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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07664/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 OLTION ( CUI. 01RISQ1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 41293/23 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RISQ1) è stata applicata dal Tribunale la pena su concorde richiesta delle parti per violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato eccepisce l'illegalità della pena e l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: secondo l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun argomento a sostegno delle proprie ragioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 OLTION ( CUI. 01RISQ1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 41293/23 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RISQ1) è stata applicata dal Tribunale la pena su concorde richiesta delle parti per violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato eccepisce l'illegalità della pena e l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato: secondo l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun argomento a sostegno delle proprie ragioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07664/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris