Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05831/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) Comune di Pisticci, parte civile, avverso la sentenza del 17/05/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in ordine alla parte civile Comune di Pisticci; annullamento con rinvio al giudice penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto con riguardo alla posizione degli imputati; sentiti i difensori delle parti civili: avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi degli imputati depositando comparsa conclusionale e nota spese;avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Comune di Pisticci, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi degli imputati con condanna di questi ultimi secondo comparsa conclusionale e nota spese che deposita; sentiti i difensori degli imputati: avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. In punto di fatto - e come ben sintetizzato dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione del 9 gennaio 2020 - il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dipendente-geometra in servizio presso l'ufficio tecnico del Comune di Pisticci, e quindi pubblico ufficiale, in concorso con il correo separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso l'ufficio ragioneria, in alcuni casi predisponeva, o faceva predisporre da altri, false determinazioni di liquidazione in favore della ditta del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sottoponendole alla firma del dirigente dell'ufficio tecnico e di altri dirigenti, che firmavano senza effettuare alcun controllo anche in merito alla copertura finanziaria, in virtù del rapporto di fiducia che si era instaurato; in altri casi falsificava direttamente la firma del dirigente su detti atti amministrativi, con la conseguente emissione di falsi mandati di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] che aveva la disponibilità del denaro del Comune, il cui importo veniva incassato da [OSCURATO:PERSONA] il quale poi lo divideva con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri correi.

La somma complessivamente incassata da [OSCURATO:PERSONA] ammontava a euro 836.685,35.

Tanto, con riguardo ai reati di peculato e falso di cui al capo A) della imputazione, relativo a 106 mandati di pagamento, partitamente divisi, in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Altre similari imputazioni - di cui ai capi C),D),E),F) e G) - erano ascritte al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad analoghe condotte commesse in beneficio di altri soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA], come l'originario coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale di Matera, con sentenza del 18 dicembre 2014, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tutti i reati ascrittigli, eccezion fatta per le condotte di cui al capo A) relative ai mandati di pagamento indicati con i numeri da 1 a 29, che aveva dichiarato prescritte ed ai reati di peculato di cui ai capi C) ed F), ritenuti non sussistenti al contrario dei reati di falso ex art. 476, comma secondo, cod.pen. pure contestati in tali ultime imputazioni.

Era stata, altresì, disposta, a carico degli imputati, la confisca per equivalente del prezzo del reato (ritenuto pari a 450.000 euro) e la loro condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, ivi compreso il Comune di Pisticci.

3. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 28 marzo 2019, dichiarava inammissibili per genericità gli appelli proposti dagli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. La Corte di cassazione, con la sentenza prima richiamata del 9 gennaio 2020, accogliendo i ricorsi di questi ultimi avverso la pronuncia di inammissibilità degli appelli, annullava senza rinvio la sentenza in allora impugnata ritenendo prescritte, riguardo ad entrambi gli imputati, le condotte loro contestate al capo A) come indicate ai numeri da 30 ad 87 oltre che, in relazione al solo [OSCURATO:PERSONA], i reati di cui ai capi C), E), F) e G) della imputazione.

Si disponeva, invece, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, quanto ai due imputati, in ordine alle condotte di reato di cui al capo A) indicate ai numeri da 88 a 106 ed anche, in relazione al solo [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo D, oltre che per quanto concerne la confisca e le statuizioni civili.

5. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in sede di giudizio di rinvio, assolveva [OSCURATO:PERSONA] da tutte le residue condotte di reato di cui al capo A) indicate ai numeri da 88 a 106, così non residuando alcun reato meritevole di pena, essendosi pronunciata e ribadita la declaratoria di prescrizione delle condotte di cui al capo A dal n. 31 al numero 87 e dichiarata la prescrizione anche per il reato di cui al capo D. Per quanto attiene, invece, al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello dichiarava prescritte tutte le condotte di reato di cui al capo A), ad eccezione di quelle indicate ai numeri da 99 a 105 ed a quella relativa al solo reato di falso contenuta nel numero

106. In relazione a tali ultime condotte, la Corte rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni quattro e giorni cinque di reclusione.

La Corte rideterminava anche gli importi della confisca distinguendoli in relazione alle condotte di reato ascritte agli imputati.

Infine, si dichiarava l'inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Pisticci, per l'effetto revocando le statuizioni disposte nel di lei favore e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

6. Ricorrono per cassazione gli imputati e la parte civile Comune di Pisticci, con distinti atti.

6.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla accertata responsabilità in relazione a tutte le condotte di reato dichiarate prescritte.

Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe travisato le prove testimoniali dei colleghi dell'imputato, dirigenti e capi servizio dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pisticci, a proposito della riconducibilità al ricorrente della firma apposta sui visti di congruità dei mandati di pagamento irregolari, che costoro, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, avevano negato.

Per avvalorare l'assunto, ai fgg. 7 e segg. del ricorso, si richiamano le dichiarazioni rese in dibattimento dall'architetto [OSCURATO:PERSONA], capo del settore urbanistica del Comune, bene a conoscenza della calligrafia del [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle condotte ascritte al ricorrente al capo A) ai numeri 3,12,13,14,15,1647,18,19,20 ed ai numeri 58,59,63,64,65,67,73,77,80,81,85,86, nonché alle condotte di cui ai reati sub D) e G).

Anche il teste Leone, responsabile per un breve periodo dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune, non avrebbe riconosciuto la firma del ricorrente sul visto di congruità dei mandati di pagamento riferibili ai nn. 38, 63 e 87 del capo A).

Si censura la sentenza impugnata anche per quanto attiene alla ritenuta non affidabilità della consulenza grafologica difensiva, dal momento che il consulente tecnico aveva escluso con certezza la riconducibilità al ricorrente delle firme sui visti di congruità dei mandati di pagamento, attraverso l'esame di caratteri della grafia non modificabili nel tempo, ritenendo che le firme fossero state apposte da più soggetti non identificabili nell'imputato.

Gli esiti della consulenza riscontrerebbero le dichiarazioni dei testi Marrese e Leone prima indicate.

Alla luce di questi dati, ci si duole del rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale finalizzata all'espletamento di una perizia grafologica d'ufficio.

La motivazione sarebbe illogica anche in relazione alle condotte relative ai mandati di pagamento privi del visto di congruità, posto che la teste Marrese avrebbe escluso che i mandati di pagamento potessero essere stati da lei esitati in assenza del visto.

Pertanto, i mandati irregolari di cui ai nn. 66,68,69,71,72,75,76,78,82,83,84 del capo A) e 4 del capo G) sarebbero stati manomessi all'insaputa del ricorrente e della teste Marrese in quanto privi del visto di congruità.

Peraltro, il ricorrente lavorava con altri soggetti abilitati a compiere le stesse operazioni a lui attribuite, anche in relazione all'annotazione del numero di ogni mandato di pagamento in apposito registro di facile accessibilità, come riferito dal teste Ferrara, capo servizio impianti elettrici e dal teste Carone, impiegato dell'[OSCURATO:PERSONA];2) vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto di estendere le motivazioni che l'hanno portata ad assolvere il ricorrente dalle condotte di cui al capo A) dal n. 88 al 106 anche in relazione alle altre condotte, posto che la teste [OSCURATO:PERSONA], capoufficio segreteria del Comune, avrebbe dichiarato che i mandati presentatigli dal ricorrente erano tutti regolari, mentre si appurò che non lo erano quelli presentati dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; e ciò, con riferimento al periodo precedente al dicembre del 2004, termine ultimo della condotta del ricorrente che non aveva più potuto operare illecitamente per la presenza di un dirigente più attento dei suoi predecessori.

Nel ricorso si sostiene l'estraneità del ricorrente con riferimento ai mandati n. 21, 22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,36,40,41,42,43 relativi agli anni 2001 e 2002 e l'ipotesi che egli potesse essere stato tratto a sua volta in inganno dai veri responsabili ed, in particolare, dal [OSCURATO:PERSONA] (fg. 24 del ricorso).

Anche il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che le pratiche portate alla sua firma dall'imputato erano regolari, mentre ne disconosceva altre (n. 44,45,47,48 del capo A, n. 1 del capo F) e n. 2 del capo G).

Nello stesso senso della regolarità delle pratiche portate dal [OSCURATO:PERSONA] anche le dichiarazioni dell'ing. [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva, consistente in una perizia grafologica sulle firme apposte sui visti di congruità ed esecuzione dei lavori; 4) vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del concorso nei reati da parte del ricorrente, posto che sarebbe mancata la prova di una sua collaborazione con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] o di spartizioni di danaro o di sospette capienze patrimoniali dell'imputato; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla appartenenza all'imputato dei beni confiscati, trattandosi di immobili intestati ai suoi figli, in loro possesso ancor prima che venissero loro donati dal ricorrente come provato per via documentale.

La Corte avrebbe apoditticamente affermato la natura fittizia della donazione senza confrontarsi con le ragioni difensive ricordate ai fgg. 33-35 del ricorso; 6) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato la circostanza che i beni immobili oggetto di confisca erano stati donati ai figli del ricorrente non solo da lui ma anche dalla moglie che ne era comproprietaria, sicché quantomeno la metà appartenente al coniuge del ricorrente, soggetto estraneo alla vicenda processuale, non avrebbe potuto essere oggetto di ablazione; 7) violazione di legge per avere la Corte ritenuto la sussistenza dei vari reati di peculato anziché qualificare tali condotte come ipotesi di truffa, posto che tanto il ricorrente guanto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero mai avuto la disponibilità materiale o giuridica del denaro di cui ai mandati di pagamento, così da doversi servire di artifici falsificatori per ottenere il loro scopo.

In questo senso si sarebbe orientata, nei limiti della delibazione sulla ammissibilità degli appelli, anche la Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio.

6.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto la sussistenza dei vari reati di peculato anziché qualificare tali condotte come ipotesi di truffa, per ragioni sovrapponibili a quelle esposte nel settimo motivo di ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed anche tenuto conto della necessità dei correi di servirsi del [OSCURATO:PERSONA] per commettere i reati.

L'emissione dei mandati di pagamento, anche in ragione della loro numerazione, erano appannaggio solo del dirigente dell'ufficio.

Non sarebbero emerse combutte del ricorrente con i correi, avendo egli effettuato i lavori per i quali era stato pagato ed anche altri di natura privata in favore di [OSCURATO:PERSONA]; 2) vizio della motivazione per non avere la Corte escluso la responsabilità del ricorrente in relazione a tutte le ipotesi nelle quali egli aveva disconosciuto la propria firma per l'incasso dei mandati di pagamento, avendo egli ammesso di aver firmato molti di essi.

Il reato di peculato, inoltre, si sarebbe perfezionato senza il contributo del ricorrente, essendosi egli limitato alla sola riscossione dei mandati di pagamento, fase successiva alla già avvenuta interversione del possesso ed alla consumazione del delitto.

La sentenza non sarebbe adeguatamente motivata anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, tenuto conto del ruolo del ricorrente rispetto a quello ben più grave dei suoi correi.

Sarebbe immotivato, inoltre, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod.pen., giustificata dalla presentazione spontanea del ricorrente ai carabinieri e dalla richiesta di essere sentito.

Infine, non sarebbe sussistente l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod.pen., non avendo i coimputati del ricorrente firmato alcun mandato di pagamento, sicché non avrebbero attestato alcunché ed i mandati sarebbero stati emessi da un pubblico ufficiale non autorizzato; 3) vizio della motivazione in ordine al calcolo aritmetico della pena, la quale risulta superiore a quanto indicato in motivazione in relazione ai vari passaggi necessari per giungere alla sua quantificazione finale.

6.3. Il Comune di Pisticci, parte civile, deduce:1) violazione di legge per avere la Corte dichiarato l'inammissibilità della costituzione di parte civile in relazione al fatto che la firma apposta dal Sindaco del Comune di Pisticci in calce alla procura speciale a suo tempo rilasciata non recasse l'autentica del difensore.

La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la firma del difensore e procuratore speciale nel corpo dell'atto di costituzione di parte civile, assolveva alla duplice funzione di autenticazione della sottoscrizione del danneggiato e di sottoscrizione del difensore ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; 2) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che la mancata autenticazione del difensore della firma del soggetto danneggiato posta in calce alla procura speciale costituisse una mera irregolarità non idonea a determinare la nullità della procura ad litem e, per essa, l'inammissibilità della costituzione di parte civile, anche tenuto conto che non era mai stata sollevata alcuna questione volta a mettere in dubbio l'autenticità della firma del sindaco del Comune di Pisticci; 3) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto non necessaria l'autenticazione della firma del danneggiato da parte del difensore, posto che si trattava di un ente pubblico e la procura speciale era firmata dal sindaco del Comune, soggetto a cui l'ordinamento riconosce direttamente il potere di autentica della sottoscrizione di atti per i quali è prevista tale formalità, ex art. 39 della norme di attuazione al codice di rito; 4) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che il termine preclusivo per la costituzione di parte civile fosse costituito dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, non ancora avvenuta nel momento in cui è stata decisa la questione sulla ammissione della parte al processo con l'eliminazione della irregolarità in una udienza successiva a quella nella quale era stata sollevata l'eccezione da parte degli imputati.

La ricorrente, trattandosi di questione sulla quale vi è contrasto giurisprudenziale, sollecita una eventuale rimessione alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Tutti i reati ascritti al ricorrente sono stati dichiarati prescritti nei gradi di giudizio precedenti, alcune condotte delittuose contestate al capo A) fin dal primo grado (quelle relative ai mandati di pagamento dai numeri 1 a 29), altre nelle statuizioni successive, sia di merito che di legittimità.

Stante la condanna del ricorrente al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili "private" (trattandosi di funzionari del Comune di Pisticci) - che non ha subito modifiche nei gradi di merito - la sentenza impugnata si è ampiamente soffermata, sia pure ai soli effetti civili ed ai fini della confisca, sugli elementi di prova ritenuti idonei ad integrare la responsabilità del ricorrente, decidendo in senso conforme a quanto statuito dal Tribunale tranne che per le condotte di peculato e falso indicate al capo A) e relative ai mandati di pagamento dai numeri 88 a 106, in ordine alle quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione del ricorrente per non avere commesso il fatto. 1,1.

Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'accertamento sostanziale della responsabilità, il ricorrente pretenderebbe una nuova ed in questa sede impossibile rivalutazione di alcune prove testimoniali, sostenendo che i giudici di merito le avrebbero travisate.

Vi è da osservare, in primo luogo, che in ricorso si sorvola su alcuni elementi di prova che, prima il Tribunale e poi la Corte di appello, hanno ritenuto decisivi in danno dell'imputato.

Essi sono costituiti: dalla circostanza che tutti i numerosissimi mandati di pagamento irregolari indicati nelle imputazioni (oltre 110) erano riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pisticci ed, in particolare, a quelle competenze del [OSCURATO:PERSONA] cui era adibito il ricorrente (lavori di manutenzione delle strade e delle opere pubbliche fino ad un certo importo e lavori di manutenzione di edifici scolastici gravanti finanziariamente sul servizio Segreteria).

L'imputato, nei relativi procedimenti, aveva il compito di verificare che i lavori fossero eseguiti a regola d'arte, apponendo all'esito di tale accertamento il visto di congruità sulle fatture esibite dalle imprese affidatarie e preparava materialmente le determine di liquidazione, poi sottoposte per la firma al dirigente o al caposervizio competenti e curate dal punto di vista dell'accertamento della copertura finanziaria e di altri adempimenti dal coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], che ha definito la sua posizione con l'applicazione della pena e sulla cui responsabilità non vi è discussione quale soggetto addetto al [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare alla gestione della contabilità del Comune; dalla circostanza che i mandati di pagamento riguardavano lavori effettuati sempre da determinati beneficiari ed, in particolare, dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato al dibattimento che il suo referente presso il Comune di Pisticci era proprio il [OSCURATO:PERSONA]; dalla circostanza che tra i due odierni ricorrenti vi fosse un rapporto di amicizia personale, tanto che l'imprenditore era stato invitato al matrimonio del figlio del [OSCURATO:PERSONA];dalla circostanza che in un file in uso al ricorrente erano state ritrovate fatture integralmente compilate (che avrebbero dovuto essere in possesso delle imprese) identiche a quelle irregolari; dalla circostanza che, dopo l'emersione dei fatti illeciti, [OSCURATO:PERSONA] fu sorpreso da una collega, [OSCURATO:PERSONA], seduto nella sua postazione ed intento a cancellare alcuni files contenuti nel computer di costei che precedentemente era stato in possesso dello stesso imputato; in particolare, la teste aveva riferito che l'intrusione di quest'ultimo aveva avuto ad oggetto un file di una delle imprese beneficiarie dei mandati di pagamento falsi.

Inoltre, l'imputato, dopo qualche tempo, aveva chiesto nuovamente alla collega di poter accedere al suo computer per cancellare dei dati (fg.216 della sentenza del Tribunale).

In secondo luogo, dall'esame della sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, non risulta affatto smentita, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, la circostanza che alcuni funzionari, anche costituitisi al processo quali parti civili, avessero riconosciuto la grafia del ricorrente in alcune sigle apposte sui visti di congruità delle fatture, così come affermato dalla Corte di appello.

Proprio la teste citata in ricorso, [OSCURATO:PERSONA], parte civile, aveva riconosciuto la grafia del [OSCURATO:PERSONA] in alcune sigle relative a molteplici pratiche irregolari (fg. 166 della sentenza del Tribunale).

Lo stesso dicasi per i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fgg.168-174 della sentenza di primo grado).

La complessiva ricostruzione dei fatti di causa ha permesso di stabilire che non sempre nelle pratiche incriminate erano presenti i visti di congruità che avrebbe dovuto predisporre [OSCURATO:PERSONA] e che le irregolarità riscontrate potevano di volta in volta essere differenti, alcune attenendo alla mancanza di documentazione tecnica illustrativa delle prestazioni correlate alle fatture medesime, alla omessa annotazione nel registro in uso all'ufficio che le aveva adottate, all'assenza del protocollo di arrivo delle fatture, alla firma apocrifa del dirigente.

Tuttavia, a fronte dei dati prima segnalati e non indicati in ricorso, il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto che il ricorrente avesse concorso alla formazione delle pratiche irregolari in quanto sempre ad esse addetto nei termini prima descritti.

Per il che, il motivo di ricorso si rivela anche generico nell'aver fatto riferimento a questa o quella testimonianza o a questa o a quella pratica, senza indicare adeguatamente a quali "categorie" di irregolarità andavano a riferirsi, perdendo di vista l'insieme degli elementi a carico dell'imputato, il grandissimo numero di pratiche irregolari aventi analoga eziologia e, comunque, la singola attribuzione di ogni pratica irregolare alle competenze del ricorrente (e non di possibili altri soggetti come si ventila in ricorso) nei termini indicati nella lunga elencazione del Tribunale, al di là delle formali e variegate anomalie di volta in volta presenti in ciascuna di esse.

Sempre in relazione al primo motivo, risulta immune da vizi logico-giuridici la decisione del Tribunale e della Corte di appello di non ritenere efficaci ad elidere la responsabilità del ricorrente le conclusioni della consulenza tecnica difensiva di natura grafologica.

Ciò, sia per la indicata convergenza di tutti gli elementi di prova prima sintetizzati e messi in luce da entrambe le sentenze di merito in modo conforme, sia perché la Corte di appello, a fg. 28 della sentenza impugnata, ha sottolineato che la valutazione grafologica presentava in sé delle incertezze, tanto per il fatto di essere stata effettuata su sole sigle e non su scritti od anche firme estese, quanto per il fatto che l'accertamento tecnico sulla grafia - peraltro, per sua natura, non affidato a regole scientifiche certe - fosse stato effettuato a distanza di tantissimi anni dalla apposizione delle sigle, circostanza che, come affermato dallo stesso consulente, poteva incidere sui caratteri grafici, non sempre caratterizzati da tratti immodificabili nel tempo.

Le diverse argomentazioni difensive sul punto, se si tiene conto dell'insieme di tutte le valutazioni dei giudici del Tribunale e della Corte sulle quali il ricorso ha sorvolato, rimangono relegate al merito del giudizio.

Ne consegue - e per le stesse ragioni dette a proposito della incertezza di fondo insita nell'accertamento tecnico e per la presenza di tutti gli altri elementi di prova a carico del ricorrente - come non sia passibile di alcuna censura la decisione della Corte di appello di non rinnovare l'istruzione dibattimentale al fine di effettuare una perizia grafologica sulle sigle apposte sui visti di congruità di alcune delle pratiche irregolari.

Si ricordi, in punto di diritto, che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820).

Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez, 6, n.1400 del 22/10/2014, dep.2015, PR., Rv. 261799).Ed infine, nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996).

Tanto supera ed assorbe ogni altra deduzione difensiva contenuta nel primo motivo di ricorso.

1.2. Quanto al secondo motivo, le censure del ricorrente in ordine alla sua responsabilità per le condotte di reato antecedenti al dicembre del 2004 rimangono assorbite da quanto precisato in ordine al primo motivo.

Non si rinviene, inoltre, alcuna contraddizione interna alla motivazione della Corte di appello a proposito della diversa valutazione fornita, in termini di responsabilità, riguardo alle condotte dell'imputato antecedenti a tale indicazione temporale rispetto alle condotte successive, essendo stato egli assolto per i reati di peculato e falso commessi dopo il dicembre del 2004 siccome contestati al capo A) ai numeri da 88 a

106. Infatti, la sentenza di appello ha spiegato, a fg. 32, che dal dicembre del 2004, il nuovo dirigente dell'ufficio comunale preposto al settore ove lavorava il [OSCURATO:PERSONA] e aveva esercitato, sulle pratiche di pagamento, un doveroso controllo, molto più stringente dei suoi predecessori, sicché il ricorrente - al contrario del [OSCURATO:PERSONA] che aveva continuato a delinquere con riguardo a pratiche provenienti da altro settore ammnistrativo fuori dalle competenze del [OSCURATO:PERSONA] - non avrebbe più potuto commettere le stesse condotte di reato prima dimostrate, circostanza che, come rilevato dal Tribunale (fg. 214 della sentenza di primo grado), finiva per dimostrare ulteriormente come l'imputato (oltre che il [OSCURATO:PERSONA]) facessero affidamento sulla superficialità dei controlli dei dirigenti comunali per ottenere il risultato illecito.

1.3. Con il terzo motivo si ribadisce la censura in ordine al mancato espletamento della perizia grafologica, questione già trattata e superata esaminando il primo motivo di ricorso, al quale si rinvia.

1.4. Anche il quarto motivo è assorbito dalla disamina fin qui svolta, posto che la evidenziazione del concorso del ricorrente - nei limiti già indicati temporalmente - nei reati certamente commessi dal [OSCURATO:PERSONA] fino al dicembre del 2004, discende dall'insieme delle prove a carico del [OSCURATO:PERSONA] che si sono sintetizzate analizzando il primo motivo di ricorso ed avendo la Corte ritenuto irrilevante, senza alcun vizio logico ed a fronte di tali dati processuali, l'acquisizione della prova positiva che i due coimputati si fossero spartiti i proventi illeciti ricavati attraverso la commissione dei reati, circostanza che i giudici di merito hanno dedotto dai fatti di causa con logica ineccepibile.1.5.

In ordine al quinto motivo, il ricorrente deduce argomenti generici e da relegare al merito del giudizio a proposito della confisca per equivalente, ex art. 322-ter cod.pen., dei beni immobili disposta dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello.

La sentenza impugnata si conforma alla decisione di primo grado, le cui motivazioni danno conto del fatto che tali immobili, sebbene intestati ai figli dell'imputato, dovevano ritenersi nella sua disponibilità così come richiesto dalla norma richiamata, essendo stati oggetto di trasferimento a titolo gratuito ai discendenti in epoca nella quale il ricorrente era a conoscenza del procedimento penale e, dunque, al precipuo scopo di evitare il provvedimento ablativo, a ragione temuto (fg. 229 della sentenza del Tribunale, fg. 47 della sentenza di appello).

In ogni caso, deve ricordarsi il principio di diritto, di analogica applicazione al caso in esame, secondo cui, in tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (In motivazione la Corte ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi) (Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592).

1.6. Quanto al sesto motivo, vale quanto appena affermato, fermo restando che la circostanza che gli immobili confiscati fossero intestati anche alla moglie del ricorrente - e, pertanto, almeno per metà non passibili di confisca - non risulta essere stata dedotta con i motivi di appello, nel complesso alquanto generici in ordine alle censure sulla misura reale in allora disposta.

Il ricorrente, sul punto, chiede alla Corte una impossibile verifica di tale circostanza di fatto, non portata all'attenzione del giudice di merito con l'atto di impugnazione.

1.7. E' infondato anche l'ultimo motivo.

Il ricorrente reitera una questione giuridica che ha formato oggetto di ampio esame nei gradi precedenti del processo e che attiene alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuti integrativi dei reati di peculato, i quali, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero dovuto essere sussunti nella fattispecie di truffa aggravata.

La tesi del ricorrente non può essere condivisa.

La sentenza impugnata, con valutazioni tratte dal merito del giudizio, non più rivedibile in questa sede, ha stabilito che il coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto ab origine - e, cioè, prima di ogni condotta illecita - la disponibilità giuridica del danaro del Comune di Pisticci.Ciò, in ragione delle funzioni sostanzialmente in allora esercitate, quale soggetto che, grazie all'uso del sistema informatico inerente alla contabilità dell'ente pubblico, controllava il bilancio comunale e le procedure relative alle sue movimentazioni, ivi comprese, per quel che qui interessa, quelle contestate nei capi di imputazione ed in ordine alle quali è stata accertata definitivamente la sua responsabilità.

Tale ricostruzione non è mai mutata nel corso del processo.

Infatti, la sentenza di primo grado, a fg. 207, così si era espressa: [OSCURATO:PERSONA] - "sfruttando la particolare conoscenza del software di contabilità in uso presso l'[OSCURATO:PERSONA]" - "aveva assunto in fatto e sebbene non avesse mai avuto (se non per brevi periodi, come specificato da alcuni testi) alcuna competenza a firmare mandati di pagamento e visti di conformità finanziaria, l'effettiva disponibilità giuridica del danaro e dei fondi presenti nel bilancio comunale", per questo riuscendo a "far confluire ingenti somme di danaro in favore degli imprenditori beneficiati indicati nei capi di imputazione".

La Corte di appello, che ha approfonditamente esaminato la questione ai fgg. 33 e segg. della sentenza impugnata (in particolare, per quel che attiene alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], a fg. 37), ha ribadito il suo pensiero negli stessi termini.

Detto questo, il ricorso neanche contesta il principio di diritto secondo cui, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva ravvisato la configurabilità del peculato nella condotta del presidente di una società già concessionaria per la gestione di immobili dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la fine della convenzione, si era appropriato di fondi depositati sul conto corrente relativo alla gestione degli immobili attraverso la liquidazione di alcune fatture in favore della società, eludendo la procedura di controllo e pagamento di competenza dell'ente pubblico) (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525).

Tale principio, sempre con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], era, del resto, stato già espresso dalla sentenza della Corte di cassazione emessa in sede cautelare nell'ambito di questo stesso procedimento (Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257096).

A fg. 5 della motivazione di quella statuizione, si legge, infatti: "non può che concordarsi con le conclusioni raggiunte dal giudice del riesame secondo cui la disponibilità ed il possesso non possono essere ricondotti alle nozioni civilistiche e ciò comporta che si ha disponibilità rilevante ai fini del peculato non soltanto là dove si abbia la materiale disponibilità di danaro ma anche quella giuridica.

Qualora l'agente pubblico, anche in virtù di prassi consolidate nell'organizzazione dell'ufficio, abbia adottato, nell'ambito della propria competenza, atti di disposizione di danaro pubblico, non può che ritenersi integrato il reato di pecu lato". [OSCURATO:PERSONA] "aveva la disponibilità giuridica del danaro anche se i mandati predisposti in favore dei vari imprenditori erano poi firmati dal dirigente o dal funzionario competente ad emetterli".

Il ricorso, pertanto, erra nel ritenere non integrata in capo al coimputato [OSCURATO:PERSONA] la prova che egli avesse avuto fin dall'inizio la disponibilità giuridica del danaro, circostanza che aveva aperto la strada alla sua ormai definitiva condanna per i molti reati di peculato ascrittigli, come ribadito dalla sentenza emessa da questa Corte il 14.1.2015 che aveva rigettato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione della pena nei suoi confronti.

Tanto premesso, la posizione del [OSCURATO:PERSONA] - ed anche quella del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come meglio si evidenzierà trattando della sua posizione processuale - è stata ricostruita, in ragione di quanto fin qui evidenziato, in termini di concorso nel reato proprio commesso dal [OSCURATO:PERSONA], quale contributo penalmente rilevante di soggetto estraneo alla condotta del coimputato che aveva assunto di fatto le funzioni di pubblico ufficiale, ben note al ricorrente (cfr. fg. 38 della sentenza impugnata).

A ben vedere, la Corte di appello si è mossa lungo il solco già tracciato dal Tribunale.

Infatti, a fg. 209 della sentenza di primo grado, si legge, questa volta con riferimento al [OSCURATO:PERSONA]: "l'accertata mancanza del potere di sottoscrivere determine di liquidazione e mandati di pagamento - pur laddove non intenda attribuirsi allo stesso, per le mansioni realmente svolte, la qualità di funzionario di fatto non può di per sé escludere la sua partecipazione, anche quale soggetto extraneus, alla realizzazione dei reati di falso e di peculato contestati, posto che, l'imputato medesimo è accusato di aver partecipato, con la sua fattiva collaborazione, alle condotte di falsificazione commesse dal soggetto intraneus che aveva, di fatto, la disponibilità giuridica dei fondi del bilancio comunale e cioè [OSCURATO:PERSONA]".

La qualificazione delle condotte del ricorrente nell'ambito del reato di peculato (in disparte i reati di falso) non è scalfita dalla circostanza che per raggiungere lo scopo illecito i due coimputati avessero posto in essere artifici e raggiri; in particolare, secondo le modalità delle condotte conclamate al processo, attraverso la falsificazione delle firme dei dirigenti ovvero l'induzione in errore di costoro a che firmassero mandati di pagamento non regolari, confidando, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla superficialità del controllo dei loro superiori.

L'inserzione di una modalità decettiva nella condotta illecita complessiva non consente di ritenere sussistente il reato di truffa aggravata invece di quello di peculato, poiché il discrimine è dato dalla assenza (per la truffa) o dalla presenza (per il peculato) della disponibilità originaria in capo all'agente, anche giuridica o mediata, del danaro pubblico.

Una disponibilità originaria (vale a dire precedente alla commissione degli artifici e raggiri) che, nelle particolari procedure complesse e frammentate che connotano l'agire della pubblica amministrazione, di norma non è esclusiva ma può essere parcellizzata tra più organi e, dunque, tra più persone fisiche.

