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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07107/2026

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ORDINANZAsul ricorso N. 24934/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso,domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata all’indirizzo PECdel proprio difensore;- controricorrente -Numero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano recante il n. 838/2022 epubblicata in data 15.3.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno15.1.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]., ondeottenere il pagamento dell’indennizzo spettantele in forza della polizza “IncendioRischi Industriali” n 066535315 per i danni subiti al tetto del proprio magazzinoe alle merci ivi contenute a seguito di copiose nevicate avvenute nel febbraio2012 a Sant’Angelo di Lizzola, per l’importo di € 386.237,00. [OSCURATO:PERSONA],costituendosi in giudizio, eccepì l’inoperatività della garanzia assicurativa, nonrientrando l’evento né nella garanzia “[OSCURATO:PERSONA]” né in quella “EventiAtmosferici”; eccepì, ancora, la carenza di legittimazione attiva dell’attrice e,quanto all’an, eccepì che la condanna, ai sensi dell’art. 1911 c.c., andava limitataalla propria quota del 40%, trattandosi di coassicurazione.Istruita la causa a mezzo di CTU, con sentenza del 12.12.2019 il Tribunale diMilano accolse la domanda attorea e condannò la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore dell’attrice, a titolo di indennizzo, l’importo di € 107.192,00,oltre accessori, regolando le spese di lite secondo soccombenza.Proposto appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA] si costituì, proponendo ancheappello incidentale.Con sentenza del 15.2.2022, la Corte d’appello di Milano accolse l’appelloincidentale, ritenendo la non operatività della polizza, rigettando l’appelloprincipale e condannando la Tabu alla restituzione di quanto dalla CompagniaNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagato in adempimento della sentenza di primo grado, regolando le spesesecondo soccombenza.Osservò in particolare la Corte lombarda che dalla relazione di CTU era emersoche il sinistro si era verificato non già a causa di un cedimento strutturale deltetto, ma per l’eccezionalità dell’evento atmosferico delle abbondanti nevicateverificatesi nelle prime due settimane di febbraio del 2012: la neve accumulatasisul tetto aveva causato la sconnessione e lo scivolamento di parte delle tegolecostituenti la copertura del capannone, donde le infiltrazioni di acqua verificatesiall’interno del capannone dell’assicurata.

Pertanto, la Corte escluse che l’evento,così come accertato, fosse riconducibile ad alcuna delle clausole di cui alla dettapolizza.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di dueformali motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “Omesso esame, ex art. 360, c. 1, n. 5c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti: omesso esame da parte della Corte d’Appello del Verbale congiunto diPerizia, redatto ai sensi dell’art. 22 della Polizza e sottoscritto congiuntamentedall’Assicurato e dalla Compagnia in data 10.06.2013 (doc. 4, fascicolo attoreodi primo grado) e conseguente violazione e falsa applicazione, ex art. 360, c. 1,n. 3 c.p.c., degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.”.

In particolare, si denuncial’erroneità della decisione “per avere la Corte d’Appello … ritenuto la PolizzaNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026Incendio e [OSCURATO:PERSONA] NON operante nel sinistro oggetto di causa, laddoveil Collegio, da un lato, ha omesso di valutare la valenza sostanziale del VerbaleCongiunto di Perizia, sottoscritto congiuntamente ed in contraddittorio dal [OSCURATO:PERSONA] (ing.

G. Degano) e dal Perito dell’Assicurato (ing.

C. Fargion)in data 13.06.2013 e di cui al doc. 4 fascicolo attoreo (TABU) di primo grado,nonché la valenza probatoria del medesimo documento incorrendo nellaviolazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c.; conseguentemente, la ricorrentecensura la sentenza impugnata per avere completamente pretermesso ladisamina dell’appello principale, ritenuto assorbito dall’accoglimento dell’appelloincidentale”.1.2.1 – Il motivo, articolato in almeno due profili di censura, è inammissibile perplurime ragioni.Anzitutto, non è affatto vero che la Corte territoriale abbia omesso di esaminareil verbale di perizia datato 10.6.2013, perché ne dà ampiamente atto inmotivazione e, tra l’altro, non si discosta affatto da quanto ivi rappresentato.In ciò è pure ravvisabile una mancata comprensione della ratio decidendidell’impugnata sentenza, fondata non già sulla mancata considerazione del ruolodell’accumulo di neve (come pretenderebbe la ricorrente), ma sulla impossibilitàdi accertare se – a parte lo scostamento di tegole, seppur cagionato dalla neveaccumulatasi per qualche settimana - le infiltrazioni di acqua all’interno delcapannone si fossero verificate per rottura (in senso lato) della struttura, cioèper il suo cedimento, o per originario difetto di manutenzione del mantoimpermeabilizzante.Da qui una prima ragione di inammissibilità.N. 24934/22 R.G.

Numero registro generale 24934/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/20261.2.2 – In secondo luogo, va notato che la stessa doglianza svolta non si prestain alcun modo a essere inquadrata nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.Il vizio in discorso, nella attuale formulazione della disposizione, presupponel'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia).La ricorrente non ha indicato un fatto in senso proprio, ossia un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico, taleintendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè un fattodedotto in funzione di prova di un fatto principale, v.

Cass. n. 12387/2020; Cass.n. 791/2020; Cass. n. 1776/2016; Cass. n. 18391/2017), ma ha a ben vederesollevato "questioni" o "argomentazioni" (circa il preteso mancato esame di undocumento) che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilitàdelle censure irritualmente formulate (e in tal senso va inteso, secondo ilcostante orientamento della giurisprudenza di legittimità, v., tra le molte, Cass.n. 2268/2022, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. comenovellato).Da tanto discende, dunque, l’inammissibilità del mezzo anche per tale profilo.1.2.3 – Infine, il motivo risulta inammissibile laddove si denuncia la violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., circa il preteso erroneo apprezzamento deglielementi istruttori da parte del giudice d’appello.

Si tratta, infatti, di attivitàNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026riservata al giudice del merito e giustiziabile in questa sede di legittimità nei solicasi delineati da Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.2.1 – Con il secondo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione ex art.360, c. 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362, 1366, 1370 e 1371 c.c.”.

Si censura ladecisione impugnata per aver la “Corte d’Appello … ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] NON operante nel sinistro oggetto di causa, a causadell’erronea interpretazione del contratto, interpretazione effettuata in contrastocon il disposto di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c., oltre con il disposto di cui agliartt. 1370 e 1371 c.c., laddove la Corte non ha ritenuto le precipitazioni nevosedi eccezionale portata rientranti nel novero degli Eventi atmosferici ricompresinella garanzia (specie in assenza di espressa esclusione dell’evento neve da talecategoria) e laddove la stessa Corte non ha ritenuto sussistere il grave dubbioermeneutico … inerente l’interpretazione della clausola “[OSCURATO:PERSONA]” inrelazione alle parole “rotture” “brecce” o “lesioni” provocate al tetto dallaviolenza degli eventi atmosferici ed inerente anche la clausola “SovraccaricoNeve” in relazione alle parole “crollo totale o parziale”, poiché la Corte non haritenuto di integrare la fattispecie di “crollo parziale” del tetto ove sia i Peritiall’interno del [OSCURATO:PERSONA] di Perizia, sia il C.T.U. del primo grado, sia ilTribunale avevano accertato danni all’integrità funzionale della coperturadell’edificio, tale per cui le tegole – tra di loro cementate – avevano subito – acausa del peso eccessivo della neve – una disconnessione che aveva provocatole copiose infiltrazioni verificatesi all’interno del capannone, con conseguentidanni da bagnamento del legname ivi contenuto.

In tale contesto, la Corte haoperato un’interpretazione contraria alla comune intenzione delle parti, allaNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026buona fede e allo spirito generale e complessivo delle intese contrattuali, nonchéai principi ermeneutici posti dall’art. 1370 (interpretazione contra stipulatoremnei contratti predisposti da uno solo dei contraenti tramite moduli o formulari) edall’art. 1371 c.c., avendo privilegiato – all’opposto ed in violazione di tali norme– un’interpretazione strettamente letterale, formalistica e cavillosa,completamente contraria allo spirito del contratto”.2.2 – Anche il secondo motivo è inammissibile.La censura in esame non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in temadi ermeneutica contrattuale, secondo cui “il ricorrente per cassazione, al fine difar valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamenteviolate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qualemodo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censurarisolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quellaaccolta nella sentenza impugnata” (così, ex multis, Cass. n. 9461/2021).

Delresto, è anche consolidato il principio per cui “Per sottrarsi al sindacato dilegittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deveessere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una dellepossibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattualesono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che avevaproposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede diNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. n. 24539/2009;Cass. n. 28319/2017).2.3 – Così stando le cose, è evidente come il mezzo in esame non colga nelsegno.La ricorrente, infatti, non ha adeguatamente censurato la pretesa erroneagli errori in cui questi sarebbe incorso, ma essendosi soltanto propugnata unasoluzione interpretativa diversa rispetto a quella fatta propria dalla sentenzaimpugnata.Del resto, l’opzione ermeneutica offerta dalla Corte territoriale circa il significatodelle clausole “Eventi atmosferici” e “Sovraccarico neve” è nient’affattoimplausibile o illogica: quanto alla prima, perché ben possono le parti,nell’ambito dell’autonomia contrattuale, concepire il rischio assicurato soltantoin relazione ad eventi in grado di alterare la struttura materiale del sitoassicurato (la clausola fa riferimento a “rotture, brecce o lesioni provocate altetto”), e le precipitazioni nevose non sono di per sé in grado di provocare similidanni; quanto alla seconda, perché il concetto di “crollo totale o parziale difabbricati”, dovuto ad accumulo della neve, ben si presta alla lettura restrittivaprima descritta, giacché nel mero scostamento delle tegole, per effetto del pesodella neve accumulatasi sul tetto (ossia, la causa dell’infiltrazione in concretoaccertata dal CTU), non può ordinariamente leggersi il fenomeno specificamenteindicato quale rischio assicurato.Quanto precede non solo rileva ai fini del canone letterale di cui all’art. 1362c.c., ma consente anche di escludere che la ricorrente abbia adeguatamenteN. 24934/22 R.G.

Numero registro generale 24934/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026censurato le ulteriori norme ermeneutiche indicate in rubrica, giacché ladenuncia dei presunti vizi è rimasta sul piano assertivo e non sufficientementeillustrato, specie tenuto conto della “tenuta” dell’interpretazione fornita dallaCorte d’appello circa il significato letterale delle parole.3.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tabellari (stantel’alterno esito del giudizio di merito), seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] danni daeventi atmosferici – DanniCRISTIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere da neve – InterpretazionePASQUALINA A.P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere del contratto –Inammissibilità del ricorsoAUGUSTO [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereUd. 15.1.2026 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Cron.R.G.N. 24934/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso N. 24934/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso,domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata all’indirizzo PECdel proprio difensore;- controricorrente -Numero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano recante il n. 838/2022 epubblicata in data 15.3.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno15.1.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]., ondeottenere il pagamento dell’indennizzo spettantele in forza della polizza “IncendioRischi Industriali” n 066535315 per i danni subiti al tetto del proprio magazzinoe alle merci ivi contenute a seguito di copiose nevicate avvenute nel febbraio2012 a Sant’Angelo di Lizzola, per l’importo di € 386.237,00. [OSCURATO:PERSONA],costituendosi in giudizio, eccepì l’inoperatività della garanzia assicurativa, nonrientrando l’evento né nella garanzia “[OSCURATO:PERSONA]” né in quella “EventiAtmosferici”; eccepì, ancora, la carenza di legittimazione attiva dell’attrice e,quanto all’an, eccepì che la condanna, ai sensi dell’art. 1911 c.c., andava limitataalla propria quota del 40%, trattandosi di coassicurazione.Istruita la causa a mezzo di CTU, con sentenza del 12.12.2019 il Tribunale diMilano accolse la domanda attorea e condannò la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore dell’attrice, a titolo di indennizzo, l’importo di € 107.192,00,oltre accessori, regolando le spese di lite secondo soccombenza.Proposto appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA] si costituì, proponendo ancheappello incidentale.Con sentenza del 15.2.2022, la Corte d’appello di Milano accolse l’appelloincidentale, ritenendo la non operatività della polizza, rigettando l’appelloprincipale e condannando la Tabu alla restituzione di quanto dalla CompagniaNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagato in adempimento della sentenza di primo grado, regolando le spesesecondo soccombenza.Osservò in particolare la Corte lombarda che dalla relazione di CTU era emersoche il sinistro si era verificato non già a causa di un cedimento strutturale deltetto, ma per l’eccezionalità dell’evento atmosferico delle abbondanti nevicateverificatesi nelle prime due settimane di febbraio del 2012: la neve accumulatasisul tetto aveva causato la sconnessione e lo scivolamento di parte delle tegolecostituenti la copertura del capannone, donde le infiltrazioni di acqua verificatesiall’interno del capannone dell’assicurata.

Pertanto, la Corte escluse che l’evento,così come accertato, fosse riconducibile ad alcuna delle clausole di cui alla dettapolizza.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di dueformali motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “Omesso esame, ex art. 360, c. 1, n. 5c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti: omesso esame da parte della Corte d’Appello del Verbale congiunto diPerizia, redatto ai sensi dell’art. 22 della Polizza e sottoscritto congiuntamentedall’Assicurato e dalla Compagnia in data 10.06.2013 (doc. 4, fascicolo attoreodi primo grado) e conseguente violazione e falsa applicazione, ex art. 360, c. 1,n. 3 c.p.c., degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.”.

In particolare, si denuncial’erroneità della decisione “per avere la Corte d’Appello … ritenuto la PolizzaNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026Incendio e [OSCURATO:PERSONA] NON operante nel sinistro oggetto di causa, laddoveil Collegio, da un lato, ha omesso di valutare la valenza sostanziale del VerbaleCongiunto di Perizia, sottoscritto congiuntamente ed in contraddittorio dal [OSCURATO:PERSONA] (ing.

G. Degano) e dal Perito dell’Assicurato (ing.

C. Fargion)in data 13.06.2013 e di cui al doc. 4 fascicolo attoreo (TABU) di primo grado,nonché la valenza probatoria del medesimo documento incorrendo nellaviolazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c.; conseguentemente, la ricorrentecensura la sentenza impugnata per avere completamente pretermesso ladisamina dell’appello principale, ritenuto assorbito dall’accoglimento dell’appelloincidentale”.1.2.1 – Il motivo, articolato in almeno due profili di censura, è inammissibile perplurime ragioni.Anzitutto, non è affatto vero che la Corte territoriale abbia omesso di esaminareil verbale di perizia datato 10.6.2013, perché ne dà ampiamente atto inmotivazione e, tra l’altro, non si discosta affatto da quanto ivi rappresentato.In ciò è pure ravvisabile una mancata comprensione della ratio decidendidell’impugnata sentenza, fondata non già sulla mancata considerazione del ruolodell’accumulo di neve (come pretenderebbe la ricorrente), ma sulla impossibilitàdi accertare se – a parte lo scostamento di tegole, seppur cagionato dalla neveaccumulatasi per qualche settimana - le infiltrazioni di acqua all’interno delcapannone si fossero verificate per rottura (in senso lato) della struttura, cioèper il suo cedimento, o per originario difetto di manutenzione del mantoimpermeabilizzante.Da qui una prima ragione di inammissibilità.N. 24934/22 R.G.

Numero registro generale 24934/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/20261.2.2 – In secondo luogo, va notato che la stessa doglianza svolta non si prestain alcun modo a essere inquadrata nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.Il vizio in discorso, nella attuale formulazione della disposizione, presupponel'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia).La ricorrente non ha indicato un fatto in senso proprio, ossia un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico, taleintendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè un fattodedotto in funzione di prova di un fatto principale, v.

Cass. n. 12387/2020; Cass.n. 791/2020; Cass. n. 1776/2016; Cass. n. 18391/2017), ma ha a ben vederesollevato "questioni" o "argomentazioni" (circa il preteso mancato esame di undocumento) che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilitàdelle censure irritualmente formulate (e in tal senso va inteso, secondo ilcostante orientamento della giurisprudenza di legittimità, v., tra le molte, Cass.n. 2268/2022, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. comenovellato).Da tanto discende, dunque, l’inammissibilità del mezzo anche per tale profilo.1.2.3 – Infine, il motivo risulta inammissibile laddove si denuncia la violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., circa il preteso erroneo apprezzamento deglielementi istruttori da parte del giudice d’appello.

Si tratta, infatti, di attivitàNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026riservata al giudice del merito e giustiziabile in questa sede di legittimità nei solicasi delineati da Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.2.1 – Con il secondo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione ex art.360, c. 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362, 1366, 1370 e 1371 c.c.”.

Si censura ladecisione impugnata per aver la “Corte d’Appello … ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] NON operante nel sinistro oggetto di causa, a causadell’erronea interpretazione del contratto, interpretazione effettuata in contrastocon il disposto di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c., oltre con il disposto di cui agliartt. 1370 e 1371 c.c., laddove la Corte non ha ritenuto le precipitazioni nevosedi eccezionale portata rientranti nel novero degli Eventi atmosferici ricompresinella garanzia (specie in assenza di espressa esclusione dell’evento neve da talecategoria) e laddove la stessa Corte non ha ritenuto sussistere il grave dubbioermeneutico … inerente l’interpretazione della clausola “[OSCURATO:PERSONA]” inrelazione alle parole “rotture” “brecce” o “lesioni” provocate al tetto dallaviolenza degli eventi atmosferici ed inerente anche la clausola “SovraccaricoNeve” in relazione alle parole “crollo totale o parziale”, poiché la Corte non haritenuto di integrare la fattispecie di “crollo parziale” del tetto ove sia i Peritiall’interno del [OSCURATO:PERSONA] di Perizia, sia il C.T.U. del primo grado, sia ilTribunale avevano accertato danni all’integrità funzionale della coperturadell’edificio, tale per cui le tegole – tra di loro cementate – avevano subito – acausa del peso eccessivo della neve – una disconnessione che aveva provocatole copiose infiltrazioni verificatesi all’interno del capannone, con conseguentidanni da bagnamento del legname ivi contenuto.

In tale contesto, la Corte haoperato un’interpretazione contraria alla comune intenzione delle parti, allaNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026buona fede e allo spirito generale e complessivo delle intese contrattuali, nonchéai principi ermeneutici posti dall’art. 1370 (interpretazione contra stipulatoremnei contratti predisposti da uno solo dei contraenti tramite moduli o formulari) edall’art. 1371 c.c., avendo privilegiato – all’opposto ed in violazione di tali norme– un’interpretazione strettamente letterale, formalistica e cavillosa,completamente contraria allo spirito del contratto”.2.2 – Anche il secondo motivo è inammissibile.La censura in esame non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in temadi ermeneutica contrattuale, secondo cui “il ricorrente per cassazione, al fine difar valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamenteviolate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qualemodo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censurarisolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quellaaccolta nella sentenza impugnata” (così, ex multis, Cass. n. 9461/2021).

Delresto, è anche consolidato il principio per cui “Per sottrarsi al sindacato dilegittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deveessere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una dellepossibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattualesono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che avevaproposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede diNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G.

Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. n. 24539/2009;Cass. n. 28319/2017).2.3 – Così stando le cose, è evidente come il mezzo in esame non colga nelsegno.La ricorrente, infatti, non ha adeguatamente censurato la pretesa erroneagli errori in cui questi sarebbe incorso, ma essendosi soltanto propugnata unasoluzione interpretativa diversa rispetto a quella fatta propria dalla sentenzaimpugnata.Del resto, l’opzione ermeneutica offerta dalla Corte territoriale circa il significatodelle clausole “Eventi atmosferici” e “Sovraccarico neve” è nient’affattoimplausibile o illogica: quanto alla prima, perché ben possono le parti,nell’ambito dell’autonomia contrattuale, concepire il rischio assicurato soltantoin relazione ad eventi in grado di alterare la struttura materiale del sitoassicurato (la clausola fa riferimento a “rotture, brecce o lesioni provocate altetto”), e le precipitazioni nevose non sono di per sé in grado di provocare similidanni; quanto alla seconda, perché il concetto di “crollo totale o parziale difabbricati”, dovuto ad accumulo della neve, ben si presta alla lettura restrittivaprima descritta, giacché nel mero scostamento delle tegole, per effetto del pesodella neve accumulatasi sul tetto (ossia, la causa dell’infiltrazione in concretoaccertata dal CTU), non può ordinariamente leggersi il fenomeno specificamenteindicato quale rischio assicurato.Quanto precede non solo rileva ai fini del canone letterale di cui all’art. 1362c.c., ma consente anche di escludere che la ricorrente abbia adeguatamenteN. 24934/22 R.G.

Numero registro generale 24934/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026censurato le ulteriori norme ermeneutiche indicate in rubrica, giacché ladenuncia dei presunti vizi è rimasta sul piano assertivo e non sufficientementeillustrato, specie tenuto conto della “tenuta” dell’interpretazione fornita dallaCorte d’appello circa il significato letterale delle parole.3.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tabellari (stantel’alterno esito del giudizio di merito), seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in€ 5.387,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetariospese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno15.1.2026.Il PresidenteMarco RossettiP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in€ 5.387,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetariospese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno15.1.2026.Il PresidenteMarco Rossetti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso N. 24934/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso,domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata all’indirizzo PECdel proprio difensore;- controricorrente -Numero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano recante il n. 838/2022 epubblicata in data 15.3.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno15.1.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]., ondeottenere il pagamento dell’indennizzo spettantele in forza della polizza “IncendioRischi Industriali” n 066535315 per i danni subiti al tetto del proprio magazzinoe alle merci ivi contenute a seguito di copiose nevicate avvenute nel febbraio2012 a Sant’Angelo di Lizzola, per l’importo di € 386.237,00. [OSCURATO:PERSONA],costituendosi in giudizio, eccepì l’inoperatività della garanzia assicurativa, nonrientrando l’evento né nella garanzia “[OSCURATO:PERSONA]” né in quella “EventiAtmosferici”; eccepì, ancora, la carenza di legittimazione attiva dell’attrice e,quanto all’an, eccepì che la condanna, ai sensi dell’art. 1911 c.c., andava limitataalla propria quota del 40%, trattandosi di coassicurazione.Istruita la causa a mezzo di CTU, con sentenza del 12.12.2019 il Tribunale diMilano accolse la domanda attorea e condannò la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore dell’attrice, a titolo di indennizzo, l’importo di € 107.192,00,oltre accessori, regolando le spese di lite secondo soccombenza.Proposto appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA] si costituì, proponendo ancheappello incidentale.Con sentenza del 15.2.2022, la Corte d’appello di Milano accolse l’appelloincidentale, ritenendo la non operatività della polizza, rigettando l’appelloprincipale e condannando la Tabu alla restituzione di quanto dalla CompagniaNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagato in adempimento della sentenza di primo grado, regolando le spesesecondo soccombenza.Osservò in particolare la Corte lombarda che dalla relazione di CTU era emersoche il sinistro si era verificato non già a causa di un cedimento strutturale deltetto, ma per l’eccezionalità dell’evento atmosferico delle abbondanti nevicateverificatesi nelle prime due settimane di febbraio del 2012: la neve accumulatasisul tetto aveva causato la sconnessione e lo scivolamento di parte delle tegolecostituenti la copertura del capannone, donde le infiltrazioni di acqua verificatesiall’interno del capannone dell’assicurata. Pertanto, la Corte escluse che l’evento,così come accertato, fosse riconducibile ad alcuna delle clausole di cui alla dettapolizza.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di dueformali motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “Omesso esame, ex art. 360, c. 1, n. 5c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti: omesso esame da parte della Corte d’Appello del Verbale congiunto diPerizia, redatto ai sensi dell’art. 22 della Polizza e sottoscritto congiuntamentedall’Assicurato e dalla Compagnia in data 10.06.2013 (doc. 4, fascicolo attoreodi primo grado) e conseguente violazione e falsa applicazione, ex art. 360, c. 1,n. 3 c.p.c., degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.”. In particolare, si denuncial’erroneità della decisione “per avere la Corte d’Appello … ritenuto la PolizzaNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026Incendio e [OSCURATO:PERSONA] NON operante nel sinistro oggetto di causa, laddoveil Collegio, da un lato, ha omesso di valutare la valenza sostanziale del VerbaleCongiunto di Perizia, sottoscritto congiuntamente ed in contraddittorio dal [OSCURATO:PERSONA] (ing. G. Degano) e dal Perito dell’Assicurato (ing. C. Fargion)in data 13.06.2013 e di cui al doc. 4 fascicolo attoreo (TABU) di primo grado,nonché la valenza probatoria del medesimo documento incorrendo nellaviolazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c.; conseguentemente, la ricorrentecensura la sentenza impugnata per avere completamente pretermesso ladisamina dell’appello principale, ritenuto assorbito dall’accoglimento dell’appelloincidentale”.1.2.1 – Il motivo, articolato in almeno due profili di censura, è inammissibile perplurime ragioni.Anzitutto, non è affatto vero che la Corte territoriale abbia omesso di esaminareil verbale di perizia datato 10.6.2013, perché ne dà ampiamente atto inmotivazione e, tra l’altro, non si discosta affatto da quanto ivi rappresentato.In ciò è pure ravvisabile una mancata comprensione della ratio decidendidell’impugnata sentenza, fondata non già sulla mancata considerazione del ruolodell’accumulo di neve (come pretenderebbe la ricorrente), ma sulla impossibilitàdi accertare se – a parte lo scostamento di tegole, seppur cagionato dalla neveaccumulatasi per qualche settimana - le infiltrazioni di acqua all’interno delcapannone si fossero verificate per rottura (in senso lato) della struttura, cioèper il suo cedimento, o per originario difetto di manutenzione del mantoimpermeabilizzante.Da qui una prima ragione di inammissibilità.N. 24934/22 R.G. Numero registro generale 24934/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/20261.2.2 – In secondo luogo, va notato che la stessa doglianza svolta non si prestain alcun modo a essere inquadrata nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.Il vizio in discorso, nella attuale formulazione della disposizione, presupponel'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia).La ricorrente non ha indicato un fatto in senso proprio, ossia un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico, taleintendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè un fattodedotto in funzione di prova di un fatto principale, v. Cass. n. 12387/2020; Cass.n. 791/2020; Cass. n. 1776/2016; Cass. n. 18391/2017), ma ha a ben vederesollevato "questioni" o "argomentazioni" (circa il preteso mancato esame di undocumento) che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilitàdelle censure irritualmente formulate (e in tal senso va inteso, secondo ilcostante orientamento della giurisprudenza di legittimità, v., tra le molte, Cass.n. 2268/2022, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. comenovellato).Da tanto discende, dunque, l’inammissibilità del mezzo anche per tale profilo.1.2.3 – Infine, il motivo risulta inammissibile laddove si denuncia la violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., circa il preteso erroneo apprezzamento deglielementi istruttori da parte del giudice d’appello. Si tratta, infatti, di attivitàNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026riservata al giudice del merito e giustiziabile in questa sede di legittimità nei solicasi delineati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.2.1 – Con il secondo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione ex art.360, c. 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362, 1366, 1370 e 1371 c.c.”. Si censura ladecisione impugnata per aver la “Corte d’Appello … ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] NON operante nel sinistro oggetto di causa, a causadell’erronea interpretazione del contratto, interpretazione effettuata in contrastocon il disposto di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c., oltre con il disposto di cui agliartt. 1370 e 1371 c.c., laddove la Corte non ha ritenuto le precipitazioni nevosedi eccezionale portata rientranti nel novero degli Eventi atmosferici ricompresinella garanzia (specie in assenza di espressa esclusione dell’evento neve da talecategoria) e laddove la stessa Corte non ha ritenuto sussistere il grave dubbioermeneutico … inerente l’interpretazione della clausola “[OSCURATO:PERSONA]” inrelazione alle parole “rotture” “brecce” o “lesioni” provocate al tetto dallaviolenza degli eventi atmosferici ed inerente anche la clausola “SovraccaricoNeve” in relazione alle parole “crollo totale o parziale”, poiché la Corte non haritenuto di integrare la fattispecie di “crollo parziale” del tetto ove sia i Peritiall’interno del [OSCURATO:PERSONA] di Perizia, sia il C.T.U. del primo grado, sia ilTribunale avevano accertato danni all’integrità funzionale della coperturadell’edificio, tale per cui le tegole – tra di loro cementate – avevano subito – acausa del peso eccessivo della neve – una disconnessione che aveva provocatole copiose infiltrazioni verificatesi all’interno del capannone, con conseguentidanni da bagnamento del legname ivi contenuto. In tale contesto, la Corte haoperato un’interpretazione contraria alla comune intenzione delle parti, allaNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026buona fede e allo spirito generale e complessivo delle intese contrattuali, nonchéai principi ermeneutici posti dall’art. 1370 (interpretazione contra stipulatoremnei contratti predisposti da uno solo dei contraenti tramite moduli o formulari) edall’art. 1371 c.c., avendo privilegiato – all’opposto ed in violazione di tali norme– un’interpretazione strettamente letterale, formalistica e cavillosa,completamente contraria allo spirito del contratto”.2.2 – Anche il secondo motivo è inammissibile.La censura in esame non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in temadi ermeneutica contrattuale, secondo cui “il ricorrente per cassazione, al fine difar valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamenteviolate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qualemodo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censurarisolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quellaaccolta nella sentenza impugnata” (così, ex multis, Cass. n. 9461/2021). Delresto, è anche consolidato il principio per cui “Per sottrarsi al sindacato dilegittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deveessere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una dellepossibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattualesono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che avevaproposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede diNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. n. 24539/2009;Cass. n. 28319/2017).2.3 – Così stando le cose, è evidente come il mezzo in esame non colga nelsegno.La ricorrente, infatti, non ha adeguatamente censurato la pretesa erroneagli errori in cui questi sarebbe incorso, ma essendosi soltanto propugnata unasoluzione interpretativa diversa rispetto a quella fatta propria dalla sentenzaimpugnata.Del resto, l’opzione ermeneutica offerta dalla Corte territoriale circa il significatodelle clausole “Eventi atmosferici” e “Sovraccarico neve” è nient’affattoimplausibile o illogica: quanto alla prima, perché ben possono le parti,nell’ambito dell’autonomia contrattuale, concepire il rischio assicurato soltantoin relazione ad eventi in grado di alterare la struttura materiale del sitoassicurato (la clausola fa riferimento a “rotture, brecce o lesioni provocate altetto”), e le precipitazioni nevose non sono di per sé in grado di provocare similidanni; quanto alla seconda, perché il concetto di “crollo totale o parziale difabbricati”, dovuto ad accumulo della neve, ben si presta alla lettura restrittivaprima descritta, giacché nel mero scostamento delle tegole, per effetto del pesodella neve accumulatasi sul tetto (ossia, la causa dell’infiltrazione in concretoaccertata dal CTU), non può ordinariamente leggersi il fenomeno specificamenteindicato quale rischio assicurato.Quanto precede non solo rileva ai fini del canone letterale di cui all’art. 1362c.c., ma consente anche di escludere che la ricorrente abbia adeguatamenteN. 24934/22 R.G. Numero registro generale 24934/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026censurato le ulteriori norme ermeneutiche indicate in rubrica, giacché ladenuncia dei presunti vizi è rimasta sul piano assertivo e non sufficientementeillustrato, specie tenuto conto della “tenuta” dell’interpretazione fornita dallaCorte d’appello circa il significato letterale delle parole.3.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tabellari (stantel’alterno esito del giudizio di merito), seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] danni daeventi atmosferici – DanniCRISTIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere da neve – InterpretazionePASQUALINA A.P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere del contratto –Inammissibilità del ricorsoAUGUSTO [OSCURATO:PERSONA]            ConsigliereUd. 15.1.2026 [OSCURATO:PERSONA]      Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Cron.R.G.N. 24934/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso N. 24934/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso,domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata all’indirizzo PECdel proprio difensore;- controricorrente -Numero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano recante il n. 838/2022 epubblicata in data 15.3.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno15.1.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]., ondeottenere il pagamento dell’indennizzo spettantele in forza della polizza “IncendioRischi Industriali” n 066535315 per i danni subiti al tetto del proprio magazzinoe alle merci ivi contenute a seguito di copiose nevicate avvenute nel febbraio2012 a Sant’Angelo di Lizzola, per l’importo di € 386.237,00. [OSCURATO:PERSONA],costituendosi in giudizio, eccepì l’inoperatività della garanzia assicurativa, nonrientrando l’evento né nella garanzia “[OSCURATO:PERSONA]” né in quella “EventiAtmosferici”; eccepì, ancora, la carenza di legittimazione attiva dell’attrice e,quanto all’an, eccepì che la condanna, ai sensi dell’art. 1911 c.c., andava limitataalla propria quota del 40%, trattandosi di coassicurazione.Istruita la causa a mezzo di CTU, con sentenza del 12.12.2019 il Tribunale diMilano accolse la domanda attorea e condannò la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento in favore dell’attrice, a titolo di indennizzo, l’importo di € 107.192,00,oltre accessori, regolando le spese di lite secondo soccombenza.Proposto appello dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA] si costituì, proponendo ancheappello incidentale.Con sentenza del 15.2.2022, la Corte d’appello di Milano accolse l’appelloincidentale, ritenendo la non operatività della polizza, rigettando l’appelloprincipale e condannando la Tabu alla restituzione di quanto dalla CompagniaNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026pagato in adempimento della sentenza di primo grado, regolando le spesesecondo soccombenza.Osservò in particolare la Corte lombarda che dalla relazione di CTU era emersoche il sinistro si era verificato non già a causa di un cedimento strutturale deltetto, ma per l’eccezionalità dell’evento atmosferico delle abbondanti nevicateverificatesi nelle prime due settimane di febbraio del 2012: la neve accumulatasisul tetto aveva causato la sconnessione e lo scivolamento di parte delle tegolecostituenti la copertura del capannone, donde le infiltrazioni di acqua verificatesiall’interno del capannone dell’assicurata. Pertanto, la Corte escluse che l’evento,così come accertato, fosse riconducibile ad alcuna delle clausole di cui alla dettapolizza.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di dueformali motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Le parti hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza entrosessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “Omesso esame, ex art. 360, c. 1, n. 5c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti: omesso esame da parte della Corte d’Appello del Verbale congiunto diPerizia, redatto ai sensi dell’art. 22 della Polizza e sottoscritto congiuntamentedall’Assicurato e dalla Compagnia in data 10.06.2013 (doc. 4, fascicolo attoreodi primo grado) e conseguente violazione e falsa applicazione, ex art. 360, c. 1,n. 3 c.p.c., degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.”. In particolare, si denuncial’erroneità della decisione “per avere la Corte d’Appello … ritenuto la PolizzaNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026Incendio e [OSCURATO:PERSONA] NON operante nel sinistro oggetto di causa, laddoveil Collegio, da un lato, ha omesso di valutare la valenza sostanziale del VerbaleCongiunto di Perizia, sottoscritto congiuntamente ed in contraddittorio dal [OSCURATO:PERSONA] (ing. G. Degano) e dal Perito dell’Assicurato (ing. C. Fargion)in data 13.06.2013 e di cui al doc. 4 fascicolo attoreo (TABU) di primo grado,nonché la valenza probatoria del medesimo documento incorrendo nellaviolazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c.; conseguentemente, la ricorrentecensura la sentenza impugnata per avere completamente pretermesso ladisamina dell’appello principale, ritenuto assorbito dall’accoglimento dell’appelloincidentale”.1.2.1 – Il motivo, articolato in almeno due profili di censura, è inammissibile perplurime ragioni.Anzitutto, non è affatto vero che la Corte territoriale abbia omesso di esaminareil verbale di perizia datato 10.6.2013, perché ne dà ampiamente atto inmotivazione e, tra l’altro, non si discosta affatto da quanto ivi rappresentato.In ciò è pure ravvisabile una mancata comprensione della ratio decidendidell’impugnata sentenza, fondata non già sulla mancata considerazione del ruolodell’accumulo di neve (come pretenderebbe la ricorrente), ma sulla impossibilitàdi accertare se – a parte lo scostamento di tegole, seppur cagionato dalla neveaccumulatasi per qualche settimana - le infiltrazioni di acqua all’interno delcapannone si fossero verificate per rottura (in senso lato) della struttura, cioèper il suo cedimento, o per originario difetto di manutenzione del mantoimpermeabilizzante.Da qui una prima ragione di inammissibilità.N. 24934/22 R.G. Numero registro generale 24934/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/20261.2.2 – In secondo luogo, va notato che la stessa doglianza svolta non si prestain alcun modo a essere inquadrata nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.Il vizio in discorso, nella attuale formulazione della disposizione, presupponel'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,avrebbe determinato un esito diverso della controversia).La ricorrente non ha indicato un fatto in senso proprio, ossia un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico, taleintendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè un fattodedotto in funzione di prova di un fatto principale, v. Cass. n. 12387/2020; Cass.n. 791/2020; Cass. n. 1776/2016; Cass. n. 18391/2017), ma ha a ben vederesollevato "questioni" o "argomentazioni" (circa il preteso mancato esame di undocumento) che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilitàdelle censure irritualmente formulate (e in tal senso va inteso, secondo ilcostante orientamento della giurisprudenza di legittimità, v., tra le molte, Cass.n. 2268/2022, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. comenovellato).Da tanto discende, dunque, l’inammissibilità del mezzo anche per tale profilo.1.2.3 – Infine, il motivo risulta inammissibile laddove si denuncia la violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c., circa il preteso erroneo apprezzamento deglielementi istruttori da parte del giudice d’appello. Si tratta, infatti, di attivitàNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026riservata al giudice del merito e giustiziabile in questa sede di legittimità nei solicasi delineati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.2.1 – Con il secondo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione ex art.360, c. 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 1362, 1366, 1370 e 1371 c.c.”. Si censura ladecisione impugnata per aver la “Corte d’Appello … ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] NON operante nel sinistro oggetto di causa, a causadell’erronea interpretazione del contratto, interpretazione effettuata in contrastocon il disposto di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c., oltre con il disposto di cui agliartt. 1370 e 1371 c.c., laddove la Corte non ha ritenuto le precipitazioni nevosedi eccezionale portata rientranti nel novero degli Eventi atmosferici ricompresinella garanzia (specie in assenza di espressa esclusione dell’evento neve da talecategoria) e laddove la stessa Corte non ha ritenuto sussistere il grave dubbioermeneutico … inerente l’interpretazione della clausola “[OSCURATO:PERSONA]” inrelazione alle parole “rotture” “brecce” o “lesioni” provocate al tetto dallaviolenza degli eventi atmosferici ed inerente anche la clausola “SovraccaricoNeve” in relazione alle parole “crollo totale o parziale”, poiché la Corte non haritenuto di integrare la fattispecie di “crollo parziale” del tetto ove sia i Peritiall’interno del [OSCURATO:PERSONA] di Perizia, sia il C.T.U. del primo grado, sia ilTribunale avevano accertato danni all’integrità funzionale della coperturadell’edificio, tale per cui le tegole – tra di loro cementate – avevano subito – acausa del peso eccessivo della neve – una disconnessione che aveva provocatole copiose infiltrazioni verificatesi all’interno del capannone, con conseguentidanni da bagnamento del legname ivi contenuto. In tale contesto, la Corte haoperato un’interpretazione contraria alla comune intenzione delle parti, allaNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026buona fede e allo spirito generale e complessivo delle intese contrattuali, nonchéai principi ermeneutici posti dall’art. 1370 (interpretazione contra stipulatoremnei contratti predisposti da uno solo dei contraenti tramite moduli o formulari) edall’art. 1371 c.c., avendo privilegiato – all’opposto ed in violazione di tali norme– un’interpretazione strettamente letterale, formalistica e cavillosa,completamente contraria allo spirito del contratto”.2.2 – Anche il secondo motivo è inammissibile.La censura in esame non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte in temadi ermeneutica contrattuale, secondo cui “il ricorrente per cassazione, al fine difar valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agliartt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali diinterpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamenteviolate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qualemodo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censurarisolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quellaaccolta nella sentenza impugnata” (così, ex multis, Cass. n. 9461/2021). Delresto, è anche consolidato il principio per cui “Per sottrarsi al sindacato dilegittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deveessere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una dellepossibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattualesono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che avevaproposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede diNumero registro generale 24934/2022N. 24934/22 R.G. Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. n. 24539/2009;Cass. n. 28319/2017).2.3 – Così stando le cose, è evidente come il mezzo in esame non colga nelsegno.La ricorrente, infatti, non ha adeguatamente censurato la pretesa erroneagli errori in cui questi sarebbe incorso, ma essendosi soltanto propugnata unasoluzione interpretativa diversa rispetto a quella fatta propria dalla sentenzaimpugnata.Del resto, l’opzione ermeneutica offerta dalla Corte territoriale circa il significatodelle clausole “Eventi atmosferici” e “Sovraccarico neve” è nient’affattoimplausibile o illogica: quanto alla prima, perché ben possono le parti,nell’ambito dell’autonomia contrattuale, concepire il rischio assicurato soltantoin relazione ad eventi in grado di alterare la struttura materiale del sitoassicurato (la clausola fa riferimento a “rotture, brecce o lesioni provocate altetto”), e le precipitazioni nevose non sono di per sé in grado di provocare similidanni; quanto alla seconda, perché il concetto di “crollo totale o parziale difabbricati”, dovuto ad accumulo della neve, ben si presta alla lettura restrittivaprima descritta, giacché nel mero scostamento delle tegole, per effetto del pesodella neve accumulatasi sul tetto (ossia, la causa dell’infiltrazione in concretoaccertata dal CTU), non può ordinariamente leggersi il fenomeno specificamenteindicato quale rischio assicurato.Quanto precede non solo rileva ai fini del canone letterale di cui all’art. 1362c.c., ma consente anche di escludere che la ricorrente abbia adeguatamenteN. 24934/22 R.G. Numero registro generale 24934/2022Numero sezionale 136/2026Numero di raccolta generale 7107/2026Data pubblicazione 25/03/2026censurato le ulteriori norme ermeneutiche indicate in rubrica, giacché ladenuncia dei presunti vizi è rimasta sul piano assertivo e non sufficientementeillustrato, specie tenuto conto della “tenuta” dell’interpretazione fornita dallaCorte d’appello circa il significato letterale delle parole.3.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tabellari (stantel’alterno esito del giudizio di merito), seguono la soccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in€ 5.387,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetariospese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno15.1.2026.Il PresidenteMarco RossettiP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in€ 5.387,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetariospese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno15.1.2026.Il PresidenteMarco Rossetti
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