CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 38762/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni scritte depositate il 21/08/2024 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento del 10 maggio 2022, ha rideterminato, all'esito di rito abbreviato, la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione (commesso il 19 luglio 2016) in anni uno di reclusione. 2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione Alecsis, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità delle sentenze di primo e secondo grado per l'omessa notifica dell'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen. L'atto è stato notificato al difensore quando ancora non era ancora stato nominato difensore di fiducia. 2.2. Violazione di legge in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione del reato da parte della Corte di appello, trattandosi di reato commesso il 19 luglio 2016 che, in assenza di atti interruttivi, deve considerarsi prescritto il 19 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2.11 primo motivo è generico perché non si confronta con la puntuale motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, che ha sottolineato puntualmente che la notifica era regolare perché il 17 marzo 2017 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., in qualità di difensore di ufficio (la nomina di fiducia è stata formalizzata successivamente sarà nominato di fiducia), in proprio e ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., stante l'irreperibilità dell'imputato. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il difensore ha eccepito l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza di appello pronunciata il 22 marzo 2024, è manifestamente infondato perché non tiene conto dei novantuno giorni di sospensione della prescrizione (dal 19 gennaio 2024 al 19 aprile 2024) per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze deliberata dall'Ordine degli avvocati. In ragione ciò il reato si è prescritto il 19 aprile 2024 e, quindi, successivamente alla pronuncia della Corte di appello. La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, preclude la verifica di eventuali cause estintive prescrizionali sopravvenute alla decisione di appello intervenuta prima del decorso dei termini massimi di prescrizione.3.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis