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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 gennaio 2021

Cassazione n. 40961/2021

Testo disponibile della fonte

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ello riformava la decisione di prime cure osservando, in particolare, che i fatti costitutivi della nullità erano precedenti al titolo giudiziale, essendo successiva solo la sentenza penale, sicché resisteva il distinto giudicato civile;avverso questa decisione ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi, corredati da memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; ha presentato memoria scritta il Pubblico Ministero; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ponendo a base della decisione il giudicato civile, senza allegazione di parte; con il secondo motivo si prospetta l'errore della Corte di appello nell'affermare che, al momento dell'opposizione a precetto, gli opponenti avrebbero potuto eccepire l'illiceità delle pattuizioni intercorse con Frieri, atteso che, in quel momento, già pattuiti gli interessi usurai, non erano stati posti in essere gli atti di estorsione a completamento del disegno criminoso, sicché i deducenti non potevano, al tempo dell'introduzione della loro opposizione, avere contezza e certezza del reato commesso in loro danno; con il terzo motivo si prospetta l'errore della Corte di appello nel mancare di considerare che i fatti che avevano dato luogo alla condanna per estorsione, nel cui ambito era confluita la pattuizione degli interessi usurai, si erano completati e caratterizzati successivamente all'opposizione a precetto, e la possibilità di farli valere in sede civile era quindi maturata dopo l'introduzione del relativo giudizio; con il quarto motivo si prospetta l'errore della Corte di appello nell'affermare l'intangibilità del giudicato civile in presenza di una causa di nullità originaria per contrarietà a norme imperative, sicché, sul punto, alcun giudicato ostativo si era potuto formare;con il quinto motivo (erroneamente numerato come sesto nel ricorso) si prospetta la nullità della sentenza e l'inesistenza sopravvenuta del precetto poiché la prima scrittura era stata sottoposta a sequestro e, avendosi ragione di ritenere la disposizione di analogo provvedimento anche per la seconda scrittura, avrebbe dovuto e comunque dovrebbe evincersi l'inesistenza del titolo oggetto dell'intimazione; Rilevato che i primi quattro motivi debbono esaminarsi congiuntamente per connessione, e sono in parte inammissibili, in parte infondati; la Corte di appello ha rilevato l'intervenuto giudicato civile, e questa Corte ha ripetutamente chiarito che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è dunque rilevabile d'ufficio (cfr. ad es.

Cass., 07/01/2021, n. 48); né viene una questione una domanda di revocazione straordinaria idonea, come tale, a superare i limiti preclusivi in parola; ciò posto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative (Cass., 14/02/2020, n. 3716); ma, in questo caso, le allegazioni in ordine ai pretesi tempi dei reati, poi accertati dal giudice penale, sono state rese nei motivi di ricorso senza la minima trasposizione dei contenuti dei documenti evocati (capo d'imputazione, sentenza penale di accertamenti di quei fatti) né la congrua specificazione dei modi, tempi e ubicazione processuale di quelli, in violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469); deve sottolinearsi che il giudizio penale divenuto, stando alle allegazioni di parte, definitivo, per un verso non è un sopravvenuto giudicato sui rapporti tra le parti specificatamente oggetto del distinto anche se connesso giudicato civile, per altro verso non è un "fatto" bensì l'accertamento di "fatti"; il quinto motivo è manifestamente inammissibile; la prospettazione si fonda una mera ipotesi, di ulteriore sequestro penale, senza al contempo neppure chiarire quando la questione sarebbe stata dedotta nelle fasi di merito se sopravvenuta ad esse, con conseguente ulteriore profilo d'inammissibilità per novità; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.600,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15%, e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in soldo, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello riformava la decisione di prime cure osservando, in particolare, che i fatti costitutivi della nullità erano precedenti al titolo giudiziale, essendo successiva solo la sentenza penale, sicché resisteva il distinto giudicato civile;avverso questa decisione ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi, corredati da memoria; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; ha presentato memoria scritta il Pubblico Ministero; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ponendo a base della decisione il giudicato civile, senza allegazione di parte; con il secondo motivo si prospetta l'errore della Corte di appello nell'affermare che, al momento dell'opposizione a precetto, gli opponenti avrebbero potuto eccepire l'illiceità delle pattuizioni intercorse con Frieri, atteso che, in quel momento, già pattuiti gli interessi usurai, non erano stati posti in essere gli atti di estorsione a completamento del disegno criminoso, sicché i deducenti non potevano, al tempo dell'introduzione della loro opposizione, avere contezza e certezza del reato commesso in loro danno; con il terzo motivo si prospetta l'errore della Corte di appello nel mancare di considerare che i fatti che avevano dato luogo alla condanna per estorsione, nel cui ambito era confluita la pattuizione degli interessi usurai, si erano completati e caratterizzati successivamente all'opposizione a precetto, e la possibilità di farli valere in sede civile era quindi maturata dopo l'introduzione del relativo giudizio; con il quarto motivo si prospetta l'errore della Corte di appello nell'affermare l'intangibilità del giudicato civile in presenza di una causa di nullità originaria per contrarietà a norme imperative, sicché, sul punto, alcun giudicato ostativo si era potuto formare;con il quinto motivo (erroneamente numerato come sesto nel ricorso) si prospetta la nullità della sentenza e l'inesistenza sopravvenuta del precetto poiché la prima scrittura era stata sottoposta a sequestro e, avendosi ragione di ritenere la disposizione di analogo provvedimento anche per la seconda scrittura, avrebbe dovuto e comunque dovrebbe evincersi l'inesistenza del titolo oggetto dell'intimazione; Rilevato che i primi quattro motivi debbono esaminarsi congiuntamente per connessione, e sono in parte inammissibili, in parte infondati; la Corte di appello ha rilevato l'intervenuto giudicato civile, e questa Corte ha ripetutamente chiarito che l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e, in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è dunque rilevabile d'ufficio (cfr. ad es. Cass., 07/01/2021, n. 48); né viene una questione una domanda di revocazione straordinaria idonea, come tale, a superare i limiti preclusivi in parola; ciò posto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative (Cass., 14/02/2020, n. 3716); ma, in questo caso, le allegazioni in ordine ai pretesi tempi dei reati, poi accertati dal giudice penale, sono state rese nei motivi di ricorso senza la minima trasposizione dei contenuti dei documenti evocati (capo d'imputazione, sentenza penale di accertamenti di quei fatti) né la congrua specificazione dei modi, tempi e ubicazione processuale di quelli, in violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); deve sottolinearsi che il giudizio penale divenuto, stando alle allegazioni di parte, definitivo, per un verso non è un sopravvenuto giudicato sui rapporti tra le parti specificatamente oggetto del distinto anche se connesso giudicato civile, per altro verso non è un "fatto" bensì l'accertamento di "fatti"; il quinto motivo è manifestamente inammissibile; la prospettazione si fonda una mera ipotesi, di ulteriore sequestro penale, senza al contempo neppure chiarire quando la questione sarebbe stata dedotta nelle fasi di merito se sopravvenuta ad esse, con conseguente ulteriore profilo d'inammissibilità per novità; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.600,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15%, e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in soldo, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma
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