CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33865/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione per aver il giudice di merito ritenuto che l'intervento edilizio abusivo ricadesse nella sua proprietà e fosse dunque a lui imputabile pur in assenza di prova certa sulla geolocalizzazione dello scavo, è inammissibile, trattandosi della mera reiterazione di doglianza proposta con l'atto di appello, peraltro concernente un accertamento di fatto, adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale con non illogiche argomentazioni, con le quali il ricorrente neppure completamente si confronta; Considerato che i motivi secondo e terzo, con cui si lamentano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e l'eccessività della pena irrogata, sono parimenti inammissibili, trattandosi di doglianze del tutto generiche con cui si contesta l'esercizio del potere discrezionale attribuito sul punto al giudice di merito a fronte di una motivazione non manifestamente illogica che qui non può altrimenti essere sindacata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - sicché non rileva la prescrizione medio tempore maturata ed eccepita con il quarto motivo di ricorso - con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 lu