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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05160/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dì continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, la distanza temporale tra i reati, pari a 15 mesi, e l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, nonostante un periodo intermedio di detenzione a tutolo di custodia cautelare, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.

In tale contesto, ha aggiunto, i reati sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore.

Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

Non illogico nemmeno il rilievo assegnato alla circostanza pacifica che i reati siano stati commessi e giudicati anche dopo un significativo periodo di detenzione carceraria.

La prospettazione della realizzazione dei successivi reati in esecuzione del medesimo disegno da cui erano scaturiti quelli commessi in precedenza si scontra, da un lato con la cesura esistenziale non solo teorica ; ma reale e tranciante, costituita dalla carcerazione; dall'altro con la impossibilità di presumere che nonostante la carcerazione - anche a prescindere dalla teorica tendenziale finalizzazione di questa alla rieducazione - la spinta per la realizzazione dei precedenti reati, sia rimasta medio termine immutata anziché deprecabilmente risorta dopo la scarcerazione.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dì continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, la distanza temporale tra i reati, pari a 15 mesi, e l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, nonostante un periodo intermedio di detenzione a tutolo di custodia cautelare, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi. In tale contesto, ha aggiunto, i reati sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. Non illogico nemmeno il rilievo assegnato alla circostanza pacifica che i reati siano stati commessi e giudicati anche dopo un significativo periodo di detenzione carceraria. La prospettazione della realizzazione dei successivi reati in esecuzione del medesimo disegno da cui erano scaturiti quelli commessi in precedenza si scontra, da un lato con la cesura esistenziale non solo teorica ; ma reale e tranciante, costituita dalla carcerazione; dall'altro con la impossibilità di presumere che nonostante la carcerazione - anche a prescindere dalla teorica tendenziale finalizzazione di questa alla rieducazione - la spinta per la realizzazione dei precedenti reati, sia rimasta medio termine immutata anziché deprecabilmente risorta dopo la scarcerazione. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in
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