CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale è stata dedottaviolazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., risultaprivo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo in assenza diconfronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte diappello, e tende a prefigurare una alternativa qualificazione giuridica deifatti, in contrasto con i principi affermati da questa Corte, correttamenterichiamati dalla Corte di appello in motivazione (pag. 7) e che qui si devonoribadire, atteso che in tema di rapina impropria, sussiste l'aggravante di cuiall'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta diimpossessamento di beni altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora ela violenza e la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno, inun luogo pubblico, posto che le ragioni dell'aggravante risiedono nellatutela del domicilio (Sez. 2, n. 23331 del 02/07/2020, Milenkovic, Rv.279479-01);che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata nonsolo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per lamancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nelladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;considerato conseguentementeche tali doglianze inerenti alla prova dellapenale responsabilità ed alla caratterizzazione circostanziale delle condotteimputate sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena diinammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettanodeduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di dirittogiustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazionedell’atto impugnato;osservato che l’ultimo motivo proposto, con il quale si censura iltrattamento sanzionatorio in ordine al reato di lesioni si caratterizza pergenericità nell’affermare che la motivazione resa dalla Corte di appello sulpunto non è condivisibile richiamando la portata modesta delle lesioniperché giudicate guaribili in sette giorni, in mancanza di confronto con ladecisione del giudice di appello, che ha evidentemente motivato in modocorretto, in assenza di qualsiasi aporia, e nel rispetto dei parametrinormativi, evidenziando la gravità del fatto e il contesto in cui veniva postain essere la condotta, in presenza tra l’altro di una rimodulazione dellapena per tenere conto di una serie di elementi favorevoli al ricorrente (pag.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]