CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21694/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avvero il provvedimento che ha disposto l'applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis ord. pen.; Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge perché la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe meramente apparente quanto alla ritenuta destinazione al ricorrente degli oggetti trasportati dal drone; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle precedenti situazioni specifiche (le altre due occasioni in diversi istituti in cui un drone aveva cercato di trasportare degli oggetti in prossimità, rectius alla, cella nella quale era detenuto il ricorrente) ha dato coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato le proprie conclusioni rendendo così una motivazione che non può definirsi apparente e che, esclusa qualsivoglia illogicità, non è sindacabile in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 — 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :(1‘ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende