CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 15940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 34167/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Milizie n.38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - nonchè contro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34167/2018 Numero sezionale 912/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona Numero di raccolta generale 15940/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale B. Buozzi n.77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4026/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 06/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 4026/2018 del 6.9.2018, ha rigettato l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a avverso il lodo pronunciato in data 2.2.2017 nel procedimento arbitrale instaurato dalla predetta società volto ad accertare la nullità di quattro contratti derivati IRS stipulati tra gli anni 2003 e 2005 con [OSCURATO:SOCIETA]. per vizio di forma (mancata sottoscrizione da parte della banca del testo del contratto normativo), per indeterminatezza dell’oggetto (mancata determinazione del parametro Mark to Market), per difetto di causa, per violazione delle regole di diritto nell’accertamento del concorso di colpa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nella compensazione delle spese, e, via subordinata, l’accertamento dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA] agli obblighi informativi e comportamentali, con condanna al risarcimento del danni. Il giudice d’appello ha ritenuto infondata la domanda di nullità del lodo (proposta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per dedotta violazione delle norme di diritto ex art. 829 comma 2° c.p.c. del testo previgente all’entrata in vigore del d.lgs n. 40/2006) sul rilievo che l’attrice, con l’apparente doglianza della violazione delle regole di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34167/2018 Numero sezionale 912/2022 diritto, aveva, in realtà, inteso richiedere una rivalutazione di merito, non Numero di raccolta generale 15940/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 consentita nella fase rescindente del giudizio di impugnazione di lodo arbitrale. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso ed ha, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di valutare le censure contenute nel ricorso, devono esaminarsi le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per cassazione sollevate dalla banca controricorrente, che sono infondate. In particolare, la banca ha sollevato l’eccezione di improcedibilità del ricorso per avere la ricorrente omesso il deposito dell’attestazione di conformità della copia del messaggio di posta elettronica contenente la copia notificata della sentenza della Corte d’Appello di Milano e della relata di notifica. Tale eccezione non è meritevole di accoglimento. Questa Corte, nella recente sentenza delle Sezioni Unite n. 8312 del 25/03/2019, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli. Nel caso di specie, la ricorrente ha attestato la conformità della copia informatica allegata, di cui ha prodotto un estratto su supporto analogico, all’originale F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34167/2018 Numero sezionale 912/2022 Numero di raccolta generale 15940/2022 telematico della sentenza n. 4026/2018 estratto dal fascicolo informatico RG Data pubblicazione 18/05/2022 4150/2017 della Corte d’Appello di Milano e la controricorrente non ha contestato la conformità della copia depositata all’originale. 2. Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza del ricorso per mancato deposito del “fascicoletto”, ovvero degli atti processuali, documenti o contratti collettivi su cui il ricorso si fonda, tale eccezione è infondata. In primo luogo, la ricorrente ha depositato l’atto di impugnazione del lodo. Inoltre, la stessa ha depositato, come allegato 6, il suo fascicolo di parte innanzi alla Corte d’Appello di Milano contenente, da un lato, il verbale di costituzione del collegio arbitrale, udienze e ordinanze del collegio arbitrale, dall’altro, il fascicolo di parte nell’arbitrato con atti e relativi documenti (50), tutti documenti su cui si fonda il ricorso per cassazione. 3. Esaminando, a questo punto, il ricorso, va osservato che la società ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., censurando la motivazione con cui la Corte d’Appello aveva ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con i propri motivi di impugnazione del lodo arbitrale, avrebbe, in realtà richiesto una valutazione di merito. 2. In particolare, con riferimento alla deduzione di mancata sottoscrizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] del testo del contratto normativo e conseguente violazione degli artt. 23 T.U.F. e 1423 c.c., la ricorrente ha trascritto nel ricorso il primo motivo dell’atto di impugnazione del lodo arbitrale, nel quale aveva chiesto la declaratoria di nullità del contratto per difetto della forma scritta ad substantiam, con conseguenti effetti restitutori, in virtù della natura imperativa dell’art. 23 T.U.F., trascrivendo, altresì, lunghi passaggi ed estratti del lodo arbitrale, finalizzati ad individuare le argomentazioni giuridiche con cui il collegio arbitrale aveva respinto le domande dell’investitrice. 3. Con riferimento alla deduzione di nullità dei contratti derivati sotto il profilo dell’indeterminatezza dell’oggetto o vizio di causa, la ricorrente ha trascritto nel ricorso il secondo motivo di impugnazione nel quale aveva, appunto, dedotto l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto derivato per omessa indicazione del valore di MTM e per mancata esplicitazione della formula matematica di calcolo F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34167/2018 Numero sezionale 912/2022 Numero di raccolta generale 15940/2022 del MTM, censurando la decisione con cui gli arbitri avevano ritenuto il parametro Data pubblicazione 18/05/2022 MTM quale elemento non essenziale né oggetto del singolo derivato (e ciò in spregio agli artt. 1325, 1346 e 1418 cod. civ..). Anche su tale punto, la ricorrente ha trascritto lunghi passaggi ed estratti del lodo arbitrale, finalizzati ad individuare le argomentazioni giuridiche con cui il collegio arbitrale aveva respinto le domande dell’investitrice. 4. Con riferimento alla deduzione di nullità dei contratti derivati per mancanza di causa, in quanto non adeguati alla “finalità di copertura del rischio di aumento del tasso di interesse”, la ricorrente ha trascritto nel ricorso il terzo motivo dell’atto di impugnazione del lodo arbitrale, nel quale aveva censurato l’affermazione con cui il collegio arbitrale aveva ritenuto irrilevante, ai fini della validità della singola operazione sotto il profilo causale, che la finalità concreta della concordata copertura sui tassi non fosse stata realizzata. Anche su tale punto, la ricorrente ha trascritto lunghi passaggi ed estratti del lodo arbitrale, finalizzati ad individuare le argomentazioni giuridiche con cui il collegio arbitrale aveva respinto le domande dell’investitrice. 5. Analogo ragionamento deve svolgersi con riferimento alla dedotta violazione, da parte della Corte d’Appello, dell’art 1227 cod. civ., relativo all’accertamento del concorso di colpa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, dell’art. 1226 cod. civ. e dell’art. 91 cod. proc. civ.. Anche su tali punti, la ricorrente ha trascritto lunghi passaggi ed estratti del lodo arbitrale, finalizzati ad individuare le argomentazioni giuridiche con cui il collegio arbitrale aveva risolto le questioni sottoposte al suo esame. 6. Il ricorso è inammissibile. E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi ex plurimis Cass. 6028/2007) che, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non può apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34167/2018 Numero sezionale 912/2022 Numero di raccolta generale 15940/2022 Nel caso di specie, la ricorrente, al fine di contrastare l’affermazioneData pubblicazione 18/05/2022, reiteratamente contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la stessa ricorrente nei motivi di impugnazione del lodo arbitrale, con l’apparente doglianza della violazione di legge, aveva, in realtà, richiesto una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità - come già riportato in narrativa - oltre ad aver trascritto nel proprio ricorso (in ossequio al principio di autosufficienza) i propri motivi di impugnazione del lodo arbitrale, ha, altresì, trascritto ampi stralci del lodo arbitrale, finalizzati a dimostrare che il collegio arbitrale aveva respinto le domande dell’attrice, non alla luce di argomentazioni di fatto, ma sulla base di argomentazioni giuridiche, come tali sindacabili con l’impugnativa del lodo ex art 829 comma 2° cod. proc. civ. secondo il testo previgente. Tuttavia, la ricorrente, nel far questo, ha sottoposto direttamente a questa Corte di legittimità la pronuncia arbitrale, attività, come detto, non consentita, atteso che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo. La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto svolgere le proprie censure soffermando la propria attenzione sulla motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione, e, ove avesse ritenuto che tale motivazione non fosse idonea a consentire di ricostruire l’iter logico-argomentativo della decisione degli arbitri, avrebbe dovuto dedurre l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. o addirittura censurare la natura meramente apparente della motivazione della Corte d’Appello ex art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ.. La ricorrente ha, invece, inammissibilmente sottoposto direttamente all’esame di questa Corte (attraverso gli ampi stralci trascritti) il lodo arbitrale, attività, come detto, non consentita in sede di legittimità. In ogni caso, le doglianze della ricorrente non si confrontano adeguatamente con l’iter logico argomentativo della sentenza della Corte d’Appello, essendo stata censurata solo la sua affermazione iniziale - secondo cui con l’apparente critica della violazione delle regole di diritto, la odierna ricorrente aveva, in realtà, con F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 34167/2018 Numero sezionale 912/2022 Numero di raccolta generale 15940/2022 i motivi di impugnazione del lodo arbitrale, inteso richiedere una rivalutazione di Data pubblicazione 18/05/2022 merito – ma non anche tutte le altre argomentazioni svolte con riferimento ai singoli profili (forma, oggetto e causa del contratti derivati, violazione degli artt.1226, 1227 cod. civ. e 91 c.p.p.), che non sono neppure stati oggetto di esame. 7. Il ricorso incidentale condizionato - con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 829 comma 3° c.p.c. in relazione agli artt. 1965 e 1967 cod. civ. (primo motivo), dell’art. 829 comma 3° c.p.c. in relazione agli artt. 1346 e 1367 cod. civ. (secondo motivo) – è assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale. Assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 15.000, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 22.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6