CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29814/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/12/2024 del TRIBUNALE di VERONA FaU--Ei-gó—EIWTDar —t"i; -"\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2674/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per il reato di evasione; Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di elementi volti a prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e, dall'altra, perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2