CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13300/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 17 / 04/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 27440 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27440del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 67T20 H501D ) , rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DFN SMN70M60 G482V -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difes a a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7140/2022, pubblicatain data 9 maggio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), Ric. n. 27440/2022 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 contestando un credito della prima risultante da un estratto di ruolo, a suo dire prescritto. La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma ha confermatola decisione di primo grado. Ricorre il Cecchini, sulla base di un unicomotivo. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un atto di costituzione in vista dell’eventuale udienza di discussione orale. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedegli artt. 140, 143, c.p.c., art. 60 D.P.R. 600/73, art. 2943, 2948, 2967 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3». Il ricorrente deduce che la propria eccezione di prescrizione del credito in contestazione sarebbe stata rigettata sul presupposto della regolare notificazione della cartella di pagamento, la quale, al contrario, era avvenuta in modo irregolare, in viola- zione degli artt. 140 e 143c.p.c., nonché dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, e non era, pertanto, idonea ad interrompere il termine di prescrizione. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione. 1.1Si premette che il tribunale ha espressamente affermato la sussistenza dell’interesse ad agire per la contestazione del cre- dito risultante da un estratto di ruolo spontaneamente acquisito dall’interessato e tale statuizione non è stata oggetto di cen- sure, onde sulla stessa deve ritenersi formato il giudicato in- terno e non può più essere messa in discussione nella presente sede. Ric. n. 27440/2022 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 1.2Per quanto riguarda la validità della notificazione della car- tella di pagamento, rilevante quale atto interruttivo della pre- scrizione eccepita nel giudizio di merito e contestata dal ricor- rente per essere avvenuta mediante il mero deposito dell’atto presso la casa comunale, senza alcun avviso, in virtù della sua irreperibilità, benché, a suo dire, egli non fosse affatto “irrepe- ribile” presso il proprio indirizzo di residenza, ma solo tempo- raneamente assente, il tribunale si è limitato ad osservare che risultava regolarmente notificata al ricorrente una successiva intimazione di pagamento, riferita alla medesima cartella di pa- gamento: secondo il tribunale, tale successiva notificazione at- testerebbe che il ricorrente aveva avuto «notizia dell’esistenza del credito e della correlata cartella di pagamento in epoca an- tecedente l’accesso agli uffici del Concessionario e la consulta- zione dell’estratto di ruolo, donde l’inammissibilità originaria dell’opposizione in quanto volta a far valere tardivamente vizi della notifica di un atto prodromico e a conseguire una declara- toria di prescrizione invero non decorsa». La decisione impugnata, sotto tale aspetto, non risulta affatto conforme ai principi di diritto applicabili alla fattispecie. 1.3Il Cecchini aveva dedotto, tra l’altro, la prescrizione del cre- dito iscritto a ruolo, avente ad oggetto una sanzione ammini- strativa per infrazioni al codice della strada, sostenendo che, tra la data della notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione (5 giugno 2011) e quella del primo atto interrut- tivo della prescrizione, erano trascorsi più di cinque anni. A so- stegno di tale assunto aveva dedotto l’invalidità della notifica- zione della cartella di pagamento, che secondo l’[OSCURATO:PERSONA] era in- tervenuta in data 13 gennaio 2016 (quindi nei cinque anni dalla data della notificazione del verbale), con il deposito dell’atto presso la casa comunale, per l’irreperibilità del destinatario. Si tratta di una contestazione che, avendo ad oggetto l’estin- zione del credito, può essere proposta senza limiti temporali, Ric. n. 27440/2022 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. ovvero anche eventualmente con un’azione di accertamento negativo, salvo il limite dell’interesse ad agire (oggi conformato dalla nuova formulazione dell’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma 4 bis, che prevede in proposito limi- tazioni stringenti; è appena il caso di sottolineare che tale di- sposizione, che è stata ritenuta applicabile da questa Corte an- che nei giudizi pendenti, nella specie non può venire in rilievo, a causa del contrario giudicato interno, come già chiarito). È, pertanto, evidente che la circostanza della successiva notifi- cazione dell’intimazione di pagamento per la medesima cartella (intervenuta nel 2018, come emerge dalla stessa sentenza im- pugnata), contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non può affatto comportare, di per sé, l’inammissibilità dell’azione del debitore volta a far valere la prescrizione del credito, non trattandosi, per tale profilo, di una contestazione attinente alla regolarità degli atti della riscossione ma di una contestazione dell’esistenza del credito e, quindi della stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione di tale credito, cioè di una contestazione proponibile senza alcun termine di decadenza o preclusione (fatto salvo, come ampiamente chiarito, il limite dell’interesse ad agire). Il tribunale avrebbe, pertanto, dovuto valutare la regolarità della notificazione della cartella di pagamento e, sulla base dell’esito di tale valutazione, avrebbe dovuto poi verificare se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in con- testazione, come eccepito dal debitore. La decisione impugnata va, di conseguenza, cassata, affinché a tanto si provveda in sede di rinvio. 2.Il ricorso è accolto, nei sensi di cui in motivazione e la sen- tenza impugnata è cassata in relazionealle censure accolte, con Ric. n. 27440/2022 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 rinvio al Tribunale di Roma , in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso ma-