CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 02508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 488-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrenti - -contro- AMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e per essa la procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERRICO che F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 488/2020 Numero sezionale 9843/2021 Numero di raccolta generale 2508/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappres. p.t.; - intimata - avverso la sentenza n. 2551/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. convenne innanzi al Tribunale di Venezia la Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendone la condanna alla restituzione delle somme corrispondenti agli interessi usurari addebitati sul conto corrente acceso il 14.5.99, mentre la banca convenuta propose domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell’attrice al pagamento della somma di euro 62.584,70 pari al saldo negativo dello stesso conto affidato. Con distinto atto di citazione, la suddetta società e il socio [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione al decreto ingiuntivo emesso, nei loro confronti, su ricorso della Banca popolare di Vicenza, per la somma di euro 63.990.11, saldo del medesimo conto corrente. Il Tribunale adito, riunite le due cause, e disposta c.t.u., rideterminò il credito della banca e, previa revoca del decreto Ric. 2020 n. 00488 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 488/2020 Numero sezionale 9843/2021 Numero di raccolta generale 2508/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 ingiuntivo, condannò gli opponenti al pagamento della somma di euro 32.256,92 oltre interessi convenzionali. La società e il socio Concetti proposero appello avverso tale sentenza, esponendo che: la banca non aveva provato il credito, depositando solo gli estratti del conto corrente a decorrere dal 30.6.2000 al 19.11.2010, il primo dei quali riportante un saldo di lire 276.209.898; il c.t.u. non aveva verificato il superamento del limite-soglia del tasso contrattualmente convenuto, limitando la propria verifica al tasso applicato, omettendo di inserire nel calcolo le commissioni di massimo scoperto. Con sentenza del 19.6.2019, il giudice di secondo grado ha respinto l’appello, osservando che: la banca aveva prodotto gli estratti-conto di dieci anni di rapporto di conto corrente, dal 2000 al 2010, quando il conto passò in sofferenza, senza che gli attori avessero sollevato contestazioni sulle voci appostate negli stessi estratti-conto; non era stato, in particolare, allegato che il saldo del 30.6.2000 fosse errato e quale fosse invece il saldo corretto, e che tale omessa contestazione esimeva la banca, ex art. 115 c.p.c., dall’onere di dimostrare che il saldo di partenza fosse proprio quello indicato al 30.6.2000; gli attori avevano, anzi, riconosciuto il debito richiamando il contenuto della propria consulenza di parte circa il saldo del conto al secondo trimestre del 2000, con una consistenza superiore alla somma presa in considerazione dal c.t.u.; quest’ultimo aveva rideterminato il credito della banca scomputando la differenza tra tasso contrattuale e tasso- soglia; l’ipotizzata usura sopravvenuta non poteva comportare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 1815, c.2., c.c., ma la riconduzione della misura degli interessi passivi entro il tasso-soglia, come fatto dal c.t.u.; era invece da escludere Ric. 2020 n. 00488 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 488/2020 Numero sezionale 9843/2021 Numero di raccolta generale 2508/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 l’usura originaria, non indagata dal c.t.u., considerato che per la determinazione del TAEG non deve tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. Resiste con controricorso la Amco, già [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la sua procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].; non si è costituita la procedura di l.c.a. della Banca popolare di Vicenza. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. per aver erroneamente la Corte d’appello ritenuto la mancata contestazione del credito della banca da parte della correntista e del fideiussore. Al riguardo, i ricorrenti assumono, invece, che: la banca non aveva dimostrato il credito fatto valere, producendo solo gli estratti-conto dal 30.6 al 19.2.2000 e non anche quelli dall’accensione del conto, a decorrere dal 14.5.99; era stato contestato il saldo preteso dalla banca, tanto che il decreto ingiuntivo era stato revocato con riduzione del credito della banca opposta alla somma di euro 32.256,92; stante tale contestazione, la banca avrebbe dovuto depositare tutti gli estratti-conto al fine di dimostrare il proprio effettivo credito; la consulenza di parte, prodotta dai ricorrenti, rappresentava esclusivamente il risultato dei calcoli effettuati per la verifica del superamento del tasso-soglia degli interessi applicati pari al 22%, e non era da interpretare invece come mancata contestazione del credito azionato dalla banca. Il motivo è inammissibile essendo diretto al riesame dei fatti, prospettandone una diversa interpretazione. Invero, al riguardo va osservato che la sentenza impugnata è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: nei Ric. 2020 n. 00488 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 488/2020 Numero sezionale 9843/2021 Numero di raccolta generale 2508/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (Cass., n. 11543/19; n. 22387/21). Infatti, nel caso concreto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi circa la prova fornita dalla banca del credito fondato sul conto corrente, evidenziando altresì significativamente che gli appellanti non avevano allegato che il saldo negativo al 30.6.2000 fosse errato e quale fosse invece quello corretto; inoltre, la Corte di merito ha accertato l’omessa contestazione del credito fatto valere dalla banca, adeguatamente motivata con argomentazioni incensurabili in questa sede afferenti, in particolare, al contenuto della consulenza di parte appellante. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4600,00 di cui 100,00 per Ric. 2020 n. 00488 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 488/2020 Numero sezionale 9843/2021 Numero di raccolta generale 2508/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2021. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 00488 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f