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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22521/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Ancona; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635, secondo e sesto comma, cod. pen., per mancanza di querela.

2. Ricorre per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo la violazione di legge, avuto riguardo al regime di procedibilità effettivamente delineato dagli artt. 635 e 625, n. 7, cod. pen. 3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. punisce, per quanto qui rileva, «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le [...] cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625» (ovvero le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»).

Secondo il successivo sesto comma della medesima disposizione (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a decorrere dal 4 aprile 2024, così da uniformare la disciplina della procedibilità per il delitto di furto e per quello di danneggiamento), «Nei casi previsti dal [...] secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. [...]».

Risultano, dunque, ad oggi, procedibili - a querela, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto le sole cose esposte alla pubblica fede; - di ufficio, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto le altre cose ricomprese nel novero del citato n. 7 dell'art. 625, come sopra testualmente richiamato (profilo circostanziale mai inciso dalle recenti riforme, per quanto attiene alla necessità della querela).3.

Nel caso di specie, la rubrica imputativa ha espressamente ascritto all'imputato la violazione degli artt. 635, secondo comma, e 625, n. 7, cod. pen., per avere danneggiato arredi e componenti dell'impianto elettrico, esistenti presso la Casa di reclusione di Barcaglione e, quindi, all'interno di un ufficio o stabilimento pubblico (nonché destinate a un pubblico servizio).

La contestazione riportava, dunque, la specifica indicazione delle relative disposizioni di legge, unitamente a una precisa enunciazione "in fatto", così che l'imputato ha potuto avere completa cognizione di quanto ascrittogli (Sez. 2, Sentenza n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335-01; Sez. 2, Sentenza n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793-01).

Il Tribunale ha dato implicitamente atto della connotazione pubblica dei beni (attribuendo il diritto di querela, quale rappresentante della persona offesa, al direttore dell'Istituto penitenziario) e, comunque, non ha censurato la correttezza dell'imputazione, affermando, poi, però, non correttamente, la mancanza della condizione di procedibilità.

4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona in divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Ancona; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ancona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 635, secondo e sesto comma, cod. pen., per mancanza di querela. 2. Ricorre per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo la violazione di legge, avuto riguardo al regime di procedibilità effettivamente delineato dagli artt. 635 e 625, n. 7, cod. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen. punisce, per quanto qui rileva, «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le [...] cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625» (ovvero le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»). Secondo il successivo sesto comma della medesima disposizione (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a decorrere dal 4 aprile 2024, così da uniformare la disciplina della procedibilità per il delitto di furto e per quello di danneggiamento), «Nei casi previsti dal [...] secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. [...]». Risultano, dunque, ad oggi, procedibili - a querela, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto le sole cose esposte alla pubblica fede; - di ufficio, i delitti di danneggiamento (e di furto) aventi ad oggetto le altre cose ricomprese nel novero del citato n. 7 dell'art. 625, come sopra testualmente richiamato (profilo circostanziale mai inciso dalle recenti riforme, per quanto attiene alla necessità della querela).3. Nel caso di specie, la rubrica imputativa ha espressamente ascritto all'imputato la violazione degli artt. 635, secondo comma, e 625, n. 7, cod. pen., per avere danneggiato arredi e componenti dell'impianto elettrico, esistenti presso la Casa di reclusione di Barcaglione e, quindi, all'interno di un ufficio o stabilimento pubblico (nonché destinate a un pubblico servizio). La contestazione riportava, dunque, la specifica indicazione delle relative disposizioni di legge, unitamente a una precisa enunciazione "in fatto", così che l'imputato ha potuto avere completa cognizione di quanto ascrittogli (Sez. 2, Sentenza n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335-01; Sez. 2, Sentenza n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793-01). Il Tribunale ha dato implicitamente atto della connotazione pubblica dei beni (attribuendo il diritto di querela, quale rappresentante della persona offesa, al direttore dell'Istituto penitenziario) e, comunque, non ha censurato la correttezza dell'imputazione, affermando, poi, però, non correttamente, la mancanza della condizione di procedibilità. 4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per il nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona in divers
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