CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 31507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3690/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DAVI' GIANNA, DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 23352/2019 depositata il05/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con ordinanza resa in data 27/11/2021 (n. 8908/2021) ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione con la quale il Tribunale di Roma (sentenza n. 23352/2019 del 5/12/2019) ha dichiarato la prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti ai fini della condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento italiano delle direttive comunitarie concernenti il riconoscimento del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’inammissibilità dell’appello degli originari attori, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., osservando come la pretesa esercitata da questi ultimi, in quanto medici iscritti a corsi di specializzazione in epoca successiva al 1991, era stata correttamente ritenuta infondata, avendo gli stessi correttamente usufruito della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/91 costituente la giusta remunerazione secondo la disciplina prevista dalle richiamate direttive comunitarie, a nulla rilevando, a tal fine, il mancato adeguamento nel tempo del valore degli importi previsti da detta borsa di studio, il difetto di alcuna copertura previdenziale o il differente trattamento riservato ai medici specializzandi iscritti successivamente all’anno accademico 2006/2007; avverso la sentenza del giudice di primo grado e il provvedimento emesso dal giudice d’appello, i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti censurano l’ordinanza emessa dalla corte d’appello per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comma uno, seconda parte, del Trattato dell'Unione europea; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, c.d. Carta di Nizza, approvata il 7 dicembre 2000; delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di giustizia Europea, 25 Febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo numero 1 alla Cedu; degli artt. 2934, 2935, 2938 c.c., dell'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della legge n. 370/99. Violazione degli artt. 112, 132, 134 348-bis c.p.c. (con riguardo all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost.), per avere la corte territoriale totalmente equivocato i contenuti del thema decidendum, argomentando in merito alla fattispecie relativa ai medici specializzandi iscritti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257/91, e non già in relazione alla questione relativa alla prescrizione del diritto azionato concernente l’equa remunerazione spettante ai medici iscritti prima del 1991 posta ad oggetto della sentenza di primo grado; con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comma uno, seconda parte, del Trattato dell'Unione europea; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, c.d. Carta di Nizza, approvata il 7 dicembre 2000; delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di giustizia Europea, 25 Febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo numero 1 alla Cedu; degli artt. 2934, 2935, 2938 c.c., dell'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 (in Gazz. Uff. 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della legge n. 370/99 (con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost.), per avere il tribunale erroneamente affermato la decorrenza della prescrizione del diritto azionato in giudizio dai ricorrenti a far data dall’entrata in vigore della legge n. 370/1999; il primo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo; osserva il Collegio come i contenuti dell’ordinanza di inammissibilità emessa dalla corte d’appello (avente ad oggetto l’esame nel merito della condizione dei medici specializzandi iscritti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257/91) risultino totalmente privi di correlazione con il thema decidendum posto ad oggetto dell’odierno giudizio dagli originari attori e della stessa sentenza di primo grado (concernente la questione relativa alla prescrizione del diritto azionato con riguardo all’equa remunerazione spettante ai medici iscritti prima del 1991), con l’inevitabile conseguente rilievo della relativa nullità, trattandosi di un provvedimento totalmente carente sul piano della motivazione connessa alla decisione sui motivi di appello concretamente proposti avverso la decisione di primo grado (quale vizio proprio in violazione della legge processuale: v. sul punto Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638368 – 01, là dove esclude la configurabilità in tal caso della violazione dell’art. 112 c.p.c., facendone un vizio di carenza di motivazione proprio del provvedimento impugnato); sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del primo motivo (assorbito il secondo), dev’essere disposta la cassazione dell’ordinanza impugnata con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione; non viè luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le amministrazioni intimate svolto difese in questa sede; P.Q.M Accoglie il primo mot