CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAi'dato avviso alle parti; -7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 15059/2024 R.G. Motivi della decisione i 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispe difen- sori di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale è stata loro applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599bis e 605 cod. prot pen. de- ducendo: a) la Zakharevich vizio di motivazione in relazione al m ncato proscio- glimento ex art. 129 cod. proc. pen.; b) il Keniz vizio di motiva zionì: in ordine all'accertamento della responsabilità penale. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per una causa che può lichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 21)17. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la queStiorr: di legitti- mità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma de!l'art. 599 .bis, :od. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme defini- torie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie l concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inamrnissil Alta è co- munque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv, 273920). 3. I proposti ricorsi sono inammissibili in quanto questa Corte di leiittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricor3o in .:assazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. ch deo rca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concor: ato in petto, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze rela Live a mo- tivi rinunciati o, come nel caso che ci occupa, alla mancata valutazione delle con- dizioni di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen (Sez. 2,, n. U002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è r badito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questíoni, anche rile"abili d'uf- ficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal .-luovi) art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 20.17, n. 103 non solo limita N. 15059/2024 R.G. la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi ull'ir tero svol- gimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analoga nentl: a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanz n. ,9243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del princi io, ri un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. p oc. pen.). Costituisce, pertanto, ius receptum che, a seguito deila reintroduzio le del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della ig gge i. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato .)rosciogli- mento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod pror pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dellreffet.o devolu- tivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciati) ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in al: plicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione priopos.. o avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deiluce a la man- canza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. prcc. p n. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). -n li principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richiesta 2vanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35101; del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n 39663 del 16/6/2004, calabreSe ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, RNI. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 20/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio e i altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144) 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inar missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al agamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanz one pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.P11. Dichiara inammissibili i ricorsi. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno i