CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 gennaio 1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 settembre 1976 Avverso la sentenza resa il 4 novembre 2021 dalla Corte di appellc di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa il 13 maggio 2019 dal Tribunale di Vercelli, ha dichiarato la nullità della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestati ai capi 2, 3 e 4 della rubrica e ha rideterminato la pena inflitta alla medesima per il solo delitto di ricettazione di alcuni gioielli e diversi altri beni; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato contestato al capo 2 della rubrica per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta al medesimo per i residui reati a lui addebitati e contestati ai capi 1, 3 e 4. 2.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso i due imputati con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 648 cod.pen. e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del concorso nel reato di ricettazione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai beni rinvenuti a bordo dell'autovettura del coimputato. Osserva il ricorrente che i gioielli e tutti gli altri oggetti indicati nel capo di imputazione furono rinvenuti in parte nell'immobile dove risultavano domiciliati i due imputati all'epoca conviventi e in parte all'interno della vettura utilizzata dal Dibois. In relazione a questi ultimi oggetti non è dato comprendere come l'imputata abbia potuto concorrere nel reato di ricettazione. 2.2 Violazione degli articoli 110,477,482 e 489 codice penale, 100 Codice della strada e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta ipotesi a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di uso di certificazione amministrativa contraffatta, poiché nel caso in esame l'apposizione di una targa adesiva su quella originale non può costituire un mutamento della targa, ma integra un ostacolo di natura provvisoria e temporanea. Non possono pertanto ravvisarsi gli elementi costitutivi del reato contestato, potendosi configurare, al più, un illecito amministrativo, in quanto non si sono verificate la manipolazione della certificazione amministrativa originale e la conseguente alterazione della sua struttura, ma soltanto la fabbricazione di un supporto adesivo con una diversa serie Alfa numerica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 il primo motivo di ricorso non è stato devoluto in modo specifico con l'atto di appello, con cui la difesa aveva invocato l'assoluzione di entrambi gli imputati sul presupposto che non fosse dimostrata la loro disponibilità dell'abitazione e della vettura, formalmente intestate a terzi. Lamentava altresì la commistione tra i beni rinvenuti all'interno dell'abitazione e quelli oggetto di sequestro con conseguente indifferenza verso il reale grado di colpevolezza dei due imputati, senza tuttavia formulare specifiche doglianze in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per i monili rinvenuti all'interno dell'autovettura in uso al coimputato convivente. A questo primo profilo di inammissibilità se ne aggiunge un altro ancora più stringente. Nel caso in esame, l'imputata ha riportato una sanzione unica nonostante i plurimi beni oggetto di ricettazione siano stati rinvenuti in parte nell'auto del convivente e in parte nell'abitazione della coppia. Non essendo stati previsti aumenti per la continuazione interna, la doglianza relativa alla sussistenza di una frazione della condotta illecita punita in modo unitario, relativa ai beni rinvenuti nell'auto, risulta priva di concreto interesse. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poicié la Corte ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza consolidata in materia, affermando che l'avere apposto una targa contraffatta su quella originale integra il reato di falsità materiale, non essendo necessaria una modificazione definitiva o irreversibile. (ex plurimis Sez. 5, Sentenza n. 20799 del 22/02/2018 Ud. (dep. 10/05/2018 ) Rv. 273035 - 01 La difesa non si confronta con questa specifica motivazione e reitera in maniera generica la censura già formulata con l'atto di appello, incorrendo così in ulteriore vizio di genericità. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e cella somma di euro 3000, che si ritiene congruo liquidare in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, da versare in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 8 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giovanna