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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 23221/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14607/2013R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del socio l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Radiotelegrafisti n.37, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle e ntrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza n.328/9/12 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 18/9/2012 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ed i soci [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con quattro motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.328/9/12 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno (di seguito C.T.R.), dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 18/9/2012 e non notificata n.134/05/12, che ha accolto l’appello principale dell’Ufficio e rigettato l’appello incidentale dei contribuenti, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa delle cartelle di pagamento per Irap, Iva ed altro, relative agli anni di imposta 1998 e 1999, conseguenti ad avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R., rilevava che i contribuenti avevano avanzato istanza di condono ai sensi dell’art. 9 l.n.289/02, di cui non potevano usufruire perchéavevano avuto notifica di un avviso di accertamento indata 1 gennaio 2003; che successivamente l’Ufficio aveva proceduto all’iscrizione a ruolo a seguito di accertamento divenuto definitivo; che il comportamento dell’Amministrazione doveva ritenersi legittimo, nonostante il silenzio serbato sull’istanza di condono; il giudice di appello riteneva, quindi, la legittimità delle cartelle impugnate;

3. a seguito del ricorso, l’A genzia delle Entrate resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 aprile 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

4. in data 13 marzo 2019 i ricorrenti hanno presentato un’istanza con cui hanno chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell’art. 3, comma 6, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2018, allegando l’istanza di adesione alla “rottamazione ter” contenente l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti, richiamato nell’istanza di sospensione; con ordinanza del 9 aprile 2019 la Corte ha sospeso il processo e rinviato a nuovo ruolo; il ricorso è stato nuovamente fissato per la camera di consiglio del 15 dicembre 2021; nelle more, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria, comunicando l’avvenuta revoca dell’ammissione alla “rottamazione ter” per decadenza e mancato rispetto dei termini di pagamento del piano di rateizzazione; il ricorso, dunque, veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 12 luglio 2022, per consentire all’Agenzia delle entrate di notificare a controparte l’elenco della documentazione attestante l’avvenuta revoca dell’ammissione dei contribuenti alla “rottamazione ter” per decadenza e mancato rispetto dei termini di pagamento del piano di rateizzazione; [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. preliminarmente deve darsi atto che, ai sensi dell’art.3, comma 14, d.l. n.119/2018, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti ; nel caso in esame, l’Avvocatura dello Stato ha prodotto una nota dell’Agenzia delle entrate, in cui si comunica che, a seguito del ritardo nel pagamento delle rate previste, sarebbe stata “revocata” la possibilità per i ricorrenti di avvalersi della rottamazione;successivamente nessuna delle parti ha dedotto ulteriori elementi rispetto a quelli già rappresentati con le memorie depositate in precedenza; pertanto, tenuto conto della mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle rate dovute dai contribuenti e del diniego dell’amministrazione finanziaria, deve ritenersi che la definizione non si sia perfezionata;

1.2. con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ.e dell’art.434 c od .p roc .c iv ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.; con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., nonchél’omesso esame di una circostanza decisiva ed oggetto di discussione tra le parti, ex art.360, primo comma,n.5, cod.proc.civ.; con il terzo motivo i ricorrenti denunziano l’omesso esame di una circostanza decisiva ed oggetto di discussione tra le parti, ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ.; in sintesi, con i motivi sopra indicati, i ricorrenti lamentano la non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed il difetto di specificità dei motivi dell’appello dell’Ufficio, in relazione alla sussistenza del requisito del legittimo affidamento dei contribuenti sull’assenza di un provvedimento di diniego del condono; inoltre, censurano l’omessa motivazione sulla circostanza decisiva, relativa alla mancanza di un provvedimento di diniego dell’istanza di condono, che avrebbe ingenerato nei contribuenti il legittimo affidamento sull’accoglimento della stessa e sulla conseguente nullità degli avvisi di accertamento notificati successivamente all’istanza di condono, per tale motivo non impugnati dai contribuenti; con il quarto motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9 e 15 l. 27 dicembre 2002 n.289, 5, 6, 7 e 10 l.27 luglio 2000 n.212, 3, 23, 53 e 97 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.; i contribuenti deducono che in presenza di una domanda di condono “tombale”, ancorchéerrata o inammissibile, l’Ufficio aveva l’obbligo di comunicare la propria valutazione sfavorevole, prima di notificare gli atti di accertamento e le conseguenti cartelle di pagamento, pena la nullità degli atti medesimi;

1.3. i motivi, da esaminare insieme perchéconnessi, sono infondati e vanno rigettati; costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui in tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, in tema di definizione delle litipendenti), l'Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l'istanza invalida ma può procedere, in forza dell'atto impositivo, all'iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono ( Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14878del 20/07/2016); nel caso di specie, la C.t.r. ha rilevato che i contribuenti non potevano avvalersi del condono ex art.9 legge n.289 /20 0 2 , avendo ricevuto la notifica del processo verbale di constatazione prima della presentazione dell’istanza di condono; dunque, la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge nel ritenere legittime le cartelle di pagamento, emesse a seguito della definitività, per mancata impugnazione, degli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti, dopo la presentazione dell’istanza di condono; nel caso di specie, una volta notificati gli avvisi di accertamento, i contribuenti avevano l’onere di impugnarli per farne valere l’eventuale nullità e dedurretutte le ragioni per le quali ritenevano di avere diritto di accedereal condono; nè i ricorrenti possono invocare di essere incorsi in errore scusabile; ai sensi dell’art.10 l. n.212/2000,

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto ; come questa Corte ha chiarito, in tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art.10, comma 1, della l. n. 212 del 2000 , costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono.

La relativa tutela –pur tipizzata in talune ricorrenti ipotesi (come l'art. 10 , comma 2, l.n.212 cit.) – non è ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell'atto, ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni (Cass. n.12372/2021); nel caso in esame, i ricorrenti deducono di non aver impugnato gli avvisi di accertamento, avendo ritenuto che gli stessi fossero nulli, perchénotificati a seguito dell’istanza di condono; tuttavia, non vi è errore scusabile, nébuona fede tutelabile, perché, come pacificamente ammesso dai ricorrenti, non vi erano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di condono “tombale”,secondo le chiare previsioni di cui all’art.9 l.n.289/2002, in quanto i contribuenti avevano già ricevuto la notifica delverbale di constatazione, tanto che avevano presentato l’istanza di definizione bonaria il26/10/2006, chiedendo di essere ammessi al condono ex art.15 l. n. 289/02; inoltre, non si ravvisano neanche le condizioni di obiettiva incertezza di cui al secondo comma dell’art.10 l.n.212/2000, in quanto l’art.9 l.n.289/2002 prevede espressamente i casi in cui non è possibile accedere al condono, tra i quali appunto rientra la fattispecie in esame; in conclusione, il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14607/2013R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona del socio l.r.p.t. [OSCURATO:PERSONA], anche in proprio, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Radiotelegrafisti n.37, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle e ntrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza n.328/9/12 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 18/9/2012 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ed i soci [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con quattro motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.328/9/12 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno (di seguito C.T.R.), dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 18/9/2012 e non notificata n.134/05/12, che ha accolto l’appello principale dell’Ufficio e rigettato l’appello incidentale dei contribuenti, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa delle cartelle di pagamento per Irap, Iva ed altro, relative agli anni di imposta 1998 e 1999, conseguenti ad avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione; 2. con la sentenza impugnata, la C.T.R., rilevava che i contribuenti avevano avanzato istanza di condono ai sensi dell’art. 9 l.n.289/02, di cui non potevano usufruire perchéavevano avuto notifica di un avviso di accertamento indata 1 gennaio 2003; che successivamente l’Ufficio aveva proceduto all’iscrizione a ruolo a seguito di accertamento divenuto definitivo; che il comportamento dell’Amministrazione doveva ritenersi legittimo, nonostante il silenzio serbato sull’istanza di condono; il giudice di appello riteneva, quindi, la legittimità delle cartelle impugnate; 3. a seguito del ricorso, l’A genzia delle Entrate resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 aprile 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; 4. in data 13 marzo 2019 i ricorrenti hanno presentato un’istanza con cui hanno chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell’art. 3, comma 6, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2018, allegando l’istanza di adesione alla “rottamazione ter” contenente l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti, richiamato nell’istanza di sospensione; con ordinanza del 9 aprile 2019 la Corte ha sospeso il processo e rinviato a nuovo ruolo; il ricorso è stato nuovamente fissato per la camera di consiglio del 15 dicembre 2021; nelle more, l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria, comunicando l’avvenuta revoca dell’ammissione alla “rottamazione ter” per decadenza e mancato rispetto dei termini di pagamento del piano di rateizzazione; il ricorso, dunque, veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 12 luglio 2022, per consentire all’Agenzia delle entrate di notificare a controparte l’elenco della documentazione attestante l’avvenuta revoca dell’ammissione dei contribuenti alla “rottamazione ter” per decadenza e mancato