CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 31806/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5516/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Sistina, n. 121; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è ex legedomiciliato; -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 2588/2023 della Corte d'Appello di Napoli, depositato il 17/07/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con ricorso, depositato il 10/3/2023, [OSCURATO:PERSONA] chiese l’indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare aperta con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 86/2014 del 5/12/2014, Oggetto: Equa riparazione –procedura fallimentare emessa nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] figli Industria del legno s.p.a., al cui passivo era stata ammessa per l’importo di € 2.642,77, in virtù di decreto di esecutività dello stato passivo del 13/10/2015. Il consigliere designato rigettò il ricorso con decreto cron. 1335/2023, depositato il 14/4/2023, sostenendo che non vi fosse la prova della fondatezza della domanda. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione con ricorso del 15/5/2023, che fu rigettata dalla Corte d’Appello di Napoli, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con il decreto n. cronol. 2588/2023, avendo ritenuto che la ragionevole durata del processo potesse essere stimata in sette anni, con la conseguenza che, essendo il dies a quo quello del 13/10/2015 (data di ammissione al passivo) e il dies ad quem quello del 10/12/2022 (data della certificazione attestante la pendenza), il suddetto presupposto non poteva considerarsi sussistente. 2. Avverso il predetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistitocon controricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6§1 CEDU e 2, comma 2-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89, in ordine alla determinazione del periodo di ragionevole durata della procedura fallimentare, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello respinto la domanda, sostenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento della richiesta indennità, in quanto la ragionevole durata del processo presupposto poteva essere stimata in sette anni, con la conseguenza che, fissati ildies a quo a l 13/10/2015 (data di approvazione dello stato passivo) e il dies ad quem a l 10/12/2022 (data della certificazione attestante la pendenza della procedura), non era ancora maturato il periodo indennizzabile, essendo la frazione residua inferiore a sei mesi. Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale non aveva considerato che, in seguito alle modifiche apportate alla legge n. 89 del 2001, la ragionevole durata della procedura fallimentare andava stimata in sei anni, come sancito dall’art. 2, comma 2-bis, inserito dall’art. 55, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della detta legge di conversione. Tale norma aveva tipizzato il termine da considerare ragionevole e che questo era perentorio, siccome non soggetto a deroghe, e comprensivo dei tempi impiegati per la risoluzione di vicende processuali parallele e incidentali. Aveva, pertanto, errato la Corte partenopea , posto che la domanda di insinuazione al passivo risaliva al 16/4/2015 e l’ammissione al passivo al [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, alla data di proposizione del ricorso del 10/3/2023, la procedura fallimentare era ancora pendente e che tra la data di insinuazione al passivo e quella di deposito del ricorso erano trascorsi 7 anni, 9 mesi e 24 giorni, tra la data di ammissione al passivo e la data di deposito del ricorso erano trascorsi 7 anni, 4 mesi e 27 giorni e che dalla data di ammissione al passivo e la data di certificazione della pendenza della procedura fallimentare del 10/12/2022 erano trascorsi 7 anni e 2 mesi. 2. Il motivo è fondato. L'articolo 55, comma 1, lettera a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito, con il n. 1, il comma 2 dell’art. 2 della legge 89/2001, prevedendo che «nell'accertare la violazione, il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione», e ha aggiunto, con il n. 2, il comma 2-bis, secondo cui «si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni» e il comma 2-ter, col quale ha dettato una norma di chiusura (così in ultimo Cass. Sez. 2, n. 29706 del 19/11/2024), prescrivendo la necessità di una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi. Queste nuove norme, che non sono applicabili ai ricorsi depositati prima del trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (e, dunque, prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), stante la chiara formulazione della disposizione transitoria dettata dal comma 2 dello stesso art. 55, essendo stata esclusa la loro natura di interpretazione autentica (Cass. Sez. 2, n. 19897 del 22/09/2014), riguardano i ricorsi proposti ex lege n. 89 del 2011 dopo l’entrata in vigore della riforma del 2012, per i quali il termine di sei anni, che l’art. 2, comma 2-bisconsidera ragionevole nelle procedure concorsuali, deve considerarsi (come gli altri termini fissati dalla medesima disposizione) insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice, perché predeterminati dal legislatore, anche alla stregua della sentenza n. 36 del 2016 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui si applica alla durata del processo di primo grado previsto dalla stessa legge (Cass. Sez. 2, 24/1/2019, n. 2056, in motivazione e Cass., Sez. 6 - 2, 08/07/2021, n. 19555; Cass., Sez. 2, 9/1/2025, n. 555). Come chiarito da Cass., Sez. 2, 17/07/2025, n. 20008, tale principio non è scalfito neppure dal comma 2 dell’art. dell’art. 2 della legge 89 del 2001, rimasto collocato, con la riforma, prima dell’indicazione dei termini di durata ragionevole, giacché, con l’introduzione del comma 2-bis «il precedente comma 2 più chiaramente e inequivocabilmente deve essere interpretato come diretto ad individuare soltanto il tempo “irragionevole”, cioè il tempo che effettivamente costituisce una “violazione” imputabile allo Stato. Per altro verso, la fissazione dei parametri di durata ragionevole non pregiudica, così, l’aderenza della liquidazione al caso concreto, posto che, come detto, gli elementi del comma 2 possono essere considerati – con valutazione specifica riportata in motivazione – per ricondurre la durata irragionevole al caso esaminato». Alla luce di ciò, la citata sentenza ha enunciato il seguente principio di diritto(al quale dovrà uniformarsi anche il giudice di rinvio nella presente sede): «a seguito della novella dell'art. 2, con l’introduzione del comma 2- bis che “considera” rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si conclude in sei anni, la misura di questo termine è insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice, perché predeterminata dal legislatore; la fissazione dei parametri di durata ragionevole non esclude, però, che il giudice possa valutare gli elementi individuati nel comma 2 dello stesso articolo - dandone conto in motivazione - per misurare la durata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato». Nella specie, il termine di sei anni è stato ampiamente superato, atteso che il dies a quo, da individuarsi nella data di proposizione della domanda di ammissione al passivo, instaurandosi con essa il rapporto processuale, coerentemente con quanto statuito dell'art. 94 l.fall., e non rilevando il periodo anteriore della dichiarazione di apertura delfallimento, cui il creditore è estraneo (sul punto Cass., Sez. 2, 05/01/2024, n. 324), risale al 16/4/2015 e il dies ad quemalla data di proposizione della domanda ex legen. 89 del 2001, risale al 10/3/2023. Né può dirsi che la Corte d’Appello abbia applicato il comma 2 dell’art. 2, nell’interpretazione offerta dalla citata Cass., Sez. 2, 17/07/2025, n. 20008, non essendo riscontrabile nel decreto impugnato alcuna specifica motivazione sul punto e non potendosi considerare adeguato il generico richiamo alla complessità del processo presupposto. 3. In conclusione, dichiarata la fondatezza della censura, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato ed il derivante rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione collegiale , che di uniformerà al su richiamato principio di diritto e provvederà anche sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizi