Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29863/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PICCINONNO Ugo - imputato del reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti generiche, e mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Lecce; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in termini del tutto generici, privi di qualsiasi confutazione del percorso argonnentativo diffusamente tracciato dalla Corte territoriale che aveva - tutt'altro che illogicamente - valorizzato le risultanze dell'accesso degli operanti, indicative non già di un arbitrario accesso di avventori, ma di una prosecuzione dell'attività commerciale adattando il manufatto alle esigenze della clientela, e quindi in violazione dei sigilli in precedenza apposti (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle dkrnmende P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che PICCINONNO Ugo - imputato del reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/09/2025, con cui la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti generiche, e mitigando conseguentemente il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Lecce; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in termini del tutto generici, privi di qualsiasi confutazione del percorso argonnentativo diffusamente tracciato dalla Corte territoriale che aveva - tutt'altro che illogicamente - valorizzato le risultanze dell'accesso degli operanti, indicative non già di un arbitrario accesso di avventori, ma di una prosecuzione dell'attività commerciale adattando il manufatto alle esigenze della clientela, e quindi in violazione dei sigilli in precedenza apposti (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle dkrnmende P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29863/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris