CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2021
Cassazione n. 39328/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, decidendo quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del Procuratore generale, rideterminava in anni quattro la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione ad esercitare impresa commerciale e dell'inabilità ad assumere uffici direttivi presso qualsiasi impresa, durata già stabilita in misura pari a dieci anni nella sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, pronunziata a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal G.u.p. del Tribunale di Ancona in data 4 aprile 2014, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Ancona del 25 gennaio 2016, irrevocabile dal 19 giugno 2017. 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso il Vitale a mezzo del difensore, deducendo inosservanza della legge processuale e difetto di motivazione. In particolare, si duole dell'omesso riscontro di inammissibilità della domanda del Procuratore generale per essere stata la medesima questione già trattata e decisa dalla stessa Corte di appello con provvedimento del 20 luglio 2020, a seguito di incidente di esecuzione promosso dal condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che la censura appare fondata. 2. L'assunto da cui muove il ricorso è provato dall'allegata decisione del 20 luglio 2020, con la quale, su istanza del condannato, la durata delle pene accessorie, inflittegli con la sopra indicata sentenza, è stata rideterminata in anni tre. L'adozione del provvedimento impugnato era, pertanto, inibita in base alla regola della preclusione processuale, derivante dal generale divieto di bis in idem (dettata in linea generale per i provvedimenti d'esecuzione dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.), che opera, rebus sic stantibus, quando, come nel caso in esame, la richiesta abbia il medesimo oggetto (uguale petitum) e sia articolata sulla base delle medesime ragioni (uguale causa petendi) di altra già precedentemente delibata e decisa. 3.L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio e il presente provvedimento va comunicato al Pubblico ministero competente per l'esecuzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone che del presente provvedimento sia data comunicazione al P.M. competente per l'esecuzione. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2021 Il onsigliere e nso