CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 14910/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da sé ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 121 presso il proprio studio; - ricorrente – contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA]’ALTO Oggetto: Spese di giustizia –Patrocinio a spese dello Stato– Avvocato antistatario [OSCURATO:PERSONA]. COOPERATI a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Paola pubblicata il 29 maggio2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso l'ordinanza del Tribunale di Paola del 2 9 maggio 2017, che ha rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 3 novembre 2016 , per avere il giudic e dell’opposizione ritenuto la revoca correttamente giustificata dal giudice di prime cure dalla formulazione di istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. da parte del medesimo avvocato [OSCURATO:PERSONA] , difensore di [OSCURATO:PERSONA], in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale formatosi sul tema; -gli intimati Ministero della g iustizia , Ministero dell’economia e delle finanze, [OSCURATO:PERSONA], la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] e la Banca di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] della Calabria di Verbicaro a r.l.non hanno svolto attività difensive ; - l a trattazion e del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., una prima volta, in data 3 marzo 2021 e rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in relazione alle ordinanze interlocutorie nn. 1988 e 1989 del 2020. Atteso che: - con l’unico motivo il Vetere deduce la violazione , ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 93 c.p.c. e 74, 76 e 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, per illegittimità della revoca dell’ammissione al patrocinio in correlazione alla richiesta di distrazione delle spese di lite da parte del difensore, contestando l’assunto della configurabilità di una rinuncia al patrocinio stesso. Il motivo e con esso il ricorso èfondato. Uniformandosi al principio enunciato da Cass. Sez. Unite, 26/03/2021, n. 8561, deve infatti affermarsi che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" -, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. Il ricorso va pertanto accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Paola, in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q . M . [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Paola, in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di