rispetto dei termini di pagamento del piano di rateizzazione; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. preliminarmente deve darsi atto che, ai sensi dell’art.3, comma 14, d.l. n.119/2018, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti ; nel caso in esame, l’Avvocatura dello Stato ha prodotto una nota dell’Agenzia delle entrate, in cui si comunica che, a seguito del ritardo nel pagamento delle rate previste, sarebbe stata “revocata” la possibilità per i ricorrenti di avvalersi della rottamazione;successivamente nessuna delle parti ha dedotto ulteriori elementi rispetto a quelli già rappresentati con le memorie depositate in precedenza; pertanto, tenuto conto della mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle rate dovute dai contribuenti e del diniego dell’amministrazione finanziaria, deve ritenersi che la definizione non si sia perfezionata; 1.2. con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ.e dell’art.434 c od .p roc .c iv ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.; con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., nonchél’omesso esame di una circostanza decisiva ed oggetto di discussione tra le parti, ex art.360, primo comma,n.5, cod.proc.civ.; con il terzo motivo i ricorrenti denunziano l’omesso esame di una circostanza decisiva ed oggetto di discussione tra le parti, ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ.; in sintesi, con i motivi sopra indicati, i ricorrenti lamentano la non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ed il difetto di specificità dei motivi dell’appello dell’Ufficio, in relazione alla sussistenza del requisito del legittimo affidamento dei contribuenti sull’assenza di un provvedimento di diniego del condono; inoltre, censurano l’omessa motivazione sulla circostanza decisiva, relativa alla mancanza di un provvedimento di diniego dell’istanza di condono, che avrebbe ingenerato nei contribuenti il legittimo affidamento sull’accoglimento della stessa e sulla conseguente nullità degli avvisi di accertamento notificati successivamente all’istanza di condono, per tale motivo non impugnati dai contribuenti; con il quarto motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9 e 15 l. 27 dicembre 2002 n.289, 5, 6, 7 e 10 l.27 luglio 2000 n.212, 3, 23, 53 e 97 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.; i contribuenti deducono che in presenza di una domanda di condono “tombale”, ancorchéerrata o inammissibile, l’Ufficio aveva l’obbligo di comunicare la propria valutazione sfavorevole, prima di notificare gli atti di accertamento e le conseguenti cartelle di pagamento, pena la nullità degli atti medesimi; 1.3. i motivi, da esaminare insieme perchéconnessi, sono infondati e vanno rigettati; costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui in tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad esempio, nell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, in tema di definizione delle litipendenti), l'Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento esplicito di diniego qualora ritenga l'istanza invalida ma può procedere, in forza dell'atto impositivo, all'iscrizione a ruolo e alla notifica della relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di accedere al condono ( Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14878del 20/07/2016); nel caso di specie, la C.t.r. ha rilevato che i contribuenti non potevano avvalersi del condono ex art.9 legge n.289 /20 0 2 , avendo ricevuto la notifica del processo verbale di constatazione prima della presentazione dell’istanza di condono; dunque, la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna violazione di legge nel ritenere legittime le cartelle di pagamento, emesse a seguito della definitività, per mancata impugnazione, degli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti, dopo la presentazione dell’istanza di condono; nel caso di specie, una volta notificati gli avvisi di accertamento, i contribuenti avevano l’onere di impugnarli per farne valere l’eventuale nullità e dedurretutte le ragioni per le quali ritenevano di avere diritto di accedereal condono; nè i ricorrenti possono invocare di essere incorsi in errore scusabile; ai sensi dell’art.10 l. n.212/2000, 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto ; come questa Corte ha chiarito, in tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art.10, comma 1, della l. n. 212 del 2000 , costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. La relativa tutela –pur tipizzata in talune ricorrenti ipotesi (come l'art. 10 , comma 2, l.n.212 cit.) – non è ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell'atto, ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni (Cass. n.12372/2021); nel caso in esame, i ricorrenti deducono di non aver impugnato gli avvisi di accertamento, avendo ritenuto che gli stessi fossero nulli, perchénotificati a seguito dell’istanza di condono; tuttavia, non vi è errore scusabile, nébuona fede tutelabile, perché, come pacificamente ammesso dai ricorrenti, non vi erano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di condono “tombale”,secondo le chiare previsioni di cui all’art.9 l.n.289/2002, in quanto i contribuenti avevano già ricevuto la notifica delverbale di constatazione, tanto che avevano presentato l’istanza di definizione bonaria il26/10/2006, chiedendo di essere ammessi al condono ex art.15 l. n. 289/02; inoltre, non si ravvisano neanche le condizioni di obiettiva incertezza di cui al secondo comma dell’art.10 l.n.212/2000, in quanto l’art.9 l.n.289/2002 prevede espressamente i casi in cui non è possibile accedere al condono, tra i quali appunto rientra la fattispecie in esame; in conclusione, il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d
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