appello con argomentazioni contraddittorie hanno affermato che le particivili non potevano considerarsi persone danneggiate dei reati di falso in atto pubblico esostituzione di persona dopo avere in precedenza affermato che tali reati erano staticommessi all evidente fine di impedire il coinvolgimento dei parenti della persona offesa chesapevano esser maggiormente interessati all eredità.La Corte territoriale non avrebbe pertanto fornito alcuna spiegazione in meritoall insussistenza del danno patito dalle parti civili limitandosi ad affermare apoditticamenteche la persona offesa sarebbe solo * * senza peraltro considerare che lacostituzione di parte civile è consentita non solo alla persona offesa ma anche al soggettodanneggiato dal reato che abbia riportato un danno morale o materiale dall azione delittuosa.2.3.

Per le parti civili * * e * * ricorso congiunto e relativo ai capiA B e C della rubrica delle imputazioni2.3.1.

Con il primo ed il secondo motivo che appaiono meritevoli di menzionecongiunta la difesa delle ricorrenti lamenta violazione dell art. 643 cod. pen. nonchécarenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenutainsussistenza degli elementi costitutivi dei reati di circonvenzione di incapace e sostituzionedi persona.Secondo la difesa i giudici di appello avrebbero assolto gli imputati dai reati di cui agliartt. 494 e 643 cod. pen. con argomentazioni contraddittorie ed illogiche omettendo divalutare gli elementi decisivi attestanti il grave deterioramento delle condizioni psicofisichedella persona offesa.In particolare la motivazione della sentenza impugnata non terrebbe conto delleconclusioni rassegnate dal consulente del pubblico ministero il quale ha affermato che ilquadro patologico * era idoneo a determinare un indebolimento delle sue capacitàvolitive e critiche rendendolo suggestionabile e manipolabile condizioni ritenute pienamentericonoscibili a chi l aveva con lui contatti non occasionali.

A giudizio del consulente pertantotale minorazione psichica anche se non costituente infermità era tale da indebolirne lacapacità di autodeterminazione.La motivazione impugnata non spiegherebbe in alcun modo come il giudice di appellopossa aver ritenuto la persona offesa non circonvenibile e che la sua condizione di fragilitànon fosse stata percepita dagli imputati pur avendo riconosciuto il decadimento cognitivo ele condizioni di inferiorità cui versava il *La Corte territoriale avrebbe altresì inspiegabilmente minimizzato il valore probatoriodei messaggi via whatsapp che gli imputati si scambiavano chiara manifestazione del fine diottenere disposizioni patrimoniali in proprio favore non lasciando dubbi in ordine laconsapevolezza da parte dei predetti delle condizioni di circonvenibilità della persona offesa.* la motivazione della sentenza impugnata sarebbe palesemente illogica laddovei giudici hanno ritenuto che la persona offesa avrebbe nominato l imputata propria eredeuniversale senza alcuna forzatura e con valutazione frutto di consapevoli decisioniasserendo che già in passato il * aveva valutato la possibilità di istituire i suoi eredisoggetti diversi argomentazione che non terrebbe conto del fatto che questi ultimi soggettierano persone che la persona offesa conosceva da anni e con i quali intratteneva rapporti diamicizia o di conoscenza approfondita e non certo soggetti conosciuti da pochissimi giornicome gli odierni ricorrenti.La Corte distrettuale avrebbe poi escluso la responsabilità del * in ordine alreato di cui al capo B sull erroneo presupposto della carenza di prova in ordine al suocoinvolgimento nella condotta delittuosa non avendo egli avuto contatti con l agenzia dipompe funebri e con * *Tale affermazione non tiene però conto del fatto che la disamina dei messaggiwhatsapp dimostrerebbe ictu oculi l apporto morale materiale offerto dal * alla mogliefinalizzata al compimento di tutte le condotte delittuose dalla stessa agite supportandola edaiutandola nell esecuzione dei propri intenti delittuosi.2.3.2.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla revoca delle statuizioni civili in relazione ai reati di cui ai capi B e C.Deduce la difesa delle ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe erroneamenterevocato integralmente le statuizioni civili nonostante permanga la condanna della *in relazione ai capi B e C della rubrica delle imputazioni e nonostante le parti civili si sianocostituite anche con riferimento a tali reati.Il motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello riassunto al superiore par.2.2.3.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre innanzitutto ricordare che come si è già sopra evidenziato tutte le parti civilihanno revocato la loro costituzione in giudizio ed hanno manifestato la volontà di rinunciareai rispettivi ricorsi.Ne consegue che l unico ricorso che dovrà essere preso in considerazione nelprosieguo è quello presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torinorelativo al solo reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni.Occorre altresì dare atto che in relazione all * in assenza di impugnazione daparte della stessa è già divenuta irrevocabile l affermazione della penale responsabilità inrelazione ai reati di cui ai capi B C D E ed F e che altrettanto è a dirsi per la irrevocabilitàdella condanna del * in relazione al solo reato di cui al capo F.2. * il Collegio che il ricorso presentato dal Procuratore generale deve esseredichiarato inammissibile per genericità.* infatti scorrere il contenuto dello stesso per verificare come larga parte dellaparte motiva del ricorso è costituita dal mero riassunto del contenuto all evidenza condivisodella sentenza di primo grado indi risultano indicate alcune massime giurisprudenziali einfine solo le ultime righe del ricorso contengono generiche doglianze sulla correttezza delladecisione della sentenza impugnata.In sostanza in presenza di una sentenza di appello pur sempre congruamentemotivata che risulta aver preso in considerazione gli elementi indicati dal giudice di primogrado e che ha addotto una serie di elementi ritenuti rilevanti per pronunciare una formulaassolutoria nei confronti di entrambi gli imputati il ricorrente in concreto non si confrontalimitandosi a riproporre la diversa “lettura” delle risultanze probatorie offerta dal Giudicedell udienza preliminare.Quanto appena osservato priva il ricorso dei requisiti di specificità richiesto dall art. 581comma 1 lett. d cod. proc. pen. e ne impone la declaratoria di inammissibilità.3. * le sopravvenute rinunce il ricorso delle parti civili * * e ** ed il ricorso delle parti civili * * e * * devono essere dichiaratiinammissibili ai sensi dell art. 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen.4.

Alla inammissibilità di detti ricorsi conseguono anche valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità Corte * 13 giugno 2000 n. 186 lacondanna dei ricorrenti * * e * * al pagamento delle spese delprocedimento ed al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della* delle * nonché la condanna delle ricorrenti * * e * * alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma ritenuta equa dieuro mille in favore della * delle * qualità di parte pubblica della Procuragenerale ricorrente la esonera dalla condanna alle spese. *Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.

Dichiara inammissibili i ricorsidelle parti civili * * e * * che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro mille in favore della * delle ammende nonchè delleparti civili * * e * * che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro mille in favore della * delle ammende.Così è deciso 19/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.

Dichiara inammissibili i ricorsidelle parti civili * * e * * che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro mille in favore della * delle ammende nonchè delleparti civili * * e * * che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro mille in favore della * delle ammende.Così è deciso 19/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8000/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 27/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 229/2026* * * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 39911/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino2. * civili * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall avv. * * * di fiducia * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * * di fiducia * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * di fiducia * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * di fiducianel procedimento nei confronti di1. * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * * di fiducia2. * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall avv. * * * di fiduciaavverso la sentenza in data 2/7/2025 della Corte di Appello di Torinovisti gli atti il provvedimento impugnato e i ricorsipreso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti aseguito di richiesta delle stesse ai sensi dell art. 611 comma 1 bis cod. proc. pen.letta la nota fatta pervenire dalla difesa delle parti civili * * e * * indata 17/2/2026 con la quale è stata revocata la costituzione delle predette parti civili emanifestata la volontà di rinunciare al ricorsoletta altresì la nota fatta pervenire dalla difesa delle parti civili * * e * *in data 18/2/2026 con la quale è stata revocata la costituzione delle predette parti civili emanifestata la volontà di rinunciare al ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * * *udito il Pubblico Ministero in persona della * * generale * * cheha concluso chiedendo l accoglimento del ricorso in relazione al capo A della rubrica delleimputazioni con annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputaticon rinvio ad altra sezione Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio sul puntodichiararsi l inammissibilità dei ricorsi delle parti civiliudito il difensore degli imputati avv. * * * che ha concluso chiedendodichiararsi l inammissibilità del ricorso del Procuratore generale o comunque il rigetto dellostesso ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 2 luglio 2025 la Corte di Appello di Torino in parziale riformadella sentenza emessa in data 22 novembre 2023 all esito di giudizio abbreviato dal Giudicedell udienza preliminare del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermatala penale responsabilità di entrambi gli imputati ed in relazione a tutti i reati agli stessi incontestazione ha assolto * * e * * dal reato di circonvenzione di personaincapace di cui agli artt. 110 81 cpv. 643 cod. pen. capo A della rubrica delle imputazionicon la formula “perché il fatto non sussiste” assolto * * dai reati di cui agli artt. 110 494 61 n. 2 cod. pen. capoB 110 48 479 cod. pen. capo C 110 81 cpv. 640 comma 2 n. 1 cod. pen. capo D e110 81 cpv. 48 479 61 n. 2 cod. pen. capo E con la formula per non avere commesso ilfatto confermato l affermazione della penale responsabilità della * in relazione aicapi B C D E ed F quest ultimo relativo alla contestata violazione degli artt. 110 48 47961 n. 2 cod. pen. della rubrica delle imputazioni rideterminando il trattamento sanzionatorionei confronti della stessa confermato l affermazione della penale responsabilità nei confronti del * inrelazione al menzionato capo F rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confrontidello stesso eliminato le statuizioni civili e la pena accessoria concesso ad entrambi gli imputati i doppi benefici di legge.In sintesi si contestava agli imputati al capo A della rubrica delle imputazioni il reato dicirconvenzione di persona incapace consumato ai danni di * * il quale nella tesiaccusatoria veniva indotto a redigere in data 11 luglio 2019 un testamento pubblico nelquale istituiva sua erede universale la * nonché a rilasciare assegni circolari per unimporto complessivo di 240.000 00 euro tutti utilizzati per aprire un conto corrente accesopresso il * * ed intestato alla stessa *2. * per cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generalepresso la Corte di appello di Torino nonché a mezzo dei rispettivi difensori le parti civili* * * * * * e * * deducendo quanto segue.2.1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino limitatamente allacontestazione di cui al capo A della rubrica delle imputazioni violazione degli artt. 110 643cod. pen. e carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allaritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di circonvenzione di incapace.* avere riassunto i principali elementi esposti del Giudice dell udienza preliminarenella sentenza di primo grado osserva il ricorrente anche richiamando principigiurisprudenziali in materia che la Corte territoriale pur avendo riconosciuto che la personaoffesa avesse un decadimento cognitivo lieve con conseguente condizioni di fragilità e cheavesse compiuto atti di disposizione significativi nei confronti della * solo pochi giornidopo averla incontrata per la prima volta valorizzando come la donna si scambiassemessaggi con il coimputato al fine di ottenere le disposizioni patrimoniali di cui al capo diimputazione avrebbe ritenuto con argomentazioni illogiche e contraddittorie che la personaoffesa non fosse circonvenibile che la sua condizione fragilità non fosse stata percepitadagli imputati e che non fossero stati compiuti da questi atti induttivi.2.2. Le parti civili * * e * * ricorso congiunto e relativo ai capi AB e C della rubrica delle imputazioni2.2.1. Violazione dell art. 643 cod. pen. nonché carenza contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi delreato di circonvenzione di incapace.* la difesa dei ricorrenti che i giudici di appello pur traendo le mosse da unacorretta premessa che evidenziava le difficili condizioni psicofisiche e relazionali dellapersona offesa sono giunti a conclusioni del tutto erronee e contraddittorie sostenendo cheil * non versava in una situazione di infermità o deficienza psichica tale da renderlocirconvenibile.La Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alle valutazioni del consulente delladifesa affermando in modo del tutto apodittico che le condizioni psicofisiche della personaoffesa deponevano per un decadimento cognitivo lieve non riconoscibile a terzi ciò senzatenere conto che l età avanzata del * le condizioni fisiche di evidente decadimentoconseguente anche a due recenti ictus e le condizioni psichiche indubbiamente deterioratequantomeno dal punto di vista volitivo erano condizioni che consentivano di ritenere ilministero.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente in ordine allavalutazione delle conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico del pubblico ministero inquanto la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le affermazioni del dr. *siano state ritenute irrilevanti.Il giudice di appello ha inoltre affermato che la condizione di circonvenibilità dellapersona offesa non era immediatamente percepibile ai terzi in considerazione del fatto chemolti dei soggetti che entrarono in contatto con il * nella seconda metà del 2019hanno dichiarato di non aver constatato in lui un decadimento cognitivo.Tale affermazione non terrebbe però conto del fatto che tali soggetti escussi dalladifesa degli imputati in sede di investigazioni difensive ebbero tutti modo di vedere e parlarecon la persona offesa in modo del tutto occasionale in particolare il teste * vide lapersona offesa in compagnia dell imputata in maniera del tutto occasionale presso l albergoda lui gestito in * di Grosseto il teste * scambiò poche parole con la personaoffesa in occasione della riparazione di un citofono da lui effettuato ed il notaio *scambio qualche parola con l anziano solo prima della stesura del testamento .La sentenza impugnata sarebbe pertanto illogica nel punto in cui non considera chediversamente dai soggetti sopra indicati l imputata vedeva e assisteva la persona offesaquotidianamente ragione per cui aveva modo di apprezzarne le condizioni psichiche lafragilità e le alterazioni di umore né sarebbe decisiva l argomentazione dei giudici di appellosecondo cui tale assidua frequentazione sarebbe irrilevante in quanto la donna non avevauna preparazione clinica tale da consentirle di rilevare il suo decadimento cognitivo ciòperché risulta con evidenza che la persona anziana era gravemente provata dalla malattia edipendente totalmente dall aiuto dell imputata e del di lei marito come emerge dalle preciseaffermazioni del consulente del pubblico ministero ancora una volta ignorate dai giudici diappello.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe altresì contraddittoria ancheladdove la Corte riconosce che la persona offesa istituì erede l imputata solo 22 giorni dopol inizio dell attività lavorativa della donna affermando che in tale breve lasso temporale lastessa non si sarebbe resa conto delle condizioni di fragilità psichica del * e nonavrebbe potuto carpirne la fiducia e indurlo testare in suo favore tale assertiva laricostruzione non terrebbe conto dei numerosi messaggi whatsapp scambiati tra i dueimputati che evidenziavano la piena consapevolezza da parte degli stessi della fragilitàpsichica e fisica dell anziano e la conseguente volontà di approfittarne mediante unapressante attività induttiva.Tali messaggi di tenore a tal punto univoco da non consentire la prospettazione diinterpretazioni alternative sarebbero stati inspiegabilmente ignorati dai giudici di appello iquali si sono limitati ad affermare il modo del tutto illogico che appare possibile che gliimputati pur compiacendosi degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere il lorofavore non abbiano esercitato un indebita influenza sul * perché si determinasse intal senso.* la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogicaladdove i giudici hanno ritenuto che la persona offesa abbia nominato l imputata proprioerede universale senza alcuna forzatura e con valutazione frutto di consapevoli decisioniasserendo che già in passato il * aveva valutato la possibilità di istituire come suoieredi soggetti diversi argomentazione che non terrebbe conto del fatto che questi ultimisoggetti erano persone che la persona offesa conosceva da anni e con i quali intrattenevarapporti di amicizia o di conoscenza approfondita e non certo i soggetti conosciuti dapochissimi giorni come gli odierni ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale avrebbe valorizzato il fatto che il testamento in favoredell imputata avrebbe ben potuto rappresentare un dispetto nei confronti dell *conseguente al litigio intervenuto tra quest ultimo e la persona offesa nel giugno del 2019.La difesa evidenzia sul punto che i giudici di appello sarebbero incorsi in un evidentetravisamento del fatto in quanto dall esame dei messaggi scambiati fra gli imputati emerge lacostante preoccupazione degli stessi in merito alle visite dell * e del * inquanto temevano che lo potessero portare dal notaio o potessero intervenire presso labanca messaggi il cui tenore dimostra che l * aveva continuato a far visita al cuginoanche pochi giorni prima del rilascio del testamento e successivamente ad esso.La Corte territoriale ha poi escluso che gli imputati abbiano posto in essere un indebitainfluenza sulla persona offesa anche e soprattutto in considerazione del fatto che l imputatanon toccò il patrimonio prima del decesso del * quando la stessa divenne proprietariadell ingente patrimonio del de cuius. A giudizio della difesa la Corte non ha spiegato in alcunmodo il rilievo logico di tale argomentazione alla luce del fatto che la donna aveva giàottenuto che la persona offesa disponesse mortis causa ed in suo favore di tutti i suoi avericon conseguente non necessità di agire ulteriormente prima della morte dell anziano.La difesa dei ricorrenti ha altresì evidenziato che l indicazione dell imputata comebeneficiaria delle polizie assicurative in caso di morte della persona offesa troverebbe unicaragione logica nel tentativo di ridurre l imposta di successione che imputata avrebbe dovutoversare al momento della morte del * inoltre la Corte territoriale avrebbe trascuratoche non vi era ragione perché la persona offesa spostasse il proprio patrimonio dalla banca* alla * se non per occultare le operazioni fraudolente degli imputati anche esoprattutto in considerazione del fatto che tutte le operazioni del trasferimento del patrimoniofra i due istituti di credito avvennero nell ottobre e nel novembre 2019 quando ormai lecondizioni del * si erano ulteriormente aggravate.La Corte di appello non avrebbe considerato infine che il * avrebbe contattatola * per organizzare il suicidio assistito del * per poi rinunciarvi dopo averappreso la necessità della dimostrazione della capacità di intendere e di volere dell anziano.2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta estraneità del* in ordine al reato di sostituzione di persona capo B .Deduce la difesa dei ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe escluso laresponsabilità concorsuale del * sull erroneo presupposto della carenza di prova inordine al suo coinvolgimento nella condotta delittuosa senza tenere conto del fatto che ladisamina dei messaggi whatsapp acquisiti dimostrerebbe ictu oculi l apporto morale emateriale offerto dall imputato alla moglie finalizzato al compimento di tutte le condottedelittuose dalla stessa agite supportandola ed aiutandola nell esecuzione dei suoi intentidelittuosi.2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizionicivili in relazione ai reati di cui ai capi B e C della rubrica delle imputazioni.Deduce al riguardo la difesa dei ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbeerroneamente revocato integralmente le statuizioni civili nonostante permanga la condannadella * in relazione ai menzionati capi della rubrica delle imputazioni e nonostante leparti civili si siano costituite anche con riferimento a tali reati.I giudici di appello con argomentazioni contraddittorie hanno affermato che le particivili non potevano considerarsi persone danneggiate dei reati di falso in atto pubblico esostituzione di persona dopo avere in precedenza affermato che tali reati erano staticommessi all evidente fine di impedire il coinvolgimento dei parenti della persona offesa chesapevano esser maggiormente interessati all eredità.La Corte territoriale non avrebbe pertanto fornito alcuna spiegazione in meritoall insussistenza del danno patito dalle parti civili limitandosi ad affermare apoditticamenteche la persona offesa sarebbe solo * * senza peraltro considerare che lacostituzione di parte civile è consentita non solo alla persona offesa ma anche al soggettodanneggiato dal reato che abbia riportato un danno morale o materiale dall azione delittuosa.2.3. Per le parti civili * * e * * ricorso congiunto e relativo ai capiA B e C della rubrica delle imputazioni2.3.1. Con il primo ed il secondo motivo che appaiono meritevoli di menzionecongiunta la difesa delle ricorrenti lamenta violazione dell art. 643 cod. pen. nonchécarenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenutainsussistenza degli elementi costitutivi dei reati di circonvenzione di incapace e sostituzionedi persona.Secondo la difesa i giudici di appello avrebbero assolto gli imputati dai reati di cui agliartt. 494 e 643 cod. pen. con argomentazioni contraddittorie ed illogiche omettendo divalutare gli elementi decisivi attestanti il grave deterioramento delle condizioni psicofisichedella persona offesa.In particolare la motivazione della sentenza impugnata non terrebbe conto delleconclusioni rassegnate dal consulente del pubblico ministero il quale ha affermato che ilquadro patologico * era idoneo a determinare un indebolimento delle sue capacitàvolitive e critiche rendendolo suggestionabile e manipolabile condizioni ritenute pienamentericonoscibili a chi l aveva con lui contatti non occasionali. A giudizio del consulente pertantotale minorazione psichica anche se non costituente infermità era tale da indebolirne lacapacità di autodeterminazione.La motivazione impugnata non spiegherebbe in alcun modo come il giudice di appellopossa aver ritenuto la persona offesa non circonvenibile e che la sua condizione di fragilitànon fosse stata percepita dagli imputati pur avendo riconosciuto il decadimento cognitivo ele condizioni di inferiorità cui versava il *La Corte territoriale avrebbe altresì inspiegabilmente minimizzato il valore probatoriodei messaggi via whatsapp che gli imputati si scambiavano chiara manifestazione del fine diottenere disposizioni patrimoniali in proprio favore non lasciando dubbi in ordine laconsapevolezza da parte dei predetti delle condizioni di circonvenibilità della persona offesa.* la motivazione della sentenza impugnata sarebbe palesemente illogica laddovei giudici hanno ritenuto che la persona offesa avrebbe nominato l imputata propria eredeuniversale senza alcuna forzatura e con valutazione frutto di consapevoli decisioniasserendo che già in passato il * aveva valutato la possibilità di istituire i suoi eredisoggetti diversi argomentazione che non terrebbe conto del fatto che questi ultimi soggettierano persone che la persona offesa conosceva da anni e con i quali intratteneva rapporti diamicizia o di conoscenza approfondita e non certo soggetti conosciuti da pochissimi giornicome gli odierni ricorrenti.La Corte distrettuale avrebbe poi escluso la responsabilità del * in ordine alreato di cui al capo B sull erroneo presupposto della carenza di prova in ordine al suocoinvolgimento nella condotta delittuosa non avendo egli avuto contatti con l agenzia dipompe funebri e con * *Tale affermazione non tiene però conto del fatto che la disamina dei messaggiwhatsapp dimostrerebbe ictu oculi l apporto morale materiale offerto dal * alla mogliefinalizzata al compimento di tutte le condotte delittuose dalla stessa agite supportandola edaiutandola nell esecuzione dei propri intenti delittuosi.2.3.2. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla revoca delle statuizioni civili in relazione ai reati di cui ai capi B e C.Deduce la difesa delle ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe erroneamenterevocato integralmente le statuizioni civili nonostante permanga la condanna della *in relazione ai capi B e C della rubrica delle imputazioni e nonostante le parti civili si sianocostituite anche con riferimento a tali reati.Il motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello riassunto al superiore par.2.2.3.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre innanzitutto ricordare che come si è già sopra evidenziato tutte le parti civilihanno revocato la loro costituzione in giudizio ed hanno manifestato la volontà di rinunciareai rispettivi ricorsi.Ne consegue che l unico ricorso che dovrà essere preso in considerazione nelprosieguo è quello presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torinorelativo al solo reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni.Occorre altresì dare atto che in relazione all * in assenza di impugnazione daparte della stessa è già divenuta irrevocabile l affermazione della penale responsabilità inrelazione ai reati di cui ai capi B C D E ed F e che altrettanto è a dirsi per la irrevocabilitàdella condanna del * in relazione al solo reato di cui al capo F.2. * il Collegio che il ricorso presentato dal Procuratore generale deve esseredichiarato inammissibile per genericità.* infatti scorrere il contenuto dello stesso per verificare come larga parte dellaparte motiva del ricorso è costituita dal mero riassunto del contenuto all evidenza condivisodella sentenza di primo grado indi risultano indicate alcune massime giurisprudenziali einfine solo le ultime righe del ricorso contengono generiche doglianze sulla correttezza delladecisione della sentenza impugnata.In sostanza in presenza di una sentenza di appello pur sempre congruamentemotivata che risulta aver preso in considerazione gli elementi indicati dal giudice di primogrado e che ha addotto una serie di elementi ritenuti rilevanti per pronunciare una formulaassolutoria nei confronti di entrambi gli imputati il ricorrente in concreto non si confrontalimitandosi a riproporre la diversa “lettura” delle risultanze probatorie offerta dal Giudicedell udienza preliminare.Quanto appena osservato priva il ricorso dei requisiti di specificità richiesto dall art. 581comma 1 lett. d cod. proc. pen. e ne impone la declaratoria di inammissibilità.3. * le sopravvenute rinunce il ricorso delle parti civili * * e ** ed il ricorso delle parti civili * * e * * devono essere dichiaratiinammissibili ai sensi dell art. 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen.4. Alla inammissibilità di detti ricorsi conseguono anche valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità Corte * 13 giugno 2000 n. 186 lacondanna dei ricorrenti * * e * * al pagamento delle spese delprocedimento ed al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della* delle * nonché la condanna delle ricorrenti * * e * * alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma ritenuta equa dieuro mille in favore della * delle * qualità di parte pubblica della Procuragenerale ricorrente la esonera dalla condanna alle spese.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8000/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 27/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 229/2026* * * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 39911/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino2. * civili * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall avv. * * * di fiducia * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * * di fiducia * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * di fiducia * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * di fiducianel procedimento nei confronti di1. * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall avv. * * * di fiducia2. * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall avv. * * * di fiduciaavverso la sentenza in data 2/7/2025 della Corte di Appello di Torinovisti gli atti il provvedimento impugnato e i ricorsipreso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti aseguito di richiesta delle stesse ai sensi dell art. 611 comma 1 bis cod. proc. pen.letta la nota fatta pervenire dalla difesa delle parti civili * * e * * indata 17/2/2026 con la quale è stata revocata la costituzione delle predette parti civili emanifestata la volontà di rinunciare al ricorsoletta altresì la nota fatta pervenire dalla difesa delle parti civili * * e * *in data 18/2/2026 con la quale è stata revocata la costituzione delle predette parti civili emanifestata la volontà di rinunciare al ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * * *udito il Pubblico Ministero in persona della * * generale * * cheha concluso chiedendo l accoglimento del ricorso in relazione al capo A della rubrica delleimputazioni con annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputaticon rinvio ad altra sezione Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio sul puntodichiararsi l inammissibilità dei ricorsi delle parti civiliudito il difensore degli imputati avv. * * * che ha concluso chiedendodichiararsi l inammissibilità del ricorso del Procuratore generale o comunque il rigetto dellostesso ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 2 luglio 2025 la Corte di Appello di Torino in parziale riformadella sentenza emessa in data 22 novembre 2023 all esito di giudizio abbreviato dal Giudicedell udienza preliminare del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermatala penale responsabilità di entrambi gli imputati ed in relazione a tutti i reati agli stessi incontestazione ha assolto * * e * * dal reato di circonvenzione di personaincapace di cui agli artt. 110 81 cpv. 643 cod. pen. capo A della rubrica delle imputazionicon la formula “perché il fatto non sussiste” assolto * * dai reati di cui agli artt. 110 494 61 n. 2 cod. pen. capoB 110 48 479 cod. pen. capo C 110 81 cpv. 640 comma 2 n. 1 cod. pen. capo D e110 81 cpv. 48 479 61 n. 2 cod. pen. capo E con la formula per non avere commesso ilfatto confermato l affermazione della penale responsabilità della * in relazione aicapi B C D E ed F quest ultimo relativo alla contestata violazione degli artt. 110 48 47961 n. 2 cod. pen. della rubrica delle imputazioni rideterminando il trattamento sanzionatorionei confronti della stessa confermato l affermazione della penale responsabilità nei confronti del * inrelazione al menzionato capo F rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confrontidello stesso eliminato le statuizioni civili e la pena accessoria concesso ad entrambi gli imputati i doppi benefici di legge.In sintesi si contestava agli imputati al capo A della rubrica delle imputazioni il reato dicirconvenzione di persona incapace consumato ai danni di * * il quale nella tesiaccusatoria veniva indotto a redigere in data 11 luglio 2019 un testamento pubblico nelquale istituiva sua erede universale la * nonché a rilasciare assegni circolari per unimporto complessivo di 240.000 00 euro tutti utilizzati per aprire un conto corrente accesopresso il * * ed intestato alla stessa *2. * per cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generalepresso la Corte di appello di Torino nonché a mezzo dei rispettivi difensori le parti civili* * * * * * e * * deducendo quanto segue.2.1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino limitatamente allacontestazione di cui al capo A della rubrica delle imputazioni violazione degli artt. 110 643cod. pen. e carenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allaritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del reato di circonvenzione di incapace.* avere riassunto i principali elementi esposti del Giudice dell udienza preliminarenella sentenza di primo grado osserva il ricorrente anche richiamando principigiurisprudenziali in materia che la Corte territoriale pur avendo riconosciuto che la personaoffesa avesse un decadimento cognitivo lieve con conseguente condizioni di fragilità e cheavesse compiuto atti di disposizione significativi nei confronti della * solo pochi giornidopo averla incontrata per la prima volta valorizzando come la donna si scambiassemessaggi con il coimputato al fine di ottenere le disposizioni patrimoniali di cui al capo diimputazione avrebbe ritenuto con argomentazioni illogiche e contraddittorie che la personaoffesa non fosse circonvenibile che la sua condizione fragilità non fosse stata percepitadagli imputati e che non fossero stati compiuti da questi atti induttivi.2.2. Le parti civili * * e * * ricorso congiunto e relativo ai capi AB e C della rubrica delle imputazioni2.2.1. Violazione dell art. 643 cod. pen. nonché carenza contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi delreato di circonvenzione di incapace.* la difesa dei ricorrenti che i giudici di appello pur traendo le mosse da unacorretta premessa che evidenziava le difficili condizioni psicofisiche e relazionali dellapersona offesa sono giunti a conclusioni del tutto erronee e contraddittorie sostenendo cheil * non versava in una situazione di infermità o deficienza psichica tale da renderlocirconvenibile.La Corte territoriale avrebbe aderito acriticamente alle valutazioni del consulente delladifesa affermando in modo del tutto apodittico che le condizioni psicofisiche della personaoffesa deponevano per un decadimento cognitivo lieve non riconoscibile a terzi ciò senzatenere conto che l età avanzata del * le condizioni fisiche di evidente decadimentoconseguente anche a due recenti ictus e le condizioni psichiche indubbiamente deterioratequantomeno dal punto di vista volitivo erano condizioni che consentivano di ritenere ilministero.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente in ordine allavalutazione delle conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico del pubblico ministero inquanto la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le affermazioni del dr. *siano state ritenute irrilevanti.Il giudice di appello ha inoltre affermato che la condizione di circonvenibilità dellapersona offesa non era immediatamente percepibile ai terzi in considerazione del fatto chemolti dei soggetti che entrarono in contatto con il * nella seconda metà del 2019hanno dichiarato di non aver constatato in lui un decadimento cognitivo.Tale affermazione non terrebbe però conto del fatto che tali soggetti escussi dalladifesa degli imputati in sede di investigazioni difensive ebbero tutti modo di vedere e parlarecon la persona offesa in modo del tutto occasionale in particolare il teste * vide lapersona offesa in compagnia dell imputata in maniera del tutto occasionale presso l albergoda lui gestito in * di Grosseto il teste * scambiò poche parole con la personaoffesa in occasione della riparazione di un citofono da lui effettuato ed il notaio *scambio qualche parola con l anziano solo prima della stesura del testamento .La sentenza impugnata sarebbe pertanto illogica nel punto in cui non considera chediversamente dai soggetti sopra indicati l imputata vedeva e assisteva la persona offesaquotidianamente ragione per cui aveva modo di apprezzarne le condizioni psichiche lafragilità e le alterazioni di umore né sarebbe decisiva l argomentazione dei giudici di appellosecondo cui tale assidua frequentazione sarebbe irrilevante in quanto la donna non avevauna preparazione clinica tale da consentirle di rilevare il suo decadimento cognitivo ciòperché risulta con evidenza che la persona anziana era gravemente provata dalla malattia edipendente totalmente dall aiuto dell imputata e del di lei marito come emerge dalle preciseaffermazioni del consulente del pubblico ministero ancora una volta ignorate dai giudici diappello.La motivazione della sentenza impugnata sarebbe altresì contraddittoria ancheladdove la Corte riconosce che la persona offesa istituì erede l imputata solo 22 giorni dopol inizio dell attività lavorativa della donna affermando che in tale breve lasso temporale lastessa non si sarebbe resa conto delle condizioni di fragilità psichica del * e nonavrebbe potuto carpirne la fiducia e indurlo testare in suo favore tale assertiva laricostruzione non terrebbe conto dei numerosi messaggi whatsapp scambiati tra i dueimputati che evidenziavano la piena consapevolezza da parte degli stessi della fragilitàpsichica e fisica dell anziano e la conseguente volontà di approfittarne mediante unapressante attività induttiva.Tali messaggi di tenore a tal punto univoco da non consentire la prospettazione diinterpretazioni alternative sarebbero stati inspiegabilmente ignorati dai giudici di appello iquali si sono limitati ad affermare il modo del tutto illogico che appare possibile che gliimputati pur compiacendosi degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere il lorofavore non abbiano esercitato un indebita influenza sul * perché si determinasse intal senso.* la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogicaladdove i giudici hanno ritenuto che la persona offesa abbia nominato l imputata proprioerede universale senza alcuna forzatura e con valutazione frutto di consapevoli decisioniasserendo che già in passato il * aveva valutato la possibilità di istituire come suoieredi soggetti diversi argomentazione che non terrebbe conto del fatto che questi ultimisoggetti erano persone che la persona offesa conosceva da anni e con i quali intrattenevarapporti di amicizia o di conoscenza approfondita e non certo i soggetti conosciuti dapochissimi giorni come gli odierni ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] distrettuale avrebbe valorizzato il fatto che il testamento in favoredell imputata avrebbe ben potuto rappresentare un dispetto nei confronti dell *conseguente al litigio intervenuto tra quest ultimo e la persona offesa nel giugno del 2019.La difesa evidenzia sul punto che i giudici di appello sarebbero incorsi in un evidentetravisamento del fatto in quanto dall esame dei messaggi scambiati fra gli imputati emerge lacostante preoccupazione degli stessi in merito alle visite dell * e del * inquanto temevano che lo potessero portare dal notaio o potessero intervenire presso labanca messaggi il cui tenore dimostra che l * aveva continuato a far visita al cuginoanche pochi giorni prima del rilascio del testamento e successivamente ad esso.La Corte territoriale ha poi escluso che gli imputati abbiano posto in essere un indebitainfluenza sulla persona offesa anche e soprattutto in considerazione del fatto che l imputatanon toccò il patrimonio prima del decesso del * quando la stessa divenne proprietariadell ingente patrimonio del de cuius. A giudizio della difesa la Corte non ha spiegato in alcunmodo il rilievo logico di tale argomentazione alla luce del fatto che la donna aveva giàottenuto che la persona offesa disponesse mortis causa ed in suo favore di tutti i suoi avericon conseguente non necessità di agire ulteriormente prima della morte dell anziano.La difesa dei ricorrenti ha altresì evidenziato che l indicazione dell imputata comebeneficiaria delle polizie assicurative in caso di morte della persona offesa troverebbe unicaragione logica nel tentativo di ridurre l imposta di successione che imputata avrebbe dovutoversare al momento della morte del * inoltre la Corte territoriale avrebbe trascuratoche non vi era ragione perché la persona offesa spostasse il proprio patrimonio dalla banca* alla * se non per occultare le operazioni fraudolente degli imputati anche esoprattutto in considerazione del fatto che tutte le operazioni del trasferimento del patrimoniofra i due istituti di credito avvennero nell ottobre e nel novembre 2019 quando ormai lecondizioni del * si erano ulteriormente aggravate.La Corte di appello non avrebbe considerato infine che il * avrebbe contattatola * per organizzare il suicidio assistito del * per poi rinunciarvi dopo averappreso la necessità della dimostrazione della capacità di intendere e di volere dell anziano.2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta estraneità del* in ordine al reato di sostituzione di persona capo B .Deduce la difesa dei ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe escluso laresponsabilità concorsuale del * sull erroneo presupposto della carenza di prova inordine al suo coinvolgimento nella condotta delittuosa senza tenere conto del fatto che ladisamina dei messaggi whatsapp acquisiti dimostrerebbe ictu oculi l apporto morale emateriale offerto dall imputato alla moglie finalizzato al compimento di tutte le condottedelittuose dalla stessa agite supportandola ed aiutandola nell esecuzione dei suoi intentidelittuosi.2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla revoca delle statuizionicivili in relazione ai reati di cui ai capi B e C della rubrica delle imputazioni.Deduce al riguardo la difesa dei ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbeerroneamente revocato integralmente le statuizioni civili nonostante permanga la condannadella * in relazione ai menzionati capi della rubrica delle imputazioni e nonostante leparti civili si siano costituite anche con riferimento a tali reati.I giudici di appello con argomentazioni contraddittorie hanno affermato che le particivili non potevano considerarsi persone danneggiate dei reati di falso in atto pubblico esostituzione di persona dopo avere in precedenza affermato che tali reati erano staticommessi all evidente fine di impedire il coinvolgimento dei parenti della persona offesa chesapevano esser maggiormente interessati all eredità.La Corte territoriale non avrebbe pertanto fornito alcuna spiegazione in meritoall insussistenza del danno patito dalle parti civili limitandosi ad affermare apoditticamenteche la persona offesa sarebbe solo * * senza peraltro considerare che lacostituzione di parte civile è consentita non solo alla persona offesa ma anche al soggettodanneggiato dal reato che abbia riportato un danno morale o materiale dall azione delittuosa.2.3. Per le parti civili * * e * * ricorso congiunto e relativo ai capiA B e C della rubrica delle imputazioni2.3.1. Con il primo ed il secondo motivo che appaiono meritevoli di menzionecongiunta la difesa delle ricorrenti lamenta violazione dell art. 643 cod. pen. nonchécarenza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenutainsussistenza degli elementi costitutivi dei reati di circonvenzione di incapace e sostituzionedi persona.Secondo la difesa i giudici di appello avrebbero assolto gli imputati dai reati di cui agliartt. 