Il caso in esame non fa eccezione.

E' la segmentazione dell'azione amministrativa che può determinare la necessità nell'agente di orchestrare artifici e raggiri volti a superare l'ostacolo rappresentato dal fatto che anche altri pubblici ufficiali non compiacenti posseggano una "fetta" di disponibilità, materiale o giuridica, del danaro pubblico, sicché occorre ingannarli, più o meno direttamente, affinché, tramite il loro operato, si porti a termine il procedimento amministrativo nel distorto senso auspicato dall'autore del reato proprio e dai suoi eventuali consorti estranei.

Tanto si è verificato nella specie e le conclusioni adottate dalla Corte di appello - nella piena libertà di giudizio che le era stata assegnata dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, sia nella ricostruzione del fatto che nelle sue conseguenze giuridiche (cfr. fg. 11 di quella statuizione di legittimità) - si conformano alla consolidata giurisprudenza di legittimità che qui si intende condividere.

Intanto, è la ridetta sentenza dalla Corte di cassazione emessa in sede cautelare nell'ambito di questo stesso procedimento ad esprimersi in tal senso, richiamando anche due risalenti arresti: "Questa Corte si è espressa nel senso che, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, il possesso del denaro della pubblica amministrazione può essere anche mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali qualora le norme interne dell'ente pubblico prevedano che l'atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più organi (Sez. 6, 8 novembre 1971, dep. 18 gennaio 1972, n. 139; Sez. 6, 11 gennaio 1996, dep. 4 giugno 1996, n. 5502).

E' proprio il caso delle procedure per la formazione dei titoli di spesa nel cui ambito può essere chiamato a rispondere di peculato anche il funzionario che abbia istruito la pratica che legittima l'erogazione del danaro cui è chiamato altro funzionario- dirigente della pubblica amministrazione".

Più di recente e solo per citare le sentenze più aderenti al caso in esame:Sez. 6, n. 20666 del 08/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268030: commette il delitto di peculato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che eroghi denaro pubblico di cui possa disporre attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza sottoposti da terzi a controlli meramente formali, tali da non consentire un esame approfondito del titolo di pagamento. (Fattispecie relativa a mandati di pagamento falsi, formati da impiegati comunali addetti ai servizi finanziari nella consapevolezza di non incontrare nessun effettivo ostacolo in sede di controllo da parte del pubblico ufficiale avente il potere di firma e di autorizzazione al pagamento).

Sez. 6, n. 10762 del 01/12/2018, Gambino, Rv. 272761: risponde di peculato mediante induzione in errore, ex artt. 48 - 314 cod. pen., e non di truffa aggravata, il pubblico ufficiale, preposto all'organo competente all'istruttoria della pratica ed alla predisposizione del provvedimento finale, che, inducendo in errore il consiglio di amministrazione di un ente sulla legittimità della delibera di spesa, ne ottiene l'approvazione con conseguente erogazione a taluni dipendenti di compensi di importo superiore a quello dovuto.

Sez. 6, n. 30367 del 22/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279884: integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro pubblico anche nel caso in cui, per effetto delle norme interne dell'ente che prevedono l'intervento di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, il soggetto che formalmente emette l'atto finale del procedimento non concorra nel reato per essere stato indotto in errore da coloro che si occupano della fase istruttoria. (Fattispecie relativa all'appropriazione da parte del segretario di un IPAB di somme di pertinenza dell'ente, attraverso l'emissione di mandati di pagamento in proprio favore formalmente sottoscritti dal presidente, senza che quest'ultimo esercitasse alcun reale controllo sui presupposti dell'atto dispositivo).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. E' infondato anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Quanto al primo motivo, inerente alla qualificazione giuridica dei fatti, si rinvia a quanto appena evidenziato in relazione alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di questione comune alla posizione dei due imputati, le cui ragioni sono infondate e lo sono, per [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione a quanto qui di seguito evidenziato a proposito del suo ruolo e della sua responsabilità.

2.2. E' manifestamente infondato il secondo motivo.

2.2.1. Il ricorrente, segnalando di avere comunque ammesso la paternità della grafia a proposito della riscossione di alcuni mandati di pagamento irregolari, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (fg. 28) a proposito della circostanza - già messa in luce con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] alla cui posizione, sotto questo profilo, si rinvia - che egli era stato il beneficiario "preferito" della gran parte dei mandati di pagamento falsi, alcuni dei quali neanche annotati nella contabilità della propria azienda ed inerenti a lavori per nulla documentati nella loro effettiva realizzazione.

Inoltre, nel ricorso si sorvola sulla ammissione dell'imputato di avere sempre avuto a che fare con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli appalti presso il Comune di Pisticci ed anche sulla circostanza di intrattenere con quegli un rapporto personale eccedente l'ambito lavorativo, essendo stato invitato al matrimonio del figlio del coimputato.

Si obliterano, ancora, le osservazioni della Corte a proposito della patente inverosimiglianza della versione difensiva resa al dibattimento ma non più coltivata in ricorso, secondo la quale il ricorrente non si sarebbe reso conto che gli ingenti pagamenti avvenuti negli anni, per oltre 800 mila euro, fossero relativi a lavori presso il Comune anziché a lavori privatamente svolti per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], a documentare, qui si osserva, anche il rapporto personale con quest'ultimo.

L'assunto che [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto solo "a cose fatte", e, cioè, al momento della riscossione dei mandati, è del tutto eccentrica rispetto a tutta la ricostruzione della vicenda operata dalle sentenze di merito, che hanno tratteggiato il ricorrente come un correo consapevole che aveva partecipato al confezionamento dei reati contribuendo da extraneus alla riuscita del progetto criminoso attraverso la predisposizione di false fatture per lavori non eseguiti o comunque non dimostrati a dovere.

Tanto assorbe ogni diversa argomentazione difensiva in punto di responsabilità.

2.2.2. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, del quale il ricorrente si duole sempre con il secondo motivo di ricorso, la Corte ha reputato essenziale il suo ruolo nella vicenda illecita ed ha apprezzato negativamente il suo comportamento processuale, volto a dare dei fatti una rappresentazione inverosimile smentendo precedenti affermazioni rese (fg. 40 della sentenza impugnata).

La motivazione della Corte di Appello sul punto è ampiamente esauriente, facendo espresso riferimento ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).2.2.3.

Inoltre, la Corte ha escluso che le ammissioni del ricorrente avessero il fine di elidere le conseguenze del reato e non ha rinvenuto alcun altro comportamento volto ad attenuarne le conseguenze, rimaste indenni da qualunque gesto di resipiscenza o risarcitorio.

Nel che, la corretta esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod.pen., peraltro del tutto genericamente invocata dal ricorrente.

Si deve richiamare, in proposito, il principio di diritto secondo il quale. la confessione utile ai fini dell'accertamento del reato ma priva di incidenza in ordine alla elisione o attenuazione delle sue conseguenze dannose e, quindi, dei suoi effetti non spiega rilevanza ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (riparazione del danno e ravvedimento operoso) (Sez. 5, n. 3404 del 15/12/2004, dep. 2005, Alloisio, Rv. 231412).

2.2.4. L'ulteriore censura in ordine alla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod.pen., è infondata e non tiene conto del principio di diritto, richiamato dalla Corte di appello, secondo cui, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Carta, Rv. 277092; Sez. 5, n, 9368 del 19/11/2013, dep. 2014, Budetta, Rv. 258952).

Il rilievo difensivo è, invece, eccentrico in relazione a quelle condotte di falso materiale commesse attraverso la diretta falsificazione della firma del dirigente sull'atto di fede privilegiata.

Il rigetto del ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai profili fin qui esaminati, comporta la declaratoria di prescrizione di tutti i residui reati in relazione ai quali è intervenuta condanna, l'ultimo dei quali è stato commesso, secondo l'imputazione sub capo A), 1'11 ottobre del 2006.

Al termine di prescrizione di dodici anni e sei mesi devono essere sommati i periodi di sospensione complessivamente pari ad anni due, mesi sei e giorni diciannove, per un totale di anni quindici e giorni diciannove: dunque, la prescrizione è maturata il 30 ottobre del 2021.

Rimangono assorbiti da tale rilievo i motivi di ricorso inerenti al trattamento sanzionatorio, mentre restano indenni, ex art. 578 cod.proc.pen., le statuizioni civili in allora adottate con riferimento alle parti private.

3. E' fondato il ricorso della parte civile Comune di Pisticci.Devono ricordarsi i pacifici principi di diritto secondo i quali, la sottoscrizione del difensore, apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, vale ad escludere l'inammissibilità della stessa, assolvendo alla doppia funzione di autenticazione della sottoscrizione del danneggiato e di sottoscrizione del difensore ai sensi dell'art. 78, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23013 del 14/05/2009, Messina, Rv. 244112).

Inoltre, con decisione analogicamente estendibile al caso in esame, si è stabilito in sede civile che4 la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma da parte del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi a maggior ragione nella copia notificata), costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem" perché tale nullità non è comminata dalla legge, ne' detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l'autografia della firma non autenticata (Sez.

U., civili, n. 12625 del 1998, [OSCURATO:PERSONA]).

Ne consegue, con assorbimento dei restanti motivi, che la Corte di appello non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della parte civile Comune di Pisticci sulla sola base del fatto che non era stata autenticata dal difensore, attraverso la sua sottoscrizione, la firma del danneggiato nella procura speciale, non essendo contestato che il difensore della parte civile avesse regolarmente firmato l'atto di costituzione.

Sul punto, sebbene la soluzione qui adottata tronchi in diritto ogni questione sulla ammissibilità della parte civile, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile limitatamente all'esame delle censure subordinate che la Corte di merito, a fg. 43, ha ritenuto assorbite e che necessitano di accertamenti in fatto non effettuabili in questa sede e potenzialmente refluenti sulla quantificazione del danno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i reati per i quali ha subito condanna sono estinti per prescrizione.

Rigetta nel resto il ricorso e conferma le statuizioni civili nei confronti delle parti civili private.

