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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00771/2025

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pesaro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 27/2/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione della Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del patrono della parte civile corredata da conclusioni e nota spese; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. e rideterminava la pena nella misura di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 900,00 di multa, convalidando, altresì, le statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la mancanza di motivazione in ordine alla versione dell'imputato, ritenuta non credibile, e omesso confronto con le censure difensive; la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità della parte civile nonostante le missive del 21/10/2019 inviate dalla [OSCURATO:SOCIETA] a Ubibanca e [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore sostiene che la Corte d'appello ha disatteso le censure difensive con motivazione illogica ed in contrasto con alcune evidenze documentali.

In particolare i giudici territoriali non hanno adeguatamente considerato che è scarsamente credibile che il Martinelli abbia iniziato ad appropriarsi delle somme della [OSCURATO:SOCIETA] non appena assunto ed abbia proseguito per circa un anno e mezzo senza che l'amministratore Bertini se ne avvedesse, sottraendo circa centomila euro dai conti societari, e non si sono confrontati con le perplessità segnalate in sede di gravame.

La motivazione rassegnata risulta, inoltre, contraddittoria laddove ha ritenuto le dichiarazioni della parte civile pienamente credibili senza tener conto che, nonostante la scoperta a fine estate 2019 dell'emissione da parte dell'imputato di ricevute bancarie per crediti inesistenti, il contratto di lavoro del Martinelli -che aveva quale scadenza naturale il 30/9/2019- venne prorogato fino all'11/10 seguente senza che si procedesse a licenziamento per giusta causa, risultando smentito per tal via quanto scritto dal Bertini nella missive indirizzate alle banche in cui si dava atto del" licenziamento in tronco" dell'imputato, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad una più approfondita valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante; 2.2 l'errata qualificazione giuridica del fatto per insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa.

Secondo il difensore i presunti artifizi e raggiri sono stati posti in essere per coprire il prelievo delle somme oggetto dei bonifici e non per ottenerle sicché il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di appropriazione indebita.

Il difensore deduce che già la descrizione contenuta nell'incolpazione evoca una condotta appropriativa posta in essere dall'imputato che, in ragione delle mansioni di ragioniere, aveva accesso ai conti della società mentre eventuali raggiri si pongono a valle della condotta ex art. 646 cod.pen.

Aggiunge che la difesa ha interesse alla deduzione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 46/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione relativa al minimo edittale della fattispecie di appropriazione indebita; 2.3 la mancanza o mera apparenza della motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva, avendo la Corte d'appello disatteso il gravame difensivo senza previa acquisizione delle sentenze in giudicato a carico del Martinelli, indispensabili per la conoscenza dei fatti d,t1 pregressi rispetto ai quali risulterebbe accresciuta la capacità a delinquere dell'imputato, e senza valutare il lasso temporale intercorrente tra il fatto a giudizio e le precedenti condanne; 2.4 la mancanza o mera apparenza della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive richieste, con particolare riferimento alla prognosi negativa circa la possibilità delle stesse di neutralizzare il rischio di recidiva.

Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha fondato la reiezione su argomenti erronei, quali l'assenza di contenuti rieducativi della misura richiesta senza considerare la possibilità per il giudice di individuare le prescrizioni più opportune per evitare la commissione di ulteriori reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è meramente reiterativo di rilievi già scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con un percorso argomentativo che non denota aporie o decisivi travisamenti delle prove acquisite.

La tesi difensiva relativa alla concordata retrocessione alla p.c. delle somme bonificate dal prevenuto sui suoi conti è stata ampiamente confutata già in primo grado e disattesa con argomenti condivisi dalla sentenza impugnata rispetto ai quali il ricorrente esprime un mero, generico, dissenso.

Il Tribunale (pag. 5) ha negato credibilità alla versione accreditata dal ricorrente non solo sulla base della ricostruzione dei fatti operata dalla p.o. ma anche sulla scorta della documentazione acquisita, dando atto dell'inesistenza di qualsivoglia elemento a supporto della stessa, anche alla luce della produzione difensiva.

Ha, inoltre, rimarcato che non vi è alcun riscontro all'assunto relativo alla comunicazione alla p.c. di messaggi della banca disponente in relazione ai singoli bonifici ed ha segnalato che le affermazioni del prevenuto risultano smentite anche con riguardo al mancato accoglimento delle richieste di chiarimento formulate dall'amministratore della società e ad asseriti crediti vantati nei confronti dell'azienda, circostanze che depongono per una complessiva inattendibilità del ricorrente.

Il primo giudice ha dato, altresì, conto della piena affidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla parte civile, ampiamente riscontrata dalle acquisizioni documentali, dalle quali consta che l'amministratore della società Bertini ebbe i primi ma incompleti segnali dell'ordito fraudolento a seguito della ricezione nel settembre 2019 di diverse lamentele da parte di clienti relative all'emissione di ricevute bancarie prive di reale causale che l'imputato giustificava con l'intento di creare maggiore liquidità.

A seguito di detta vicenda il Bertini mise fine al rapporto di lavoro con il ricorrente, omettendo la rinnovazione del contratto, prossimo alla scadenza.

Dall'assenza di un formale licenziamento (al quale il Bertini faceva riferimento nella corrispondenza con gli istituti bancari) la difesa pretende di trarre un argomento a favore della scarsa attendibilità della p.o. trascurando, tuttavia, che la proroga di dieci giorni del contratto, fino al giorno 11/10/2019, attendibilmente da ascrivere a ragioni burocratiche di competenza del servizio personale, è circostanza inidonea a smentire le prove a sostegno del giudizio di responsabilità e che all'epoca la parte civile aveva contezza esclusivamente della emissione di ricevute bancarie false ma non dell'intera fraudolenta operazione architettata in danno della società, consapevolezza sopravvenuta solo in esito alla ricognizione contabile conclusa nel gennaio 2020 che palesava l'esecuzione di ben 67 bonifici sui conti del ricorrente d'importo, nella quasi totalità, corrispondenti allo stipendio percepito.

2. Destituite di fondamento risultano anche le censure svolte nel secondo motivo in punto di qualificazione giuridica, ritenendo la difesa che i fatti contestati debbano essere ric:ondotti nell'alveo del delitto di appropriazione indebita.

All'imputato si addebita di avere, nella qualità di contabile della [OSCURATO:SOCIETA], programmato e realizzato più operazioni fraudolente consistite - alla luce della ricostruzione operata dai giudici di merito- nell'emissione di ricevute bancarie per crediti inesistenti o esuberanti le prestazioni fatturate onde procurare liquidità all'azienda e dissimulare i reiterati prelievi di somme di danaro trasferite sui suoi conti.

Si tratta di un'attività accuratamente preordinata al fine di celare in prevenzione il drenaggio sistematico delle risorse aziendali mediante l'apparenza delle anticipazioni bancarie non dovute e postergarne il disvelamento con l'accorgimento di bonifici ripetuti per somme corrispondenti allo stipendio.

I richiamati artifizi si collocano in guisa strumentale nella fase immediatamente precedente l'apprensione, così giustificando la qualificazione alla stregua del delitto di truffa. 2.1 E' risalente ma sempre attuale l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di truffa e quello di appropriazione indebita, pur avendo in comune l'elemento materiale della conversione in proprio profitto di una cosa altrui, si differenziano tra loro per la causa determinante del possesso della cosa che nella truffa è frutto dell'inganno dovuto ad artifici o raggiri, mentre nell'appropriazione indebita è conseguenza di una volontà non viziata della persona offesa, la cui fiducia viene tradita dal colpevole in un momento successivo (Sez. 2, n. 1899 del 15/07/1968 Rv. 109801-01).

Pertanto deve ritenersi integrata la fattispecie ex art. 640 cod.pen. e non quella di appropriazione indebita quando risulta accertato in fatto che il conseguimento del profitto è stato ottenuto per effetto degli artifizi e raggiri, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra le due fattispecie (tra molte, Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Rv. 257340 - 01; n. 51060 del 11/11/2016, Rv. 269234-01).

Né vale a fondare la diversa qualificazione prospettata dalla difesa la circostanza che il prevenuto in ragione delle sue mansioni avesse facoltà di operare sui conti aziendali giacché il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito da un preesistente possesso della cosa altrui da parte dell'agente, cioè da una situazione di fatto che si concretizzi nell'esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettano giuridicamente al proprietario, non ravvisabile laddove invece, sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all'agente alcun potere di autonoma disponibilità sul bene (Sez. 2, n. 7079 del 17/03/1988, Rv. 178616 - 01; Sez. 2, n. 12869 del 08/03/2016, Rv. 266370 - 01).

3. Il terzo motivo che lamenta il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva qualificata è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha evaso le doglianze difensive sul punto con motivazione congrua (pagg. 7/8) che ha dato conto della continuità del percorso criminale del prevenuto e dell'accresciuta pericolosità denotata dai fatti a giudizio.

Il difensore sostiene che il giudizio sulla maggiore colpevolezza non possa ritenersi attendibile senza la compiuta cognizione dei contenuti delle pregresse sentenze di condanna, assunto non condivisibile alla luce del disposto di cui all'art. 99 cod.pen., che richiama quale elemento costitutivo della circostanza la pregressa condanna per delitto, dando rilievo all'identità di indole, all'infraquinquennalità, alla commissione durante o dopo l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato vi si è sottratto, richiedendosi al giudice una valutazione che muove dai giudicati per rilevare il consolidamento ovvero eventuali linee di frattura nella biografia criminale del prevenuto. 4.11 quarto motivo che lamenta l'apparenza della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive è infondato, avendo la Corte di merito esplicitato le ragioni poste a base della reiezione, evidenziando l'inadeguatezza delle misure richieste rispetto alle esigenze specialpreventive e rieducative emergenti nel caso di specie, in linea con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono un giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449 - 01).

Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il giudice, nel decidere in ordine alla sostituzione di pene detentive brevi, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 - 01).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla refusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate, giusta notula, corna da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Pesaro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona in data 27/2/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione della Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del patrono della parte civile corredata da conclusioni e nota spese; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona confermava la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. e rideterminava la pena nella misura di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 900,00 di multa, convalidando, altresì, le statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la mancanza di motivazione in ordine alla versione dell'imputato, ritenuta non credibile, e omesso confronto con le censure difensive; la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità della parte civile nonostante le missive del 21/10/2019 inviate dalla [OSCURATO:SOCIETA] a Ubibanca e [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore sostiene che la Corte d'appello ha disatteso le censure difensive con motivazione illogica ed in contrasto con alcune evidenze documentali. In particolare i giudici territoriali non hanno adeguatamente considerato che è scarsamente credibile che il Martinelli abbia iniziato ad appropriarsi delle somme della [OSCURATO:SOCIETA] non appena assunto ed abbia proseguito per circa un anno e mezzo senza che l'amministratore Bertini se ne avvedesse, sottraendo circa centomila euro dai conti societari, e non si sono confrontati con le perplessità segnalate in sede di gravame. La motivazione rassegnata risulta, inoltre, contraddittoria laddove ha ritenuto le dichiarazioni della parte civile pienamente credibili senza tener conto che, nonostante la scoperta a fine estate 2019 dell'emissione da parte dell'imputato di ricevute bancarie per crediti inesistenti, il contratto di lavoro del Martinelli -che aveva quale scadenza naturale il 30/9/2019- venne prorogato fino all'11/10 seguente senza che si procedesse a licenziamento per giusta causa, risultando smentito per tal via quanto scritto dal Bertini nella missive indirizzate alle banche in cui si dava atto del" licenziamento in tronco" dell'imputato, circostanza che avrebbe dovuto indurre ad una più approfondita valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante; 2.2 l'errata qualificazione giuridica del fatto per insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa. Secondo il difensore i presunti artifizi e raggiri sono stati posti in essere per coprire il prelievo delle somme oggetto dei bonifici e non per ottenerle sicché il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di appropriazione indebita. Il difensore deduce che già la descrizione contenuta nell'incolpazione evoca una condotta appropriativa posta in essere dall'imputato che, in ragione delle mansioni di ragioniere, aveva accesso ai conti della società mentre eventuali raggiri si pongono a valle della condotta ex art. 646 cod.pen. Aggiunge che la difesa ha interesse alla deduzione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 46/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione relativa al minimo edittale della fattispecie di appropriazione indebita; 2.3 la mancanza o mera apparenza della motivazione con riguardo all'applicazione della recidiva, avendo la Corte d'appello disatteso il gravame difensivo senza previa acquisizione delle sentenze in giudicato a carico del Martinelli, indispensabili per la conoscenza dei fatti d,t1 pregressi rispetto ai quali risulterebbe accresciuta la capacità a delinquere dell'imputato, e senza valutare il lasso temporale intercorrente tra il fatto a giudizio e le precedenti condanne; 2.4 la mancanza o mera apparenza della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive richieste, con particolare riferimento alla prognosi negativa circa la possibilità delle stesse di neutralizzare il rischio di recidiva. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha fondato la reiezione su argomenti erronei, quali l'assenza di contenuti rieducativi della misura richiesta senza considerare la possibilità per il giudice di individuare le prescrizioni più opportune per evitare la commissione di ulteriori reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è meramente reiterativo di rilievi già scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con un percorso argomentativo che non denota aporie o decisivi travisamenti delle prove acquisite. La tesi difensiva relativa alla concordata retrocessione alla p.c. delle somme bonificate dal prevenuto sui suoi conti è stata ampiamente confutata già in primo grado e disattesa con argomenti condivisi dalla sentenza impugnata rispetto ai quali il ricorrente esprime un mero, generico, dissenso. Il Tribunale (pag. 5) ha negato credibilità alla versione accreditata dal ricorrente non solo sulla base della ricostruzione dei fatti operata dalla p.o. ma anche sulla scorta della documentazione acquisita, dando atto dell'inesistenza di qualsivoglia elemento a supporto della stessa, anche alla luce della produzione difensiva. Ha, inoltre, rimarcato che non vi è alcun riscontro all'assunto relativo alla comunicazione alla p.c. di messaggi della banca disponente in relazione ai singoli bonifici ed ha segnalato che le affermazioni del prevenuto risultano smentite anche con riguardo al mancato accoglimento delle richieste di chiarimento formulate dall'amministratore della società e ad asseriti crediti vantati nei confronti dell'azienda, circostanze che depongono per una complessiva inattendibilità del ricorrente. Il primo giudice ha dato, altresì, conto della piena affidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla parte civile, ampiamente riscontrata dalle acquisizioni documentali, dalle quali consta che l'amministratore della società Bertini ebbe i primi ma incompleti segnali dell'ordito fraudolento a seguito della ricezione nel settembre 2019 di diverse lamentele da parte di clienti relative all'emissione di ricevute bancarie prive di reale causale che l'imputato giustificava con l'intento di creare maggiore liquidità. A seguito di detta vicenda il Bertini mise fine al rapporto di lavoro con il ricorrente, omettendo la rinnovazione del contratto, prossimo alla scadenza. Dall'assenza di un formale licenziamento (al quale il Bertini faceva riferimento nella corrispondenza con gli istituti bancari) la difesa pretende di trarre un argomento a favore della scarsa attendibilità della p.o. trascurando, tuttavia, che la proroga di dieci giorni del contratto, fino al giorno 11/10/2019, attendibilmente da ascrivere a ragioni burocratiche di competenza del servizio personale, è circostanza inidonea a smentire le prove a sostegno del giudizio di responsabilità e che all'epoca la parte civile aveva contezza esclusivamente della emissione di ricevute bancarie false ma non dell'intera fraudolenta operazione architettata in danno della società, consapevolezza sopravvenuta solo in esito alla ricognizione contabile conclusa nel gennaio 2020 che palesava l'esecuzione di ben 67 bonifici sui conti del ricorrente d'importo, nella quasi totalità, corrispondenti allo stipendio percepito. 2. Destituite di fondamento risultano anche le censure svolte nel secondo motivo in punto di qualificazione giuridica, ritenendo la difesa che i fatti contestati debbano essere ric:ondotti nell'alveo del delitto di appropriazione indebita. All'imputato si addebita di avere, nella qualità di contabile della [OSCURATO:SOCIETA], programmato e realizzato più operazioni fraudolente consistite - alla luce della ricostruzione operata dai giudici di merito- nell'emissione di ricevute bancarie per crediti inesistenti o esuberanti le prestazioni fatturate onde procurare liquidità all'azienda e dissimulare i reiterati prelievi di somme di danaro trasferite sui suoi conti. Si tratta di un'attività accuratamente preordinata al fine di celare in prevenzione il drenaggio sistematico delle risorse aziendali mediante l'apparenza delle anticipazioni bancarie non dovute e postergarne il disvelamento con l'accorgimento di bonifici ripetuti per somme corrispondenti allo stipendio. I richiamati artifizi si collocano in guisa strumentale nella fase immediatamente precedente l'apprensione, così giustificando la qualificazione alla stregua del delitto di truffa. 2.1 E' risalente ma sempre attuale l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di truffa e quello di appropriazione indebita, pur avendo in comune l'elemento materiale della conversione in proprio profitto di una cosa altrui, si differenziano tra loro per la causa determinante del possesso della cosa che nella truffa è frutto dell'inganno dovuto ad artifici o raggiri, mentre nell'appropriazione indebita è conseguenza di una volontà non viziata della persona offesa, la cui fiducia viene tradita dal colpevole in un momento successivo (Sez. 2, n. 1899 del 15/07/1968 Rv. 109801-01). Pertanto deve ritenersi integrata la fattispecie ex art. 640 cod.pen. e non quella di appropriazione indebita quando risulta accertato in fatto che il conseguimento del profitto è stato ottenuto per effetto degli artifizi e raggiri, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diagnosi differenziale tra le due fattispecie (tra molte, Sez. 2, n. 35798 del 18/06/2013, Rv. 257340 - 01; n. 51060 del 11/11/2016, Rv. 269234-01). Né vale a fondare la diversa qualificazione prospettata dalla difesa la circostanza che il prevenuto in ragione delle sue mansioni avesse facoltà di operare sui conti aziendali giacché il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito da un preesistente possesso della cosa altrui da parte dell'agente, cioè da una situazione di fatto che si concretizzi nell'esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettano giuridicamente al proprietario, non ravvisabile laddove invece, sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all'agente alcun potere di autonoma disponibilità sul bene (Sez. 2, n. 7079 del 17/03/1988, Rv. 178616 - 01; Sez. 2, n. 12869 del 08/03/2016, Rv. 266370 - 01). 3. Il terzo motivo che lamenta il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva qualificata è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha evaso le doglianze difensive sul punto con motivazione congrua (pagg. 7/8) che ha dato conto della continuità del percorso criminale del prevenuto e dell'accresciuta pericolosità denotata dai fatti a giudizio. Il difensore sostiene che il giudizio sulla maggiore colpevolezza non possa ritenersi attendibile senza la compiuta cognizione dei contenuti delle pregresse sentenze di condanna, assunto non condivisibile alla luce del disposto di cui all'art. 99 cod.pen., che richiama quale elemento costitutivo della circostanza la pregressa condanna per delitto, dando rilievo all'identità di indole, all'infraquinquennalità, alla commissione durante o dopo l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato vi si è sottratto, richiedendosi al giudice una valutazione che muove dai giudicati per rilevare il consolidamento ovvero eventuali linee di frattura nella biografia criminale del prevenuto. 4.11 quarto motivo che lamenta l'apparenza della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive è infondato, avendo la Corte di merito esplicitato le ragioni poste a base della reiezione, evidenziando l'inadeguatezza delle misure richieste rispetto alle esigenze specialpreventive e rieducative emergenti nel caso di specie, in linea con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che richiedono un giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Rv. 286449 - 01). Questa Corte ha, inoltre, chiarito che il giudice, nel decidere in ordine alla sostituzione di pene detentive brevi, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se congruamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 - 01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla refusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile costituita, liquidate, giusta notula, corna da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessiv
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