494 e 643 cod. pen. con argomentazioni contraddittorie ed illogiche omettendo divalutare gli elementi decisivi attestanti il grave deterioramento delle condizioni psicofisichedella persona offesa.In particolare la motivazione della sentenza impugnata non terrebbe conto delleconclusioni rassegnate dal consulente del pubblico ministero il quale ha affermato che ilquadro patologico * era idoneo a determinare un indebolimento delle sue capacitàvolitive e critiche rendendolo suggestionabile e manipolabile condizioni ritenute pienamentericonoscibili a chi l aveva con lui contatti non occasionali. A giudizio del consulente pertantotale minorazione psichica anche se non costituente infermità era tale da indebolirne lacapacità di autodeterminazione.La motivazione impugnata non spiegherebbe in alcun modo come il giudice di appellopossa aver ritenuto la persona offesa non circonvenibile e che la sua condizione di fragilitànon fosse stata percepita dagli imputati pur avendo riconosciuto il decadimento cognitivo ele condizioni di inferiorità cui versava il *La Corte territoriale avrebbe altresì inspiegabilmente minimizzato il valore probatoriodei messaggi via whatsapp che gli imputati si scambiavano chiara manifestazione del fine diottenere disposizioni patrimoniali in proprio favore non lasciando dubbi in ordine laconsapevolezza da parte dei predetti delle condizioni di circonvenibilità della persona offesa.* la motivazione della sentenza impugnata sarebbe palesemente illogica laddovei giudici hanno ritenuto che la persona offesa avrebbe nominato l imputata propria eredeuniversale senza alcuna forzatura e con valutazione frutto di consapevoli decisioniasserendo che già in passato il * aveva valutato la possibilità di istituire i suoi eredisoggetti diversi argomentazione che non terrebbe conto del fatto che questi ultimi soggettierano persone che la persona offesa conosceva da anni e con i quali intratteneva rapporti diamicizia o di conoscenza approfondita e non certo soggetti conosciuti da pochissimi giornicome gli odierni ricorrenti.La Corte distrettuale avrebbe poi escluso la responsabilità del * in ordine alreato di cui al capo B sull erroneo presupposto della carenza di prova in ordine al suocoinvolgimento nella condotta delittuosa non avendo egli avuto contatti con l agenzia dipompe funebri e con * *Tale affermazione non tiene però conto del fatto che la disamina dei messaggiwhatsapp dimostrerebbe ictu oculi l apporto morale materiale offerto dal * alla mogliefinalizzata al compimento di tutte le condotte delittuose dalla stessa agite supportandola edaiutandola nell esecuzione dei propri intenti delittuosi.2.3.2. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla revoca delle statuizioni civili in relazione ai reati di cui ai capi B e C.Deduce la difesa delle ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe erroneamenterevocato integralmente le statuizioni civili nonostante permanga la condanna della *in relazione ai capi B e C della rubrica delle imputazioni e nonostante le parti civili si sianocostituite anche con riferimento a tali reati.Il motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile a quello riassunto al superiore par.2.2.3.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre innanzitutto ricordare che come si è già sopra evidenziato tutte le parti civilihanno revocato la loro costituzione in giudizio ed hanno manifestato la volontà di rinunciareai rispettivi ricorsi.Ne consegue che l unico ricorso che dovrà essere preso in considerazione nelprosieguo è quello presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Torinorelativo al solo reato di cui al capo A della rubrica delle imputazioni.Occorre altresì dare atto che in relazione all * in assenza di impugnazione daparte della stessa è già divenuta irrevocabile l affermazione della penale responsabilità inrelazione ai reati di cui ai capi B C D E ed F e che altrettanto è a dirsi per la irrevocabilitàdella condanna del * in relazione al solo reato di cui al capo F.2. * il Collegio che il ricorso presentato dal Procuratore generale deve esseredichiarato inammissibile per genericità.* infatti scorrere il contenuto dello stesso per verificare come larga parte dellaparte motiva del ricorso è costituita dal mero riassunto del contenuto all evidenza condivisodella sentenza di primo grado indi risultano indicate alcune massime giurisprudenziali einfine solo le ultime righe del ricorso contengono generiche doglianze sulla correttezza delladecisione della sentenza impugnata.In sostanza in presenza di una sentenza di appello pur sempre congruamentemotivata che risulta aver preso in considerazione gli elementi indicati dal giudice di primogrado e che ha addotto una serie di elementi ritenuti rilevanti per pronunciare una formulaassolutoria nei confronti di entrambi gli imputati il ricorrente in concreto non si confrontalimitandosi a riproporre la diversa “lettura” delle risultanze probatorie offerta dal Giudicedell udienza preliminare.Quanto appena osservato priva il ricorso dei requisiti di specificità richiesto dall art. 581comma 1 lett. d cod. proc. pen. e ne impone la declaratoria di inammissibilità.3. * le sopravvenute rinunce il ricorso delle parti civili * * e ** ed il ricorso delle parti civili * * e * * devono essere dichiaratiinammissibili ai sensi dell art. 591 comma 1 lett. d cod. proc. pen.4. Alla inammissibilità di detti ricorsi conseguono anche valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità Corte * 13 giugno 2000 n. 186 lacondanna dei ricorrenti * * e * * al pagamento delle spese delprocedimento ed al versamento della somma ritenuta equa di euro mille in favore della* delle * nonché la condanna delle ricorrenti * * e * * alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma ritenuta equa dieuro mille in favore della * delle * qualità di parte pubblica della Procuragenerale ricorrente la esonera dalla condanna alle spese. *Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibili i ricorsidelle parti civili * * e * * che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro mille in favore della * delle ammende nonchè delleparti civili * * e * * che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro mille in favore della * delle ammende.Così è deciso 19/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibili i ricorsidelle parti civili * * e * * che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro mille in favore della * delle ammende nonchè delleparti civili * * e * * che condanna al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro mille in favore della * delle ammende.Così è deciso 19/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 08000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris