Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 19618/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 27652-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , cf 1 3 756881002 , in persona del Presidentep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla P.zza Apollodoro, n. 26, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente agli avv.

D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso– [OSCURATO:PERSONA] di ruolo –Notifica delle cartelle –Documenti allegati in appello RGN 21267/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1038/2021 della Co rte d’Appello di Milano, Sez.

Lavoro,depositata il 31.08.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso dinanzi al Tribunale di Lecco–Giudice del Lavoro avverso varie cartelle di pagamento, riportate nei corrispondenti estratti di ruolo ed aventi ad oggetto contributi previdenziali e interessi di mora dovuti all’INPS.

Si lamentava la mancata notifica delle cartelle di pagamento e si eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti.

Con sentenza n. 145/2020 il giudice di primo grado accolse le ragioni del Menapace.

L’appello proposto dall’ADER fu rigettato con sentenza n. 1038/2021 dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, ora al vaglio di questa Corte.

Il giudice d’appello ha ritenuto che la prova di eventi interruttivi della prescrizione dei crediti previdenziali richiedeva l’acquisizione di nuova documentazione, nonostante il divieto di cui all’art.345 cod. proc. civ.

Per la cassazione della sentenzal’Agenzia delle entrate – Riscossione ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso il Menapace.

L’Inps risulta costituito in forma adesiva alle ragioni del ricorso.

Nell’adunanza camerale del 28febbraio 202 4 la causa è stata trattata .

Considerato che Appare preliminare rilevare che l’oggetto della controversia, crediti per contributi previdenziali e loro prescrizione, appartiene alla competenza tabellare della Sezione Lavoro di questa Corte, così che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, per l’eventuale trasmissione del fascicolo alla Sezione preposta tabellarmente alla sua trattazione.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo la tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 27652-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , cf 1 3 756881002 , in persona del Presidentep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende – Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, alla P.zza Apollodoro, n. 26, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente agli avv. D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso– [OSCURATO:PERSONA] di ruolo –Notifica delle cartelle –Documenti allegati in appello RGN 21267/2021 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1038/2021 della Co rte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro,depositata il 31.08.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 28 febbraio 2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso dinanzi al Tribunale di Lecco–Giudice del Lavoro avverso varie cartelle di pagamento, riportate nei corrispondenti estratti di ruolo ed aventi ad oggetto contributi previdenziali e interessi di mora dovuti all’INPS. Si lamentava la mancata notifica delle cartelle di pagamento e si eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti. Con sentenza n. 145/2020 il giudice di primo grado accolse le ragioni del Menapace. L’appello proposto dall’ADER fu rigettato con sentenza n. 1038/2021 dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, ora al vaglio di questa Corte. Il giudice d’appello ha ritenuto che la prova di eventi interruttivi della prescrizione dei crediti previdenziali richiedeva l’acquisizione di nuova documentazione, nonostante il divieto di cui all’art.345 cod. proc. civ. Per la cassazione della sentenzal’Agenzia delle entrate – Riscossione ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso il Menapace. L’Inps risulta costituito in forma adesiva alle ragioni del ricorso. Nell’adunanza camerale del 28febbraio 202 4 la causa è stata trattata . Considerato che Appare preliminare rilevare che l’oggetto della controversia, crediti per contributi previdenziali e loro prescrizione, appartiene alla competenza tabellare della Sezione Lavoro di questa Corte, così che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, per l’eventuale trasmissione del fascicolo alla Sezione preposta tabellarmente alla sua trattazione. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo la tr
Sentenza Cassazione n. 19618/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris