CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28509 /20 16 proposto da [OSCURATO:PERSONA]. COOP. , in persona del legale rappresen- tante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma,via Candia 1 2 1 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – Oggetto:–estinzione so- cietà– atto impositivo – socio– principio di diritto contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n.2848/2/2016depositata il 1 2 maggio 20 16 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 202 4 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , ve- niva rigettato l’appello proposto dall a società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diRoma n. 22900 / 58/2014 di rigetto dell’opposizione alla cartella di pa- gamento n.08920130007819461 concernente l’iscrizione a ruolo per l'importo complessivo di euro49.033,71 per l'annualità 2004, quale ex socia unica della società [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal Registro delle Im- prese in data 10/2/2009. 2. La cartella veniva emessa in forza della sentenza della C T P n. 80/41/10con la quale venivano rigettati i ricorsi riuniti proposti d a lla [OSCURATO:SOCIETA]contro due avvisi di accertamento per l e annualità 2004 e 2005e un atto di contestazione per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006.Nelle more del giudizio venivano proposte istanze di definizione delle liti ex art.39 comma 12 del d . l . 6/7/2011 n. 98 , convertito con modificazioni nella l. 15/7/2011 n. 111, mentre l’appellante insisteva per la decisionedell’annualità 2004. La CTR interveniva con sentenza n. 314/22/12 del 20/12/2012dichiarando l'estinzione dell'intero giudi- zio per cessata materia del contendere. L’amministrazione finanziaria iscriveva al ruolo n. 2013/000456 , reso esecutivo in data 6/11/2013 , l'importo di euro 49.033,71 per l'annualità 2004 sulla base della sen- tenza della CTP n. 80/41/10e notificava la cartella impugnata alla base delpresente processo alla contribuente, quale socia unic a della estinta societàTolfa s.r.l. 3. La contribuente ricorreva al giudice tributario contro la cartella de- ducendo sia che la pronuncia di cessazione della materia del conten- dere contenuta nella sentenza della CTRn.314/22/12 aveva travolto la sentenza della CTP n.80/41/10 sulla scorta della quale le somme erano state iscritte a ruolo, sia la non opponibilità nei suoi confronti della pretesa fiscale in quanto non parte del procedimento e del processo che lo aveva originato. La CTR confermava la decisione di primo grado reiettiva della prospet- tazione della ricorrente, in quanto la pronuncia di cessazione della ma- teria del contendere avrebberiguardatoesclusivamente l'avviso e l'atto di accertamento per i qualiera stata ammessa dall’Agenzia la defini- zione della lite pendente. Neconseguiva il consolidamento della sen- tenza della CTP n.80/41/10 che aveva respinto il ricorso per l'avviso di accertamento non definito relativo al 2004. 4. Contro la sentenza d’appello la contribuente propone ricorso per cassazione, che affida a due motivi, che illustra con memoria, cui l’[OSCURATO:PERSONA] Entrate replica con controricorso. Ritenutoche: 5. Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta, con riferi- mento all’art.360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., l’o messa motiva- zioneda parte della CTR circa fatti controversi e decisivi per il giudizio , ocomunque la motivazione apparente, c on riferimento alla interpreta- zionedelle statuizioni contenute nella sentenza della CTR di Roma n. 314/22/12e gli effetti conseguenti, essendo fondata su un richiamo a giurisprudenzanon pertinente della Corte di cassazione ai fini d e lla in- terpretazionedelle statuizioni contenute nella sentenza. 6.Il motivo è inammissibile , per più ragio ni . 6.1.L’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertitocon modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato iltesto dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. La novella trova necessariaapplicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 12 maggio 2016 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionaledeve essere dedotto censurando l’« omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motiva- zione»circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come prece- dentementeprevisto dal “vecchio” n.5, con conseguente inammissibi- litàdel motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014). 6.2.La censura, ancorché riqualificata ai fini del l’art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ. nella parte in cui denuncia il vizio motivazionale as- soluto in termini di motivazione apparente, egualmente non può tro- vareingresso. Si rammenta al proposito che la motivazione è solo ap- parente,e la sentenza è nulla perch é affetta da "error in procedendo", quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi- bileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioni ob- biettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giu- dice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi la- sciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). LaCTR nell’interpretare la sentenza n.314/22/2012 ha espresso la se- guente ratio decidendi : « Ebbene, pare evidente che tale decisione, comeemerge peraltro dalle stesse premesse della motivazione, si sia pronunciataunicamente con riferimento ai due atti oggetto della defi- nizionedelle liti pendenti. Essa non ha avuto alcun riguardo all'avviso n. RC8030200165, non compreso in tale istanza, peraltro nemmeno suscettibiledi esservi compreso in ragione dell'entità dell'importo. L'as- sunto dell'appellante che tale pronuncia, dichiarando semplicemente "cessatala materia del contendere", si sarebbe (seppur erroneamente) pronunciata su tutto il devoluto in appello, e quindi anche su quella partedell'appello con il quale si chiedeva la riforma della decisione di primogrado - dove essa aveva respinto 41 ricorso avverso il predetto avvisodi accertamento (riferito al 2004 e non oggetto della definizione agevolata) - è palesemente infondato. La sentenza n.314/22/2012 della CTR di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenderenon poteva che pronunciarsi in conformità di quelle parti- colaridomande legittimamente introitabili nelle more del grado di ap- pello,in virtù del procedimento di definizione delle liti pendenti. E poi- chétale istanza riguardava solamente due dei tre atti oggetto dei ri- corsidi primo grado e della relativa sentenza della CTP (che li aveva decisiprevia riunione), la relativa sen tenza della CTR si pronunciava di conseguenzasolamente su di essi. » (cfr. pp.3 e 4 della parte motiva dellasentenza impugnata) . Si tratta di una ratio logicamente argomentata e fondata sull’esame degli atti ai fini dell’interpretazione del contenuto della sentenza n.314/22/2012che rispetta il "minimo costituzionale" (Cass. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014) e sfugge a l sindacato di legittimità sullamotivazione nei termini proposti con la censura in disamina . 7.Con il secondo motivo di ricorso la contribuente prospetta , con rife- rimentoall’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., che l a sentenza impugnatasi po rrebbe in contrasto con il disposto dell'art. 2495 cod. civ.come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Secondo la società, l a corretta applicazione dell'art. 2495 cod. civ. escluderebbein radice la possibilità di iscrivere a ruolo somme nei con- frontidel socio sulla scorta di un titolo, sia avviso di accertamento sia pronunciagiurisdizionale, maturato nei confronti della società estinta, dovendo preliminarmente essere accertati i presupposti indicati dalla normaper la successione nelle obbligazioni liquidate a carico della so- cietàestinta dante causa . 8.Il motivo è infondato. 8.1.L’interpretazione proposta dalla ricorrente è stata superata dalla giurisprudenzadi questa Corte , si veda in particolare Cass. Sez. 5 , Or- dinanzan. 31904 del 05/11/2021. 8.2.Secondo il Collegio a data ulteriore continuità anche nella presente fattispecieal principio di diritto secondo il quale, i n tema di società di capitali,la disciplina dettata dall'art. 2495, comma 2, c od . c iv ., come modif. dall'art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l' estinzione immediata della società,implica che nei debiti sociali subentrano "ex lege" i soci . Per- tanto, il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente accertate , può procedere all'iscrizione a ruolodei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome deisoci "pro quota", in relazione ai relativi titoli di partecipazione, e ciò aisensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973 . 8.3. Va precisato che il principio vale non solo nel caso di mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, oppure di interve- nutaestinzione del relativo giudizio, ma anche in quello di intervenuto giudicatosostanziale. 8.4.L’amministrazione finanziaria può inoltre anche azionare comun- que il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedereall'emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell'art.36, comma 5, d.P.R. cit., relativo al diverso titolo di responsa- bilitàdi cui al precedente comma 3 , nel testo antecedente alla modifica apportatadall'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014, di natura civilisticae sussidiaria. 8.5.In applicazione del principio di diritto suddetto con la esposta spe- cificazione,la censura in disamina non può trovare ingresso. 9.In conclusione , il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite pos- sono essere compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale inmateria successiva alla presentazione del ricorso e come sopra pre- cisatain relazione alla presente fattispecie . P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e compensa le spese di lite . S