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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 17872/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7475-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5/A, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli av v . ti ERIKA SICUROe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - Ric. 2021n. 7475sez.

S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1992 /20 20 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA] agricola cooperativa, proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 5418/SA, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la violazione dell’art. 5, secondo comma, della legge n. 119/2003, per non aver trattenuto e versato il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto ai quantitativi assegnati ai singoli conferenti, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 59.298,82 previa la detrazione del pagamento in forma ridotta già operato spontaneamente dal destinatario del provvedimento.

Con sentenza n. 1615/2018 il Tribunale di Parma rigettava il ricorso, compensando le spese del grado.

Con la sentenza impugnata, n. 1992/2020, la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame interposto dagli originari ricorrenti avverso la decisione di prima istanza.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricola cooperativa, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motiv o, i ricorrent i lamenta no la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 della legge n. 689 del 1981 e 5 Ric. 2021n. 7475sez.

S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 3 - del D.L. n. 49 del 2003, convertito in legge n. 119 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di applicare, nel caso di specie, il principio dell’efficacia estintiva della sanzione amministrativa conseguente al pagamento del doppio del minimo edittale.

La censura è fondata.

Gli odierni ricorrenti avevano eseguito, prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione di cui è causa –la quale, infatti, tiene conto della circostanza nella determinazione della sanzione irrogata– il pagamento del doppio del minimo edittale, individuato nella somma di € 1.000 prevista dall’art. 5, quinto comma, della legge n. 119 del 2003.

Il giudice di appello ha ritenuto tale fatto irrilevante, sul presupposto che l’art. 5 della legge n. 119 del 2003 non preveda un minimo edittale, ma determini la sanzione sulla base dell’entità del prelievo supplementare non operato e non versato.

Secondo il giudice di merito, dunque, la sanzione sarebbe determinata in misura fissa e la previsione, nella disposizione di cui al quinto comma del richiamato art. 5, di un minimo di € 1.000 e di un massimo di € 100.000, integrerebbe soltanto un meccanismo di aumento, o riduzione, della sanzione stessa, qualora essa sia inferiore ad € 1.000 o superiore ad €

100.000. L’argomentazione collide con i precedenti di questa Corte, che hanno affermato il principio per cui “In tema di cd. quote latte, l'acquirente che non abbia rispettato l'obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. n. 49 del 2003, convertito in l. n. 119 del 2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di euro mille” (Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 32006 del 05/11/2021 , Rv. 662810; conf.

Cass. Sez.2, Ordinanza n. 7943 del 20/04/2020 , Ric. 2021n. 7475sez.

S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 4 - Rv. 657567; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 26979 del 24/10/2018, Rv.651012).

Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con annullamento della sanzione impugnata.

PQM la Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., annulla la sanzione impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7475-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 5/A, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli av v . ti ERIKA SICUROe [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - Ric. 2021n. 7475sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1992 /20 20 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA] agricola cooperativa, proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 5418/SA, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la violazione dell’art. 5, secondo comma, della legge n. 119/2003, per non aver trattenuto e versato il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto ai quantitativi assegnati ai singoli conferenti, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 59.298,82 previa la detrazione del pagamento in forma ridotta già operato spontaneamente dal destinatario del provvedimento. Con sentenza n. 1615/2018 il Tribunale di Parma rigettava il ricorso, compensando le spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 1992/2020, la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame interposto dagli originari ricorrenti avverso la decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agricola cooperativa, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motiv o, i ricorrent i lamenta no la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 della legge n. 689 del 1981 e 5 Ric. 2021n. 7475sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 3 - del D.L. n. 49 del 2003, convertito in legge n. 119 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di applicare, nel caso di specie, il principio dell’efficacia estintiva della sanzione amministrativa conseguente al pagamento del doppio del minimo edittale. La censura è fondata. Gli odierni ricorrenti avevano eseguito, prima dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione di cui è causa –la quale, infatti, tiene conto della circostanza nella determinazione della sanzione irrogata– il pagamento del doppio del minimo edittale, individuato nella somma di € 1.000 prevista dall’art. 5, quinto comma, della legge n. 119 del 2003. Il giudice di appello ha ritenuto tale fatto irrilevante, sul presupposto che l’art. 5 della legge n. 119 del 2003 non preveda un minimo edittale, ma determini la sanzione sulla base dell’entità del prelievo supplementare non operato e non versato. Secondo il giudice di merito, dunque, la sanzione sarebbe determinata in misura fissa e la previsione, nella disposizione di cui al quinto comma del richiamato art. 5, di un minimo di € 1.000 e di un massimo di € 100.000, integrerebbe soltanto un meccanismo di aumento, o riduzione, della sanzione stessa, qualora essa sia inferiore ad € 1.000 o superiore ad € 100.000. L’argomentazione collide con i precedenti di questa Corte, che hanno affermato il principio per cui “In tema di cd. quote latte, l'acquirente che non abbia rispettato l'obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all'art. 5, comma 5, del d.l. n. 49 del 2003, convertito in l. n. 119 del 2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di euro mille” (Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 32006 del 05/11/2021 , Rv. 662810; conf. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 7943 del 20/04/2020 , Ric. 2021n. 7475sez. S2 - ud. 0 5 - 0 5 - 2023 - 4 - Rv. 657567; cfr. anche Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 26979 del 24/10/2018, Rv.651012). Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con annullamento della sanzione impugnata. PQM la Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., annulla la sanzione impug
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