Annulla la sentenza impugnata quanto alla declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Pisticci e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) Comune di Pisticci, parte civile, avverso la sentenza del 17/05/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in ordine alla parte civile Comune di Pisticci; annullamento con rinvio al giudice penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto con riguardo alla posizione degli imputati; sentiti i difensori delle parti civili: avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi degli imputati depositando comparsa conclusionale e nota spese;avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Comune di Pisticci, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi degli imputati con condanna di questi ultimi secondo comparsa conclusionale e nota spese che deposita; sentiti i difensori degli imputati: avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. In punto di fatto - e come ben sintetizzato dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione del 9 gennaio 2020 - il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in qualità di dipendente-geometra in servizio presso l'ufficio tecnico del Comune di Pisticci, e quindi pubblico ufficiale, in concorso con il correo separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso l'ufficio ragioneria, in alcuni casi predisponeva, o faceva predisporre da altri, false determinazioni di liquidazione in favore della ditta del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sottoponendole alla firma del dirigente dell'ufficio tecnico e di altri dirigenti, che firmavano senza effettuare alcun controllo anche in merito alla copertura finanziaria, in virtù del rapporto di fiducia che si era instaurato; in altri casi falsificava direttamente la firma del dirigente su detti atti amministrativi, con la conseguente emissione di falsi mandati di pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] che aveva la disponibilità del denaro del Comune, il cui importo veniva incassato da [OSCURATO:PERSONA] il quale poi lo divideva con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri correi. La somma complessivamente incassata da [OSCURATO:PERSONA] ammontava a euro 836.685,35. Tanto, con riguardo ai reati di peculato e falso di cui al capo A) della imputazione, relativo a 106 mandati di pagamento, partitamente divisi, in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Altre similari imputazioni - di cui ai capi C),D),E),F) e G) - erano ascritte al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad analoghe condotte commesse in beneficio di altri soggetti diversi dal [OSCURATO:PERSONA], come l'originario coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Matera, con sentenza del 18 dicembre 2014, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tutti i reati ascrittigli, eccezion fatta per le condotte di cui al capo A) relative ai mandati di pagamento indicati con i numeri da 1 a 29, che aveva dichiarato prescritte ed ai reati di peculato di cui ai capi C) ed F), ritenuti non sussistenti al contrario dei reati di falso ex art. 476, comma secondo, cod.pen. pure contestati in tali ultime imputazioni. Era stata, altresì, disposta, a carico degli imputati, la confisca per equivalente del prezzo del reato (ritenuto pari a 450.000 euro) e la loro condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, ivi compreso il Comune di Pisticci. 3. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 28 marzo 2019, dichiarava inammissibili per genericità gli appelli proposti dagli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La Corte di cassazione, con la sentenza prima richiamata del 9 gennaio 2020, accogliendo i ricorsi di questi ultimi avverso la pronuncia di inammissibilità degli appelli, annullava senza rinvio la sentenza in allora impugnata ritenendo prescritte, riguardo ad entrambi gli imputati, le condotte loro contestate al capo A) come indicate ai numeri da 30 ad 87 oltre che, in relazione al solo [OSCURATO:PERSONA], i reati di cui ai capi C), E), F) e G) della imputazione. Si disponeva, invece, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, quanto ai due imputati, in ordine alle condotte di reato di cui al capo A) indicate ai numeri da 88 a 106 ed anche, in relazione al solo [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui al capo D, oltre che per quanto concerne la confisca e le statuizioni civili. 5. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in sede di giudizio di rinvio, assolveva [OSCURATO:PERSONA] da tutte le residue condotte di reato di cui al capo A) indicate ai numeri da 88 a 106, così non residuando alcun reato meritevole di pena, essendosi pronunciata e ribadita la declaratoria di prescrizione delle condotte di cui al capo A dal n. 31 al numero 87 e dichiarata la prescrizione anche per il reato di cui al capo D. Per quanto attiene, invece, al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello dichiarava prescritte tutte le condotte di reato di cui al capo A), ad eccezione di quelle indicate ai numeri da 99 a 105 ed a quella relativa al solo reato di falso contenuta nel numero 106. In relazione a tali ultime condotte, la Corte rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni quattro e giorni cinque di reclusione. La Corte rideterminava anche gli importi della confisca distinguendoli in relazione alle condotte di reato ascritte agli imputati. Infine, si dichiarava l'inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Pisticci, per l'effetto revocando le statuizioni disposte nel di lei favore e confermando nel resto la sentenza di primo grado. 6. Ricorrono per cassazione gli imputati e la parte civile Comune di Pisticci, con distinti atti. 6.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla accertata responsabilità in relazione a tutte le condotte di reato dichiarate prescritte. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe travisato le prove testimoniali dei colleghi dell'imputato, dirigenti e capi servizio dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pisticci, a proposito della riconducibilità al ricorrente della firma apposta sui visti di congruità dei mandati di pagamento irregolari, che costoro, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, avevano negato. Per avvalorare l'assunto, ai fgg. 7 e segg. del ricorso, si richiamano le dichiarazioni rese in dibattimento dall'architetto [OSCURATO:PERSONA], capo del settore urbanistica del Comune, bene a conoscenza della calligrafia del [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle condotte ascritte al ricorrente al capo A) ai numeri 3,12,13,14,15,1647,18,19,20 ed ai numeri 58,59,63,64,65,67,73,77,80,81,85,86, nonché alle condotte di cui ai reati sub D) e G). Anche il teste Leone, responsabile per un breve periodo dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune, non avrebbe riconosciuto la firma del ricorrente sul visto di congruità dei mandati di pagamento riferibili ai nn. 38, 63 e 87 del capo A). Si censura la sentenza impugnata anche per quanto attiene alla ritenuta non affidabilità della consulenza grafologica difensiva, dal momento che il consulente tecnico aveva escluso con certezza la riconducibilità al ricorrente delle firme sui visti di congruità dei mandati di pagamento, attraverso l'esame di caratteri della grafia non modificabili nel tempo, ritenendo che le firme fossero state apposte da più soggetti non identificabili nell'imputato. Gli esiti della consulenza riscontrerebbero le dichiarazioni dei testi Marrese e Leone prima indicate. Alla luce di questi dati, ci si duole del rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale finalizzata all'espletamento di una perizia grafologica d'ufficio. La motivazione sarebbe illogica anche in relazione alle condotte relative ai mandati di pagamento privi del visto di congruità, posto che la teste Marrese avrebbe escluso che i mandati di pagamento potessero essere stati da lei esitati in assenza del visto. Pertanto, i mandati irregolari di cui ai nn. 66,68,69,71,72,75,76,78,82,83,84 del capo A) e 4 del capo G) sarebbero stati manomessi all'insaputa del ricorrente e della teste Marrese in quanto privi del visto di congruità. Peraltro, il ricorrente lavorava con altri soggetti abilitati a compiere le stesse operazioni a lui attribuite, anche in relazione all'annotazione del numero di ogni mandato di pagamento in apposito registro di facile accessibilità, come riferito dal teste Ferrara, capo servizio impianti elettrici e dal teste Carone, impiegato dell'[OSCURATO:PERSONA];2) vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto di estendere le motivazioni che l'hanno portata ad assolvere il ricorrente dalle condotte di cui al capo A) dal n. 88 al 106 anche in relazione alle altre condotte, posto che la teste [OSCURATO:PERSONA], capoufficio segreteria del Comune, avrebbe dichiarato che i mandati presentatigli dal ricorrente erano tutti regolari, mentre si appurò che non lo erano quelli presentati dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]; e ciò, con riferimento al periodo precedente al dicembre del 2004, termine ultimo della condotta del ricorrente che non aveva più potuto operare illecitamente per la presenza di un dirigente più attento dei suoi predecessori. Nel ricorso si sostiene l'estraneità del ricorrente con riferimento ai mandati n. 21, 22,23,24,25,26,27,28,29,32,34,35,36,40,41,42,43 relativi agli anni 2001 e 2002 e l'ipotesi che egli potesse essere stato tratto a sua volta in inganno dai veri responsabili ed, in particolare, dal [OSCURATO:PERSONA] (fg. 24 del ricorso). Anche il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che le pratiche portate alla sua firma dall'imputato erano regolari, mentre ne disconosceva altre (n. 44,45,47,48 del capo A, n. 1 del capo F) e n. 2 del capo G). Nello stesso senso della regolarità delle pratiche portate dal [OSCURATO:PERSONA] anche le dichiarazioni dell'ing. [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva, consistente in una perizia grafologica sulle firme apposte sui visti di congruità ed esecuzione dei lavori; 4) vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del concorso nei reati da parte del ricorrente, posto che sarebbe mancata la prova di una sua collaborazione con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] o di spartizioni di danaro o di sospette capienze patrimoniali dell'imputato; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla appartenenza all'imputato dei beni confiscati, trattandosi di immobili intestati ai suoi figli, in loro possesso ancor prima che venissero loro donati dal ricorrente come provato per via documentale. La Corte avrebbe apoditticamente affermato la natura fittizia della donazione senza confrontarsi con le ragioni difensive ricordate ai fgg. 33-35 del ricorso; 6) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato la circostanza che i beni immobili oggetto di confisca erano stati donati ai figli del ricorrente non solo da lui ma anche dalla moglie che ne era comproprietaria, sicché quantomeno la metà appartenente al coniuge del ricorrente, soggetto estraneo alla vicenda processuale, non avrebbe potuto essere oggetto di ablazione; 7) violazione di legge per avere la Corte ritenuto la sussistenza dei vari reati di peculato anziché qualificare tali condotte come ipotesi di truffa, posto che tanto il ricorrente guanto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero mai avuto la disponibilità materiale o giuridica del denaro di cui ai mandati di pagamento, così da doversi servire di artifici falsificatori per ottenere il loro scopo. In questo senso si sarebbe orientata, nei limiti della delibazione sulla ammissibilità degli appelli, anche la Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio. 6.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto la sussistenza dei vari reati di peculato anziché qualificare tali condotte come ipotesi di truffa, per ragioni sovrapponibili a quelle esposte nel settimo motivo di ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed anche tenuto conto della necessità dei correi di servirsi del [OSCURATO:PERSONA] per commettere i reati. L'emissione dei mandati di pagamento, anche in ragione della loro numerazione, erano appannaggio solo del dirigente dell'ufficio. Non sarebbero emerse combutte del ricorrente con i correi, avendo egli effettuato i lavori per i quali era stato pagato ed anche altri di natura privata in favore di [OSCURATO:PERSONA]; 2) vizio della motivazione per non avere la Corte escluso la responsabilità del ricorrente in relazione a tutte le ipotesi nelle quali egli aveva disconosciuto la propria firma per l'incasso dei mandati di pagamento, avendo egli ammesso di aver firmato molti di essi. Il reato di peculato, inoltre, si sarebbe perfezionato senza il contributo del ricorrente, essendosi egli limitato alla sola riscossione dei mandati di pagamento, fase successiva alla già avvenuta interversione del possesso ed alla consumazione del delitto. La sentenza non sarebbe adeguatamente motivata anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, tenuto conto del ruolo del ricorrente rispetto a quello ben più grave dei suoi correi. Sarebbe immotivato, inoltre, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod.pen., giustificata dalla presentazione spontanea del ricorrente ai carabinieri e dalla richiesta di essere sentito. Infine, non sarebbe sussistente l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod.pen., non avendo i coimputati del ricorrente firmato alcun mandato di pagamento, sicché non avrebbero attestato alcunché ed i mandati sarebbero stati emessi da un pubblico ufficiale non autorizzato; 3) vizio della motivazione in ordine al calcolo aritmetico della pena, la quale risulta superiore a quanto indicato in motivazione in relazione ai vari passaggi necessari per giungere alla sua quantificazione finale. 6.3. Il Comune di Pisticci, parte civile, deduce:1) violazione di legge per avere la Corte dichiarato l'inammissibilità della costituzione di parte civile in relazione al fatto che la firma apposta dal Sindaco del Comune di Pisticci in calce alla procura speciale a suo tempo rilasciata non recasse l'autentica del difensore. La Corte non avrebbe tenuto conto del fatto che la firma del difensore e procuratore speciale nel corpo dell'atto di costituzione di parte civile, assolveva alla duplice funzione di autenticazione della sottoscrizione del danneggiato e di sottoscrizione del difensore ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; 2) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che la mancata autenticazione del difensore della firma del soggetto danneggiato posta in calce alla procura speciale costituisse una mera irregolarità non idonea a determinare la nullità della procura ad litem e, per essa, l'inammissibilità della costituzione di parte civile, anche tenuto conto che non era mai stata sollevata alcuna questione volta a mettere in dubbio l'autenticità della firma del sindaco del Comune di Pisticci; 3) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto non necessaria l'autenticazione della firma del danneggiato da parte del difensore, posto che si trattava di un ente pubblico e la procura speciale era firmata dal sindaco del Comune, soggetto a cui l'ordinamento riconosce direttamente il potere di autentica della sottoscrizione di atti per i quali è prevista tale formalità, ex art. 39 della norme di attuazione al codice di rito; 4) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che il termine preclusivo per la costituzione di parte civile fosse costituito dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, non ancora avvenuta nel momento in cui è stata decisa la questione sulla ammissione della parte al processo con l'eliminazione della irregolarità in una udienza successiva a quella nella quale era stata sollevata l'eccezione da parte degli imputati. La ricorrente, trattandosi di questione sulla quale vi è contrasto giurisprudenziale, sollecita una eventuale rimessione alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Tutti i reati ascritti al ricorrente sono stati dichiarati prescritti nei gradi di giudizio precedenti, alcune condotte delittuose contestate al capo A) fin dal primo grado (quelle relative ai mandati di pagamento dai numeri 1 a 29), altre nelle statuizioni successive, sia di merito che di legittimità. Stante la condanna del ricorrente al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili "private" (trattandosi di funzionari del Comune di Pisticci) - che non ha subito modifiche nei gradi di merito - la sentenza impugnata si è ampiamente soffermata, sia pure ai soli effetti civili ed ai fini della confisca, sugli elementi di prova ritenuti idonei ad integrare la responsabilità del ricorrente, decidendo in senso conforme a quanto statuito dal Tribunale tranne che per le condotte di peculato e falso indicate al capo A) e relative ai mandati di pagamento dai numeri 88 a 106, in ordine alle quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione del ricorrente per non avere commesso il fatto. 1,1. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'accertamento sostanziale della responsabilità, il ricorrente pretenderebbe una nuova ed in questa sede impossibile rivalutazione di alcune prove testimoniali, sostenendo che i giudici di merito le avrebbero travisate. Vi è da osservare, in primo luogo, che in ricorso si sorvola su alcuni elementi di prova che, prima il Tribunale e poi la Corte di appello, hanno ritenuto decisivi in danno dell'imputato. Essi sono costituiti: dalla circostanza che tutti i numerosissimi mandati di pagamento irregolari indicati nelle imputazioni (oltre 110) erano riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pisticci ed, in particolare, a quelle competenze del [OSCURATO:PERSONA] cui era adibito il ricorrente (lavori di manutenzione delle strade e delle opere pubbliche fino ad un certo importo e lavori di manutenzione di edifici scolastici gravanti finanziariamente sul servizio Segreteria). L'imputato, nei relativi procedimenti, aveva il compito di verificare che i lavori fossero eseguiti a regola d'arte, apponendo all'esito di tale accertamento il visto di congruità sulle fatture esibite dalle imprese affidatarie e preparava materialmente le determine di liquidazione, poi sottoposte per la firma al dirigente o al caposervizio competenti e curate dal punto di vista dell'accertamento della copertura finanziaria e di altri adempimenti dal coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA], che ha definito la sua posizione con l'applicazione della pena e sulla cui responsabilità non vi è discussione quale soggetto addetto al [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare alla gestione della contabilità del Comune; dalla circostanza che i mandati di pagamento riguardavano lavori effettuati sempre da determinati beneficiari ed, in particolare, dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato al dibattimento che il suo referente presso il Comune di Pisticci era proprio il [OSCURATO:PERSONA]; dalla circostanza che tra i due odierni ricorrenti vi fosse un rapporto di amicizia personale, tanto che l'imprenditore era stato invitato al matrimonio del figlio del [OSCURATO:PERSONA];dalla circostanza che in un file in uso al ricorrente erano state ritrovate fatture integralmente compilate (che avrebbero dovuto essere in possesso delle imprese) identiche a quelle irregolari; dalla circostanza che, dopo l'emersione dei fatti illeciti, [OSCURATO:PERSONA] fu sorpreso da una collega, [OSCURATO:PERSONA], seduto nella sua postazione ed intento a cancellare alcuni files contenuti nel computer di costei che precedentemente era stato in possesso dello stesso imputato; in particolare, la teste aveva riferito che l'intrusione di quest'ultimo aveva avuto ad oggetto un file di una delle imprese beneficiarie dei mandati di pagamento falsi. Inoltre, l'imputato, dopo qualche tempo, aveva chiesto nuovamente alla collega di poter accedere al suo computer per cancellare dei dati (fg.216 della sentenza del Tribunale). In secondo luogo, dall'esame della sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, non risulta affatto smentita, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, la circostanza che alcuni funzionari, anche costituitisi al processo quali parti civili, avessero riconosciuto la grafia del ricorrente in alcune sigle apposte sui visti di congruità delle fatture, così come affermato dalla Corte di appello. Proprio la teste citata in ricorso, [OSCURATO:PERSONA], parte civile, aveva riconosciuto la grafia del [OSCURATO:PERSONA] in alcune sigle relative a molteplici pratiche irregolari (fg. 166 della sentenza del Tribunale). Lo stesso dicasi per i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (fgg.168-174 della sentenza di primo grado). La complessiva ricostruzione dei fatti di causa ha permesso di stabilire che non sempre nelle pratiche incriminate erano presenti i visti di congruità che avrebbe dovuto predisporre [OSCURATO:PERSONA] e che le irregolarità riscontrate potevano di volta in volta essere differenti, alcune attenendo alla mancanza di documentazione tecnica illustrativa delle prestazioni correlate alle fatture medesime, alla omessa annotazione nel registro in uso all'ufficio che le aveva adottate, all'assenza del protocollo di arrivo delle fatture, alla firma apocrifa del dirigente. Tuttavia, a fronte dei dati prima segnalati e non indicati in ricorso, il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto che il ricorrente avesse concorso alla formazione delle pratiche irregolari in quanto sempre ad esse addetto nei termini prima descritti. Per il che, il motivo di ricorso si rivela anche generico nell'aver fatto riferimento a questa o quella testimonianza o a questa o a quella pratica, senza indicare adeguatamente a quali "categorie" di irregolarità andavano a riferirsi, perdendo di vista l'insieme degli elementi a carico dell'imputato, il grandissimo numero di pratiche irregolari aventi analoga eziologia e, comunque, la singola attribuzione di ogni pratica irregolare alle competenze del ricorrente (e non di possibili altri soggetti come si ventila in ricorso) nei termini indicati nella lunga elencazione del Tribunale, al di là delle formali e variegate anomalie di volta in volta presenti in ciascuna di esse. Sempre in relazione al primo motivo, risulta immune da vizi logico-giuridici la decisione del Tribunale e della Corte di appello di non ritenere efficaci ad elidere la responsabilità del ricorrente le conclusioni della consulenza tecnica difensiva di natura grafologica. Ciò, sia per la indicata convergenza di tutti gli elementi di prova prima sintetizzati e messi in luce da entrambe le sentenze di merito in modo conforme, sia perché la Corte di appello, a fg. 28 della sentenza impugnata, ha sottolineato che la valutazione grafologica presentava in sé delle incertezze, tanto per il fatto di essere stata effettuata su sole sigle e non su scritti od anche firme estese, quanto per il fatto che l'accertamento tecnico sulla grafia - peraltro, per sua natura, non affidato a regole scientifiche certe - fosse stato effettuato a distanza di tantissimi anni dalla apposizione delle sigle, circostanza che, come affermato dallo stesso consulente, poteva incidere sui caratteri grafici, non sempre caratterizzati da tratti immodificabili nel tempo. Le diverse argomentazioni difensive sul punto, se si tiene conto dell'insieme di tutte le valutazioni dei giudici del Tribunale e della Corte sulle quali il ricorso ha sorvolato, rimangono relegate al merito del giudizio. Ne consegue - e per le stesse ragioni dette a proposito della incertezza di fondo insita nell'accertamento tecnico e per la presenza di tutti gli altri elementi di prova a carico del ricorrente - come non sia passibile di alcuna censura la decisione della Corte di appello di non rinnovare l'istruzione dibattimentale al fine di effettuare una perizia grafologica sulle sigle apposte sui visti di congruità di alcune delle pratiche irregolari. Si ricordi, in punto di diritto, che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Rv. 266820). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez, 6, n.1400 del 22/10/2014, dep.2015, PR., Rv. 261799).Ed infine, nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996). Tanto supera ed assorbe ogni altra deduzione difensiva contenuta nel primo motivo di ricorso. 1.2. Quanto al secondo motivo, le censure del ricorrente in ordine alla sua responsabilità per le condotte di reato antecedenti al dicembre del 2004 rimangono assorbite da quanto precisato in ordine al primo motivo. Non si rinviene, inoltre, alcuna contraddizione interna alla motivazione della Corte di appello a proposito della diversa valutazione fornita, in termini di responsabilità, riguardo alle condotte dell'imputato antecedenti a tale indicazione temporale rispetto alle condotte successive, essendo stato egli assolto per i reati di peculato e falso commessi dopo il dicembre del 2004 siccome contestati al capo A) ai numeri da 88 a 106. Infatti, la sentenza di appello ha spiegato, a fg. 32, che dal dicembre del 2004, il nuovo dirigente dell'ufficio comunale preposto al settore ove lavorava il [OSCURATO:PERSONA] e aveva esercitato, sulle pratiche di pagamento, un doveroso controllo, molto più stringente dei suoi predecessori, sicché il ricorrente - al contrario del [OSCURATO:PERSONA] che aveva continuato a delinquere con riguardo a pratiche provenienti da altro settore ammnistrativo fuori dalle competenze del [OSCURATO:PERSONA] - non avrebbe più potuto commettere le stesse condotte di reato prima dimostrate, circostanza che, come rilevato dal Tribunale (fg. 214 della sentenza di primo grado), finiva per dimostrare ulteriormente come l'imputato (oltre che il [OSCURATO:PERSONA]) facessero affidamento sulla superficialità dei controlli dei dirigenti comunali per ottenere il risultato illecito. 1.3. Con il terzo motivo si ribadisce la censura in ordine al mancato espletamento della perizia grafologica, questione già trattata e superata esaminando il primo motivo di ricorso, al quale si rinvia. 1.4. Anche il quarto motivo è assorbito dalla disamina fin qui svolta, posto che la evidenziazione del concorso del ricorrente - nei limiti già indicati temporalmente - nei reati certamente commessi dal [OSCURATO:PERSONA] fino al dicembre del 2004, discende dall'insieme delle prove a carico del [OSCURATO:PERSONA] che si sono sintetizzate analizzando il primo motivo di ricorso ed avendo la Corte ritenuto irrilevante, senza alcun vizio logico ed a fronte di tali dati processuali, l'acquisizione della prova positiva che i due coimputati si fossero spartiti i proventi illeciti ricavati attraverso la commissione dei reati, circostanza che i giudici di merito hanno dedotto dai fatti di causa con logica ineccepibile.1.5. In ordine al quinto motivo, il ricorrente deduce argomenti generici e da relegare al merito del giudizio a proposito della confisca per equivalente, ex art. 322-ter cod.pen., dei beni immobili disposta dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello. La sentenza impugnata si conforma alla decisione di primo grado, le cui motivazioni danno conto del fatto che tali immobili, sebbene intestati ai figli dell'imputato, dovevano ritenersi nella sua disponibilità così come richiesto dalla norma richiamata, essendo stati oggetto di trasferimento a titolo gratuito ai discendenti in epoca nella quale il ricorrente era a conoscenza del procedimento penale e, dunque, al precipuo scopo di evitare il provvedimento ablativo, a ragione temuto (fg. 229 della sentenza del Tribunale, fg. 47 della sentenza di appello). In ogni caso, deve ricordarsi il principio di diritto, di analogica applicazione al caso in esame, secondo cui, in tema di confisca allargata ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), l'imputato nei cui confronti si proceda per uno dei titoli di reato contemplati dalla norma non ha interesse a proporre impugnazione in ordine al provvedimento ablatorio caduto su beni intestati a terzi, ancorché considerati nella sua disponibilità indiretta, poiché, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione (In motivazione la Corte ha precisato che è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi) (Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592). 1.6. Quanto al sesto motivo, vale quanto appena affermato, fermo restando che la circostanza che gli immobili confiscati fossero intestati anche alla moglie del ricorrente - e, pertanto, almeno per metà non passibili di confisca - non risulta essere stata dedotta con i motivi di appello, nel complesso alquanto generici in ordine alle censure sulla misura reale in allora disposta. Il ricorrente, sul punto, chiede alla Corte una impossibile verifica di tale circostanza di fatto, non portata all'attenzione del giudice di merito con l'atto di impugnazione. 1.7. E' infondato anche l'ultimo motivo. Il ricorrente reitera una questione giuridica che ha formato oggetto di ampio esame nei gradi precedenti del processo e che attiene alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuti integrativi dei reati di peculato, i quali, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero dovuto essere sussunti nella fattispecie di truffa aggravata. La tesi del ricorrente non può essere condivisa. La sentenza impugnata, con valutazioni tratte dal merito del giudizio, non più rivedibile in questa sede, ha stabilito che il coimputato separatamente giudicato [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto ab origine - e, cioè, prima di ogni condotta illecita - la disponibilità giuridica del danaro del Comune di Pisticci.Ciò, in ragione delle funzioni sostanzialmente in allora esercitate, quale soggetto che, grazie all'uso del sistema informatico inerente alla contabilità dell'ente pubblico, controllava il bilancio comunale e le procedure relative alle sue movimentazioni, ivi comprese, per quel che qui interessa, quelle contestate nei capi di imputazione ed in ordine alle quali è stata accertata definitivamente la sua responsabilità. Tale ricostruzione non è mai mutata nel corso del processo. Infatti, la sentenza di primo grado, a fg. 207, così si era espressa: [OSCURATO:PERSONA] - "sfruttando la particolare conoscenza del software di contabilità in uso presso l'[OSCURATO:PERSONA]" - "aveva assunto in fatto e sebbene non avesse mai avuto (se non per brevi periodi, come specificato da alcuni testi) alcuna competenza a firmare mandati di pagamento e visti di conformità finanziaria, l'effettiva disponibilità giuridica del danaro e dei fondi presenti nel bilancio comunale", per questo riuscendo a "far confluire ingenti somme di danaro in favore degli imprenditori beneficiati indicati nei capi di imputazione". La Corte di appello, che ha approfonditamente esaminato la questione ai fgg. 33 e segg. della sentenza impugnata (in particolare, per quel che attiene alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], a fg. 37), ha ribadito il suo pensiero negli stessi termini. Detto questo, il ricorso neanche contesta il principio di diritto secondo cui, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva ravvisato la configurabilità del peculato nella condotta del presidente di una società già concessionaria per la gestione di immobili dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo la fine della convenzione, si era appropriato di fondi depositati sul conto corrente relativo alla gestione degli immobili attraverso la liquidazione di alcune fatture in favore della società, eludendo la procedura di controllo e pagamento di competenza dell'ente pubblico) (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525). Tale principio, sempre con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], era, del resto, stato già espresso dalla sentenza della Corte di cassazione emessa in sede cautelare nell'ambito di questo stesso procedimento (Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257096). A fg. 5 della motivazione di quella statuizione, si legge, infatti: "non può che concordarsi con le conclusioni raggiunte dal giudice del riesame secondo cui la disponibilità ed il possesso non possono essere ricondotti alle nozioni civilistiche e ciò comporta che si ha disponibilità rilevante ai fini del peculato non soltanto là dove si abbia la materiale disponibilità di danaro ma anche quella giuridica. Qualora l'agente pubblico, anche in virtù di prassi consolidate nell'organizzazione dell'ufficio, abbia adottato, nell'ambito della propria competenza, atti di disposizione di danaro pubblico, non può che ritenersi integrato il reato di pecu lato". [OSCURATO:PERSONA] "aveva la disponibilità giuridica del danaro anche se i mandati predisposti in favore dei vari imprenditori erano poi firmati dal dirigente o dal funzionario competente ad emetterli". Il ricorso, pertanto, erra nel ritenere non integrata in capo al coimputato [OSCURATO:PERSONA] la prova che egli avesse avuto fin dall'inizio la disponibilità giuridica del danaro, circostanza che aveva aperto la strada alla sua ormai definitiva condanna per i molti reati di peculato ascrittigli, come ribadito dalla sentenza emessa da questa Corte il 14.1.2015 che aveva rigettato il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di applicazione della pena nei suoi confronti. Tanto premesso, la posizione del [OSCURATO:PERSONA] - ed anche quella del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], come meglio si evidenzierà trattando della sua posizione processuale - è stata ricostruita, in ragione di quanto fin qui evidenziato, in termini di concorso nel reato proprio commesso dal [OSCURATO:PERSONA], quale contributo penalmente rilevante di soggetto estraneo alla condotta del coimputato che aveva assunto di fatto le funzioni di pubblico ufficiale, ben note al ricorrente (cfr. fg. 38 della sentenza impugnata). A ben vedere, la Corte di appello si è mossa lungo il solco già tracciato dal Tribunale. Infatti, a fg. 209 della sentenza di primo grado, si legge, questa volta con riferimento al [OSCURATO:PERSONA]: "l'accertata mancanza del potere di sottoscrivere determine di liquidazione e mandati di pagamento - pur laddove non intenda attribuirsi allo stesso, per le mansioni realmente svolte, la qualità di funzionario di fatto non può di per sé escludere la sua partecipazione, anche quale soggetto extraneus, alla realizzazione dei reati di falso e di peculato contestati, posto che, l'imputato medesimo è accusato di aver partecipato, con la sua fattiva collaborazione, alle condotte di falsificazione commesse dal soggetto intraneus che aveva, di fatto, la disponibilità giuridica dei fondi del bilancio comunale e cioè [OSCURATO:PERSONA]". La qualificazione delle condotte del ricorrente nell'ambito del reato di peculato (in disparte i reati di falso) non è scalfita dalla circostanza che per raggiungere lo scopo illecito i due coimputati avessero posto in essere artifici e raggiri; in particolare, secondo le modalità delle condotte conclamate al processo, attraverso la falsificazione delle firme dei dirigenti ovvero l'induzione in errore di costoro a che firmassero mandati di pagamento non regolari, confidando, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla superficialità del controllo dei loro superiori. L'inserzione di una modalità decettiva nella condotta illecita complessiva non consente di ritenere sussistente il reato di truffa aggravata invece di quello di peculato, poiché il discrimine è dato dalla assenza (per la truffa) o dalla presenza (per il peculato) della disponibilità originaria in capo all'agente, anche giuridica o mediata, del danaro pubblico. Una disponibilità originaria (vale a dire precedente alla commissione degli artifici e raggiri) che, nelle particolari procedure complesse e frammentate che connotano l'agire della pubblica amministrazione, di norma non è esclusiva ma può essere parcellizzata tra più organi e, dunque, tra più persone fisiche. Il caso in esame non fa eccezione. E' la segmentazione dell'azione amministrativa che può determinare la necessità nell'agente di orchestrare artifici e raggiri volti a superare l'ostacolo rappresentato dal fatto che anche altri pubblici ufficiali non compiacenti posseggano una "fetta" di disponibilità, materiale o giuridica, del danaro pubblico, sicché occorre ingannarli, più o meno direttamente, affinché, tramite il loro operato, si porti a termine il procedimento amministrativo nel distorto senso auspicato dall'autore del reato proprio e dai suoi eventuali consorti estranei. Tanto si è verificato nella specie e le conclusioni adottate dalla Corte di appello - nella piena libertà di giudizio che le era stata assegnata dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, sia nella ricostruzione del fatto che nelle sue conseguenze giuridiche (cfr. fg. 11 di quella statuizione di legittimità) - si conformano alla consolidata giurisprudenza di legittimità che qui si intende condividere. Intanto, è la ridetta sentenza dalla Corte di cassazione emessa in sede cautelare nell'ambito di questo stesso procedimento ad esprimersi in tal senso, richiamando anche due risalenti arresti: "Questa Corte si è espressa nel senso che, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, il possesso del denaro della pubblica amministrazione può essere anche mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali qualora le norme interne dell'ente pubblico prevedano che l'atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più organi (Sez. 6, 8 novembre 1971, dep. 18 gennaio 1972, n. 139; Sez. 6, 11 gennaio 1996, dep. 4 giugno 1996, n. 5502). E' proprio il caso delle procedure per la formazione dei titoli di spesa nel cui ambito può essere chiamato a rispondere di peculato anche il funzionario che abbia istruito la pratica che legittima l'erogazione del danaro cui è chiamato altro funzionario- dirigente della pubblica amministrazione". Più di recente e solo per citare le sentenze più aderenti al caso in esame:Sez. 6, n. 20666 del 08/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268030: commette il delitto di peculato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che eroghi denaro pubblico di cui possa disporre attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza sottoposti da terzi a controlli meramente formali, tali da non consentire un esame approfondito del titolo di pagamento. (Fattispecie relativa a mandati di pagamento falsi, formati da impiegati comunali addetti ai servizi finanziari nella consapevolezza di non incontrare nessun effettivo ostacolo in sede di controllo da parte del pubblico ufficiale avente il potere di firma e di autorizzazione al pagamento). Sez. 6, n. 10762 del 01/12/2018, Gambino, Rv. 272761: risponde di peculato mediante induzione in errore, ex artt. 48 - 314 cod. pen., e non di truffa aggravata, il pubblico ufficiale, preposto all'organo competente all'istruttoria della pratica ed alla predisposizione del provvedimento finale, che, inducendo in errore il consiglio di amministrazione di un ente sulla legittimità della delibera di spesa, ne ottiene l'approvazione con conseguente erogazione a taluni dipendenti di compensi di importo superiore a quello dovuto. Sez. 6, n. 30367 del 22/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279884: integra il delitto di peculato e non quello di truffa aggravata la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro pubblico anche nel caso in cui, per effetto delle norme interne dell'ente che prevedono l'intervento di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, il soggetto che formalmente emette l'atto finale del procedimento non concorra nel reato per essere stato indotto in errore da coloro che si occupano della fase istruttoria. (Fattispecie relativa all'appropriazione da parte del segretario di un IPAB di somme di pertinenza dell'ente, attraverso l'emissione di mandati di pagamento in proprio favore formalmente sottoscritti dal presidente, senza che quest'ultimo esercitasse alcun reale controllo sui presupposti dell'atto dispositivo). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. E' infondato anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Quanto al primo motivo, inerente alla qualificazione giuridica dei fatti, si rinvia a quanto appena evidenziato in relazione alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di questione comune alla posizione dei due imputati, le cui ragioni sono infondate e lo sono, per [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione a quanto qui di seguito evidenziato a proposito del suo ruolo e della sua responsabilità. 2.2. E' manifestamente infondato il secondo motivo. 2.2.1. Il ricorrente, segnalando di avere comunque ammesso la paternità della grafia a proposito della riscossione di alcuni mandati di pagamento irregolari, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (fg. 28) a proposito della circostanza - già messa in luce con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] alla cui posizione, sotto questo profilo, si rinvia - che egli era stato il beneficiario "preferito" della gran parte dei mandati di pagamento falsi, alcuni dei quali neanche annotati nella contabilità della propria azienda ed inerenti a lavori per nulla documentati nella loro effettiva realizzazione. Inoltre, nel ricorso si sorvola sulla ammissione dell'imputato di avere sempre avuto a che fare con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli appalti presso il Comune di Pisticci ed anche sulla circostanza di intrattenere con quegli un rapporto personale eccedente l'ambito lavorativo, essendo stato invitato al matrimonio del figlio del coimputato. Si obliterano, ancora, le osservazioni della Corte a proposito della patente inverosimiglianza della versione difensiva resa al dibattimento ma non più coltivata in ricorso, secondo la quale il ricorrente non si sarebbe reso conto che gli ingenti pagamenti avvenuti negli anni, per oltre 800 mila euro, fossero relativi a lavori presso il Comune anziché a lavori privatamente svolti per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], a documentare, qui si osserva, anche il rapporto personale con quest'ultimo. L'assunto che [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto solo "a cose fatte", e, cioè, al momento della riscossione dei mandati, è del tutto eccentrica rispetto a tutta la ricostruzione della vicenda operata dalle sentenze di merito, che hanno tratteggiato il ricorrente come un correo consapevole che aveva partecipato al confezionamento dei reati contribuendo da extraneus alla riuscita del progetto criminoso attraverso la predisposizione di false fatture per lavori non eseguiti o comunque non dimostrati a dovere. Tanto assorbe ogni diversa argomentazione difensiva in punto di responsabilità. 2.2.2. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, del quale il ricorrente si duole sempre con il secondo motivo di ricorso, la Corte ha reputato essenziale il suo ruolo nella vicenda illecita ed ha apprezzato negativamente il suo comportamento processuale, volto a dare dei fatti una rappresentazione inverosimile smentendo precedenti affermazioni rese (fg. 40 della sentenza impugnata). La motivazione della Corte di Appello sul punto è ampiamente esauriente, facendo espresso riferimento ad alcuni parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).2.2.3. Inoltre, la Corte ha escluso che le ammissioni del ricorrente avessero il fine di elidere le conseguenze del reato e non ha rinvenuto alcun altro comportamento volto ad attenuarne le conseguenze, rimaste indenni da qualunque gesto di resipiscenza o risarcitorio. Nel che, la corretta esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod.pen., peraltro del tutto genericamente invocata dal ricorrente. Si deve richiamare, in proposito, il principio di diritto secondo il quale. la confessione utile ai fini dell'accertamento del reato ma priva di incidenza in ordine alla elisione o attenuazione delle sue conseguenze dannose e, quindi, dei suoi effetti non spiega rilevanza ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. (riparazione del danno e ravvedimento operoso) (Sez. 5, n. 3404 del 15/12/2004, dep. 2005, Alloisio, Rv. 231412). 2.2.4. L'ulteriore censura in ordine alla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod.pen., è infondata e non tiene conto del principio di diritto, richiamato dalla Corte di appello, secondo cui, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019, Carta, Rv. 277092; Sez. 5, n, 9368 del 19/11/2013, dep. 2014, Budetta, Rv. 258952). Il rilievo difensivo è, invece, eccentrico in relazione a quelle condotte di falso materiale commesse attraverso la diretta falsificazione della firma del dirigente sull'atto di fede privilegiata. Il rigetto del ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai profili fin qui esaminati, comporta la declaratoria di prescrizione di tutti i residui reati in relazione ai quali è intervenuta condanna, l'ultimo dei quali è stato commesso, secondo l'imputazione sub capo A), 1'11 ottobre del 2006. Al termine di prescrizione di dodici anni e sei mesi devono essere sommati i periodi di sospensione complessivamente pari ad anni due, mesi sei e giorni diciannove, per un totale di anni quindici e giorni diciannove: dunque, la prescrizione è maturata il 30 ottobre del 2021. Rimangono assorbiti da tale rilievo i motivi di ricorso inerenti al trattamento sanzionatorio, mentre restano indenni, ex art. 578 cod.proc.pen., le statuizioni civili in allora adottate con riferimento alle parti private. 3. E' fondato il ricorso della parte civile Comune di Pisticci.Devono ricordarsi i pacifici principi di diritto secondo i quali, la sottoscrizione del difensore, apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, vale ad escludere l'inammissibilità della stessa, assolvendo alla doppia funzione di autenticazione della sottoscrizione del danneggiato e di sottoscrizione del difensore ai sensi dell'art. 78, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23013 del 14/05/2009, Messina, Rv. 244112). Inoltre, con decisione analogicamente estendibile al caso in esame, si è stabilito in sede civile che4 la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma da parte del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi a maggior ragione nella copia notificata), costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem" perché tale nullità non è comminata dalla legge, ne' detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l'autografia della firma non autenticata (Sez. U., civili, n. 12625 del 1998, [OSCURATO:PERSONA]). Ne consegue, con assorbimento dei restanti motivi, che la Corte di appello non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della parte civile Comune di Pisticci sulla sola base del fatto che non era stata autenticata dal difensore, attraverso la sua sottoscrizione, la firma del danneggiato nella procura speciale, non essendo contestato che il difensore della parte civile avesse regolarmente firmato l'atto di costituzione. Sul punto, sebbene la soluzione qui adottata tronchi in diritto ogni questione sulla ammissibilità della parte civile, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile limitatamente all'esame delle censure subordinate che la Corte di merito, a fg. 43, ha ritenuto assorbite e che necessitano di accertamenti in fatto non effettuabili in questa sede e potenzialmente refluenti sulla quantificazione del danno. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché i reati per i quali ha subito condanna sono estinti per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e conferma le statuizioni civili nei confronti delle parti civili private. Annulla la sentenza impugnata quanto alla declaratoria di inammissibilità della costituzione di parte civile del Comune di Pisticci e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.Rigetta il
Sentenza Cassazione n. 05831/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris