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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07418/2024

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7598/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di rinuncia, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già Società dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], alessandro.della , così elettivamente domiciliata - controricorrente e ricorrente i n cidentale - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - i ntimati - avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 2804 /20 2 2 , pubblicata in data12 dicembre 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.Gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti utenti del servizio idrico fognario di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio Società dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine diottenere la ripetizione delle somme versate a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione.

Costituendosi in giudizio la convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, nel costituirsi, negava la propria legittimazione passiva. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Chiavari rigettava le domande degli attori, accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta e riteneva sussistente tra il gestore Iren e l’utente un rapporto contrattuale di fatto; quindi, condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a restituire agli attori quanto versato in relazione al servizio di depurazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello e il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’appellante in ordine alla domanda di ripetizione formulata d a gli originari attori e, in accoglimento dell’appello condizionato proposto dagli utenti, dichiarava tenuta la Società dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a corrispondere agli utenti le somme indicate in dispositivo; in accoglimento dell’appello condizionato spiegato da Società dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsare a S ocietà dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quanto da quest’ultima pagato agli utenti.

2. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) ha proposto ricorso incidentale, sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

La ricorrenteprincipale, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.Ragioni della decisione

1. L’intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutiniodei motivi del ricorsoprincipale.

La rinuncia non risulta accettata,ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che essa non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).

2. In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata (Cass., sez. 6- 1, n. 13888 del 03/05/2022).

I motivi del ricorso incidentale sono così rubricati: - p rimo motivo (pagg. da 7 a 19): violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c. p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del d.lgs. n. 152 del 2006 e del l’art. 2 del d.m. 30 settembre 2009, n. 102; - s econdo motivo (pagg. da 20 a 28): violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt.1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006; - t erzo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006; - q uarto motivo: omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma primo, n. c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8-sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge n. 13 del 2009, e dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006; - q uinto motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006; - s ettimo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 cod. civ.

I motivi del ricorso incidentale devono essere rigettati, in quanto la sentenza in questa sede impugnata non si discosta dai principi espressi da questa Corte con ordinanza n. 20361/2023, già confermata da successive pronunce (Cass., n. 25258/2023; Cass., n. 25260/2023; Cass., n. 25261/2023), alle quali occorre dare continuità.

A tanto consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto il giudizio con riguardo al ricorso principale e deve essere rigettato il ricorso incidentale.

Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità nel rapporto tra la ricorrente principale e gli intimati, in difetto di attività difensiva di questi ultimi, mentre le spese vanno integralmente compensate tra le parti ricorrenti, in ragione del rigetto del ricorso incidentale.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiocon riguardo alla sola ricorrente principale, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 - 2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7598/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di rinuncia, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già Società dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], alessandro.della , così elettivamente domiciliata - controricorrente e ricorrente i n cidentale - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - i ntimati - avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 2804 /20 2 2 , pubblicata in data12 dicembre 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.Gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti utenti del servizio idrico fognario di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio Società dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine diottenere la ripetizione delle somme versate a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione. Costituendosi in giudizio la convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, nel costituirsi, negava la propria legittimazione passiva. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Chiavari rigettava le domande degli attori, accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta e riteneva sussistente tra il gestore Iren e l’utente un rapporto contrattuale di fatto; quindi, condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a restituire agli attori quanto versato in relazione al servizio di depurazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva appello e il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’appellante in ordine alla domanda di ripetizione formulata d a gli originari attori e, in accoglimento dell’appello condizionato proposto dagli utenti, dichiarava tenuta la Società dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a corrispondere agli utenti le somme indicate in dispositivo; in accoglimento dell’appello condizionato spiegato da Società dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a rimborsare a S ocietà dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quanto da quest’ultima pagato agli utenti. 2. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) ha proposto ricorso incidentale, sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. La ricorrenteprincipale, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.Ragioni della decisione 1. L’intervenuta rinuncia esime il Collegio dallo scrutiniodei motivi del ricorsoprincipale. La rinuncia non risulta accettata,ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che essa non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660). 2. In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva che va comunque esaminata (Cass., sez. 6- 1, n. 13888 del 03/05/2022). I motivi del ricorso incidentale sono così rubricati: - p rimo motivo (pagg. da 7 a 19): violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c. p.c. degli artt. 74, 101 e 105 del d.lgs. n. 152 del 2006 e del l’art. 2 del d.m. 30 settembre 2009, n. 102; - s econdo motivo (pagg. da 20 a 28): violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt.1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c. e degli artt. 105, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006; - t erzo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. degli artt. 113 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152 del 2006; - q uarto motivo: omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma primo, n. c.p.c. nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. dell’art. 4 della Legge Regionale n. 29/2007, dell’art. 8-sexies del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge n. 13 del 2009, e dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006; - q uinto motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 c.c. e dell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006; - s ettimo motivo: violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3) c.p.c. dell’art. 2948 cod. civ. I motivi del ricorso incidentale devono essere rigettati, in quanto la sentenza in questa sede impugnata non si discosta dai principi espressi da questa Corte con ordinanza n. 20361/2023, già confermata da successive pronunce (Cass., n. 25258/2023; Cass., n. 25260/2023; Cass., n. 25261/2023), alle quali occorre dare continuità. A tanto consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto il giudizio con riguardo al ricorso principale e deve essere rigettato il ricorso incidentale. Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità nel rapporto tra la ricorrente principale e gli intimati, in difetto di attività difensiva di questi ultimi, mentre le spese vanno integralmente compensate tra le parti ricorrenti, in ragione del rigetto del ricorso incidentale. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppiocon riguardo alla sola ricorrente principale, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 - 2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma
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