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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02379/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cf"- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la responsabilità per il delitto tentato di furto (con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente rispetto alla ritenuta recidiva) - che ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e difetta di specificità, atteso che: - «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01); - non «sono previsti limiti di ordine temporale all'efficacia della condizione ostativa dell'abitualità del comportamento, con il logico corollario che il reato o i reati "precedenti" possono essere anche assai risalenti nel tempo rispetto a quello oggetto del giudizio» (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, in motivazione); - sono del tutto generiche le allegazioni difensive relative al tempo di commissione dei reati che la Corte territoriale ha ritenuto ostativi all'applicazione della causa di non punibilità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cf"- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la responsabilità per il delitto tentato di furto (con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente rispetto alla ritenuta recidiva) - che ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e difetta di specificità, atteso che: - «ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01); - non «sono previsti limiti di ordine temporale all'efficacia della condizione ostativa dell'abitualità del comportamento, con il logico corollario che il reato o i reati "precedenti" possono essere anche assai risalenti nel tempo rispetto a quello oggetto del giudizio» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, in motivazione); - sono del tutto generiche le allegazioni difensive relative al tempo di commissione dei reati che la Corte territoriale ha ritenuto ostativi all'applicazione della causa di non punibilità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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