CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21017/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha confermato il provvedimento con cui il locale Magistrato di sorveglianza aveva respinto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 aprile '1975, n. 354 (Ord. pen.), al quale l'Amministrazione penitenziaria, acquisito il parere del Procuratore distrettuale della Repubblica, aveva negato la possibilità di un colloquio visivo in videocollegamento con il fratello, detenuto al medesimo regime in altro istituto di pena. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 27 e 29 Cost., degli artt. 1, 15, 18, comma 3, 28 e 41-bis Ord. pen., degli artt. 61, comma 2, e 73 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (reg. esec. Ord. pen.). A livello costituzionale sarebbe certamente riconosciuto, secondo il ricorrente, il diritto al mantenimento delle relazioni familiari del soggetto recluso, quale componente essenziale del principio di rieducazione della pena. Il colloquio visivo con gli stretti congiunti sarebbe uno strumento imprescindibile di attuazione di quel diritto e di quel principio. La sottoposizione a regime detentivo differenziato giustificherebbe una riduzione quantitativa del numero dei colloqui periodici, oltre che l'adozione di particolare cautele nell'esecuzione, ma non potrebbe comportare la soppressione della possibilità stessa di relazionarsi visivamente. E il videocollegannento, imposto del resto dalla condizione detentiva dei collocutori, garantirebbe senz'altro le esigenze di sicurezza. L'ordinanza impugnata avrebbe disatteso tali canoni, facendosi indebita- mente scudo dell'assertivo parere contrario della Direzione distrettuale antimafia, e a torto ritenendo che la comunicazione epistolare tra i due fratelli potesse integralmente sostituire quella visiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. pen., al colloquio, telefonico o visivo a distanza, con i familiari, assoggettati al medesimo regime, è stato riconosciuto, a determinate condizioni, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte. Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa circondariale di Sassari, Rv. 283496- 01, sulla scia di un precedente arresto (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep.2015, Rv. 262417-01), ha infatti ribadito che la detenzione in regime differenziato non esclude, in via di principio, che il ristretto possa essere autorizzato ad avere colloqui con altro detenuto, incluso nel medesimo circuito, legato al primo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire scambi di comunicazioni idonei a generare pericolo per la sicurezza interna degli istituti o per la sicurezza pubblica. Questo orientamento, che muove dal bisogno di rinvenire un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti, merita di essere condiviso, nen potendo essere accolta l'opposta radicale soluzione, non imposta invero ela alcuna cogente disposizione di legge, e inidonea ad attuare il corretto bilanciamento degli interessi in gioco, che ha pure trovato eco in sede di legittimità (Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gualtieri). 2. Il riconoscimento del diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., al colloquio con i familiari, assoggettati al medesimo regime, non può però risolversi, come si anticipava, nello svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento dell'istituto. Occorre invece rapportare quel diritto a tali esigenze, e alla necessità del loro soddisfacimento, in modo da addivenire a soluzioni ragionevoli e di contemperamento. Nell'individuazione di esse non ci si può arrestare, dunque, all'affermazione di massima in ordine alla tendenziale compatibilità del colloquio in discorso con il regime detentivo differenziato, a cui siano sottoposti entrambi i soggetti richiedenti. Occorre piuttosto ricercare il punto di sintesi, per mezzo di una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti (Sez. 1, n. 48956 del 28/10/2022, Vitale). In questa direzione va intesa la disposizione di cui all'art. 16.2 della Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, per la parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione». E tale è il modello legale di riferimento applicabile ai colloqui visivi a distanza, resi possibili dall'implementazione delle tecnologie oggi disponibili. 3 51kil La prescrizione di acquisire il menzionato parere è specificamente intesa a permettere alla Direzione di istituto, che opera sotto l'eventuale controllo della magistratura di sorveglianza, di giovarsi di un quadro conoscitivo esaustivo ed approfondito, entro cui collocare l'esercizio di quel diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione degli interlocutori, deve misurarsi con le ricordate pressanti ragioni di ordine e prevenzione dei reati. Non vi è dubbio che la Direzione distrettuale antimafia del luogo dei commessi reati rappresenti, in relazione alla tipologia di questi ultimi, un consulente privilegiato, in grado di rappresentare, sulla base di precise e significative circostanze di fatto, l'esistenza di possibili fattori ostativi allo svolgimento del colloquio (in termini, Sez. 1, n. 49279 del 11/10/2023, Ministero della Giustizia, Rv. 285574-01). Non a caso, la Circolare stabilisce che la richiesta di parere alla Direzione distrettuale antimafia «è volta ad integrare l'attività istruttoria sottesa al rilascio o meno dell'autorizzazione», essendo l'organo consultivo in possesso di un «patrimonio informativo» prezioso al fine di «orientare la scelta amministrativa». [OSCURATO:PERSONA] di istituto dovrà dunque tenere in attenta considerazione tale apporto conoscitivo, che, quantunque non vincolante, costituisce una qualificata e affidabile fonte di orientamento e decisione. Nell'esercizio del suo controllo di legalità sull'operato dell'Amministrazione penitenziaria, la magistratura di sorveglianza non può a sua volta prescindere da tale quadro normativo di riferimento, né, a fronte della segnalata emersione di specifici indici di rischio, legati allo svolgimento dei colloqui telefonici, può pretermetterli, semplicemente sostituendo il proprio diverso apprezzamento a quello dei titolati organi dello Stato, specificamente deputati alla loro rilevazione e interpretazione. La magistratura di sorveglianza ha il compito, piuttosto, di verificare se gli elementi ostativi, eventualmente emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia, abbiano fattuale consistenza e siano idonei, una volta recepiti, a giustificare una seria prognosi di pericolosità del richiesto colloquio, tale che il diniego finale di effettuazione, opposto dall'Amministrazione, non risulti arbitrario e si muova, viceversa, nella giusta cornice di corretto contemperamento di contrastanti diritti e interessi, implicante la necessaria prevalenza delle poziori esigenze di ordine e sicurezza pubblica. 3. Il ricorso deve giudicarsi infondato e deve essere respinto, avendo l'ordinanza impugnata fatto buon governo di tali complessivi principi. Il parere della Direzione distrettuale antimafia di Napoli rappresentava come, sulla base di elementi investigativi in suo possesso, i due fratelli Licciardi 4 ffl fossero sempre al vertice del sodalizio camorristico di riferimento, tuttora egemone nella città di Napoli grazie alla rete di influenza che il clan è in grado di esercitare, correlata proprio al ruolo capillare di indirizzo e controllo svolto tuttora dagli esponenti apicali, in grado di concertare, tra loro e con i membri esterni in libertà, strategie e scelte criminali. E' sulla base di tali precise informazioni, specificamente riferite alla persona del richiedente e all'organizzazione criminale di appartenenza del medesimo, dotate di convincente efficacia predittitiva ostativa, che l'Amministrazione si è indotta a negare l'effettuazione dei colloqui, con determinazione la cui congruità e ragionevolezza l'ordinanza impugnata ha ineccepibilmente, e conclusivamente, vagliato. 4. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual