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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 11759/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZACostarella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data 15 gennaio 2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal presidente relatore [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 15 gennaio 2026, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la richiesta presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in atto sottoposto allamisura cautelare degli arresti domiciliari con la quale lo stesso aveva richiestol’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per effettuare una visita medica presso l’ASP– Dipartimento territoriale di [OSCURATO:PERSONA] - al fine di procedere al rinnovo della patentedi guida.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato,deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art.284 cod. proc. pen.

Sulle premesse che il [OSCURATO:PERSONA] è agli arresti domiciliari da due anni, che non ha maiviolato la misura cautelare nonostante i plurimi permessi di allontanamento che gli sono staticoncessi, che lo stesso ha subito una condanna a 7 anni di reclusione ed è in regimecustodiale dal 2 agosto 2012, rileva al riguardo la difesa del ricorrente che non è statocorretto non consentire all’imputato di allontanarsi temporaneamente dal luogo degli arrestidomiciliari precludendogli la possibilità di rinnovare la patente di guida e che il requisitodell’urgenza menzionato nell’ordinanza non è di per sé elemento necessario per laconcessione del richiesto permesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre preliminarmente interrogarsi su quale sia il mezzo di impugnazioneavverso il decreto in esame.

E’ noto che nella giurisprudenza di legittimità si sono registratiorientamenti difformi in materia di provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato oimputato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell'autorizzazione ad assentarsi nel corso dellagiornata dal luogo degli arresti.Una parte della giurisprudenza ha ritenuto inoppugnabili tali provvedimenti in quantonon incidenti sulla libertà personale (e quindi non ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost)limitandosi a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, ossia di un beneficioche non si configura come diritto dell'imputato (così Sez.6, n. 3942 del 02/11/1995,Matragrano, Rv. 203319), altri hanno invece ritenuto il provvedimento impugnabile medianteappello ex art. 310 cod. proc. pen. in quanto risolventesi in una modalità di caratterepermanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare e quindi tale daqualificarsi come "ordinanza in materia di misure cautelari" (così Sez.4, n. 11406 del23/02/2016; Mancini, Rv. 266303).Ciò premesso appare opportuno richiamare la sentenza delle Sezioni Unite“Lombardi” di questa Corte (Sez.

U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 1967, P.M. in proc.

Lombardi,Rv. 206465-01) che ha affermato che i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzocomma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliarirelativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuisconoad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertantoessere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue chead essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'ad 310 cod. proc. pen., cheprevede, in proposito, un sindacato di secondo grado anche nel merito; la Corte ha tuttaviaprecisato che la predetta disciplina non trova applicazione con riferimento a queiprovvedimenti che, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sonoidonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis: il criterio daprendere in considerazione per valutare quale sia il mezzo di impugnazione è pertantoquello della presenza o meno di una maggiore afflittività della misura cautelare nelprovvedimento da impugnare; se tale requisito è presente nel provvedimento, sarà esperibilel'appello ex art. 310 cod. proc. pen., in caso contrario si dovrà proporre ricorso percassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.Osserva il Collegio che nel caso in esame, non vi è una maggiore afflittività nelsenso sopra indicato, posto che con il provvedimento impugnato il giudice si è limitato arigettare l'istanza finalizzata a consentire all’odierno ricorrente di recarsi presso l'ASP al finedi accedere alla procedura per il rinnovo della patente di guida, con la conseguenza checorrettamente è stato proposto ricorso per cassazione, non incidendo il provvedimento didiniego in maniera permanente sulla misura degli arresti domiciliari in corso di applicazione.2.

Venendo al merito della questione, la motivazione della Corte di appello soprarichiamata è perfettamente logica, e sulla stessa il motivo di ricorso contrapponeinammissibili valutazioni di merito; non ravvisandosi alcuna violazione di legge, nozione nellaquale rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e i vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimentodel tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal Giudice, e tantomeno di vizi di motivazione in quanto la valutazione espressa dalla Cortedi appello, ancorché sintetica, è tale da consentire di comprendere in modo esauriente leregioni del rigetto dell’istanza3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11759/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARCO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente Relatore - Sent. n. sez. 798/2026MARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3033/2026SIMONETTA COLELLAha pronunciato la seguenteSENTENZACostarella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data 15 gennaio 2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal presidente relatore [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 15 gennaio 2026, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la richiesta presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in atto sottoposto allamisura cautelare degli arresti domiciliari con la quale lo stesso aveva richiestol’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per effettuare una visita medica presso l’ASP– Dipartimento territoriale di [OSCURATO:PERSONA] - al fine di procedere al rinnovo della patentedi guida.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato,deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art.284 cod. proc. pen.

Sulle premesse che il [OSCURATO:PERSONA] è agli arresti domiciliari da due anni, che non ha maiviolato la misura cautelare nonostante i plurimi permessi di allontanamento che gli sono staticoncessi, che lo stesso ha subito una condanna a 7 anni di reclusione ed è in regimecustodiale dal 2 agosto 2012, rileva al riguardo la difesa del ricorrente che non è statocorretto non consentire all’imputato di allontanarsi temporaneamente dal luogo degli arrestidomiciliari precludendogli la possibilità di rinnovare la patente di guida e che il requisitodell’urgenza menzionato nell’ordinanza non è di per sé elemento necessario per laconcessione del richiesto permesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre preliminarmente interrogarsi su quale sia il mezzo di impugnazioneavverso il decreto in esame.

E’ noto che nella giurisprudenza di legittimità si sono registratiorientamenti difformi in materia di provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato oimputato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell'autorizzazione ad assentarsi nel corso dellagiornata dal luogo degli arresti.Una parte della giurisprudenza ha ritenuto inoppugnabili tali provvedimenti in quantonon incidenti sulla libertà personale (e quindi non ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost)limitandosi a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, ossia di un beneficioche non si configura come diritto dell'imputato (così Sez.6, n. 3942 del 02/11/1995,Matragrano, Rv. 203319), altri hanno invece ritenuto il provvedimento impugnabile medianteappello ex art. 310 cod. proc. pen. in quanto risolventesi in una modalità di caratterepermanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare e quindi tale daqualificarsi come "ordinanza in materia di misure cautelari" (così Sez.4, n. 11406 del23/02/2016; Mancini, Rv. 266303).Ciò premesso appare opportuno richiamare la sentenza delle Sezioni Unite“Lombardi” di questa Corte (Sez.

U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 1967, P.M. in proc.

Lombardi,Rv. 206465-01) che ha affermato che i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzocomma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliarirelativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuisconoad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertantoessere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue chead essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'ad 310 cod. proc. pen., cheprevede, in proposito, un sindacato di secondo grado anche nel merito; la Corte ha tuttaviaprecisato che la predetta disciplina non trova applicazione con riferimento a queiprovvedimenti che, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sonoidonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis: il criterio daprendere in considerazione per valutare quale sia il mezzo di impugnazione è pertantoquello della presenza o meno di una maggiore afflittività della misura cautelare nelprovvedimento da impugnare; se tale requisito è presente nel provvedimento, sarà esperibilel'appello ex art. 310 cod. proc. pen., in caso contrario si dovrà proporre ricorso percassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.Osserva il Collegio che nel caso in esame, non vi è una maggiore afflittività nelsenso sopra indicato, posto che con il provvedimento impugnato il giudice si è limitato arigettare l'istanza finalizzata a consentire all’odierno ricorrente di recarsi presso l'ASP al finedi accedere alla procedura per il rinnovo della patente di guida, con la conseguenza checorrettamente è stato proposto ricorso per cassazione, non incidendo il provvedimento didiniego in maniera permanente sulla misura degli arresti domiciliari in corso di applicazione.2.

Venendo al merito della questione, la motivazione della Corte di appello soprarichiamata è perfettamente logica, e sulla stessa il motivo di ricorso contrapponeinammissibili valutazioni di merito; non ravvisandosi alcuna violazione di legge, nozione nellaquale rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e i vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimentodel tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal Giudice, e tantomeno di vizi di motivazione in quanto la valutazione espressa dalla Cortedi appello, ancorché sintetica, è tale da consentire di comprendere in modo esauriente leregioni del rigetto dell’istanza3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZACostarella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data 15 gennaio 2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal presidente relatore [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 15 gennaio 2026, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la richiesta presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in atto sottoposto allamisura cautelare degli arresti domiciliari con la quale lo stesso aveva richiestol’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per effettuare una visita medica presso l’ASP– Dipartimento territoriale di [OSCURATO:PERSONA] - al fine di procedere al rinnovo della patentedi guida.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato,deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art.284 cod. proc. pen.  Sulle premesse che il [OSCURATO:PERSONA] è agli arresti domiciliari da due anni, che non ha maiviolato la misura cautelare nonostante i plurimi permessi di allontanamento che gli sono staticoncessi, che lo stesso ha subito una condanna a 7 anni di reclusione ed è in regimecustodiale dal 2 agosto 2012, rileva al riguardo la difesa del ricorrente che non è statocorretto non consentire all’imputato di allontanarsi temporaneamente dal luogo degli arrestidomiciliari precludendogli la possibilità di rinnovare la patente di guida e che il requisitodell’urgenza menzionato nell’ordinanza non è di per sé elemento necessario per laconcessione del richiesto permesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre preliminarmente interrogarsi su quale sia il mezzo di impugnazioneavverso il decreto in esame. E’ noto che nella giurisprudenza di legittimità si sono registratiorientamenti difformi in materia di provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato oimputato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell'autorizzazione ad assentarsi nel corso dellagiornata dal luogo degli arresti.Una parte della giurisprudenza ha ritenuto inoppugnabili tali provvedimenti in quantonon incidenti sulla libertà personale (e quindi non ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost)limitandosi a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, ossia di un beneficioche non si configura come diritto dell'imputato (così Sez.6, n. 3942 del 02/11/1995,Matragrano, Rv. 203319), altri hanno invece ritenuto il provvedimento impugnabile medianteappello ex art. 310 cod. proc. pen. in quanto risolventesi in una modalità di caratterepermanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare e quindi tale daqualificarsi come "ordinanza in materia di misure cautelari" (così Sez.4, n. 11406 del23/02/2016; Mancini, Rv. 266303).Ciò premesso appare opportuno richiamare la sentenza delle Sezioni Unite“Lombardi” di questa Corte (Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 1967, P.M. in proc. Lombardi,Rv. 206465-01) che ha affermato che i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzocomma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliarirelativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuisconoad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertantoessere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue chead essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'ad 310 cod. proc. pen., cheprevede, in proposito, un sindacato di secondo grado anche nel merito; la Corte ha tuttaviaprecisato che la predetta disciplina non trova applicazione con riferimento a queiprovvedimenti che, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sonoidonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis: il criterio daprendere in considerazione per valutare quale sia il mezzo di impugnazione è pertantoquello della presenza o meno di una maggiore afflittività della misura cautelare nelprovvedimento da impugnare; se tale requisito è presente nel provvedimento, sarà esperibilel'appello ex art. 310 cod. proc. pen., in caso contrario si dovrà proporre ricorso percassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.Osserva il Collegio che nel caso in esame, non vi è una maggiore afflittività nelsenso sopra indicato, posto che con il provvedimento impugnato il giudice si è limitato arigettare l'istanza finalizzata a consentire all’odierno ricorrente di recarsi presso l'ASP al finedi accedere alla procedura per il rinnovo della patente di guida, con la conseguenza checorrettamente è stato proposto ricorso per cassazione, non incidendo il provvedimento didiniego in maniera permanente sulla misura degli arresti domiciliari in corso di applicazione.2. Venendo al merito della questione, la motivazione della Corte di appello soprarichiamata è perfettamente logica, e sulla stessa il motivo di ricorso contrapponeinammissibili valutazioni di merito; non ravvisandosi alcuna violazione di legge, nozione nellaquale rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e i vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimentodel tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal Giudice, e tantomeno di vizi di motivazione in quanto la valutazione espressa dalla Cortedi appello, ancorché sintetica, è tale da consentire di comprendere in modo esauriente leregioni del rigetto dell’istanza3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11759/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARCO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente Relatore - Sent. n. sez. 798/2026MARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3033/2026SIMONETTA COLELLAha pronunciato la seguenteSENTENZACostarella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data 15 gennaio 2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal presidente relatore [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 15 gennaio 2026, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la richiesta presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in atto sottoposto allamisura cautelare degli arresti domiciliari con la quale lo stesso aveva richiestol’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per effettuare una visita medica presso l’ASP– Dipartimento territoriale di [OSCURATO:PERSONA] - al fine di procedere al rinnovo della patentedi guida.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato,deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art.284 cod. proc. pen.  Sulle premesse che il [OSCURATO:PERSONA] è agli arresti domiciliari da due anni, che non ha maiviolato la misura cautelare nonostante i plurimi permessi di allontanamento che gli sono staticoncessi, che lo stesso ha subito una condanna a 7 anni di reclusione ed è in regimecustodiale dal 2 agosto 2012, rileva al riguardo la difesa del ricorrente che non è statocorretto non consentire all’imputato di allontanarsi temporaneamente dal luogo degli arrestidomiciliari precludendogli la possibilità di rinnovare la patente di guida e che il requisitodell’urgenza menzionato nell’ordinanza non è di per sé elemento necessario per laconcessione del richiesto permesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre preliminarmente interrogarsi su quale sia il mezzo di impugnazioneavverso il decreto in esame. E’ noto che nella giurisprudenza di legittimità si sono registratiorientamenti difformi in materia di provvedimento di diniego (o di concessione) all'indagato oimputato, che si trovi agli arresti domiciliari, dell'autorizzazione ad assentarsi nel corso dellagiornata dal luogo degli arresti.Una parte della giurisprudenza ha ritenuto inoppugnabili tali provvedimenti in quantonon incidenti sulla libertà personale (e quindi non ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost)limitandosi a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare, ossia di un beneficioche non si configura come diritto dell'imputato (così Sez.6, n. 3942 del 02/11/1995,Matragrano, Rv. 203319), altri hanno invece ritenuto il provvedimento impugnabile medianteappello ex art. 310 cod. proc. pen. in quanto risolventesi in una modalità di caratterepermanente che incide in misura apprezzabile sul regime cautelare e quindi tale daqualificarsi come "ordinanza in materia di misure cautelari" (così Sez.4, n. 11406 del23/02/2016; Mancini, Rv. 266303).Ciò premesso appare opportuno richiamare la sentenza delle Sezioni Unite“Lombardi” di questa Corte (Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 1967, P.M. in proc. Lombardi,Rv. 206465-01) che ha affermato che i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzocomma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliarirelativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuisconoad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertantoessere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue chead essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'ad 310 cod. proc. pen., cheprevede, in proposito, un sindacato di secondo grado anche nel merito; la Corte ha tuttaviaprecisato che la predetta disciplina non trova applicazione con riferimento a queiprovvedimenti che, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sonoidonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis: il criterio daprendere in considerazione per valutare quale sia il mezzo di impugnazione è pertantoquello della presenza o meno di una maggiore afflittività della misura cautelare nelprovvedimento da impugnare; se tale requisito è presente nel provvedimento, sarà esperibilel'appello ex art. 310 cod. proc. pen., in caso contrario si dovrà proporre ricorso percassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.Osserva il Collegio che nel caso in esame, non vi è una maggiore afflittività nelsenso sopra indicato, posto che con il provvedimento impugnato il giudice si è limitato arigettare l'istanza finalizzata a consentire all’odierno ricorrente di recarsi presso l'ASP al finedi accedere alla procedura per il rinnovo della patente di guida, con la conseguenza checorrettamente è stato proposto ricorso per cassazione, non incidendo il provvedimento didiniego in maniera permanente sulla misura degli arresti domiciliari in corso di applicazione.2. Venendo al merito della questione, la motivazione della Corte di appello soprarichiamata è perfettamente logica, e sulla stessa il motivo di ricorso contrapponeinammissibili valutazioni di merito; non ravvisandosi alcuna violazione di legge, nozione nellaquale rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo" e i vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimentodel tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza,come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguitodal Giudice, e tantomeno di vizi di motivazione in quanto la valutazione espressa dalla Cortedi appello, ancorché sintetica, è tale da consentire di comprendere in modo esauriente leregioni del rigetto dell’istanza3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili dicolpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favoredella Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11759/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris