CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 13982/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del 22/03/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diAgrigento, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di detenzione e portoillegali di arma comune da sparo, ex artt. 2, 4 e 7 legge 02 ottobre 1967 n. 895 e per l’effetto– unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e applicata la contestata recidiva,nonché computata la diminuente del rito – lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesidue e giorni venti di reclusione e 2.667,00 di multa.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo degli avv.ti SalvatoreCusumano e [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc. pen., in relazione agli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.,riguardo all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., in ragione della errata interpretazione delleconversazioni versate nell’incarto processuale, oltre che per l’assenza di riscontri rispettoalle stesse.3. Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito delledichiarazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delleconversazioni costituisce una tipica questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice dimerito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata inconformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337- 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784– 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile,infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato diun'intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto inpresenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva edincontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n.7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007,Donno, Rv. 237994).Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testodella sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modoadeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep.03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è limitata, al contrario, ad invocare una diversa letturadelle conversazioni versate in atti – e in parte anche richiamate nel provvedimentoimpugnato, al fine di ricavarne esiti difformi. In questo modo, è stato auspicato il compimentodi una operazione non consentita in sede di legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]