CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29578/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale AIRTECHdi [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 320/2018 depositata il05/04/2018 N.R.G. 1324/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 29578/18 Rilevato che: Con sentenza del 5.4.2018 n. 320, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Grosseto che aveva accolto l’opposizione che la impresa individuale Airtech di [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro l’avviso diaddebito Inps, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di complessivi € 18.874,00, dovuti a titolo contributivo per il periodo settembre 2010-dicembre 2012. Il tribunale, all’esito dell’escussione dei testimoni indotti dall’opponente, ha ritenuto provata l’effettuazione di lavori fuori sede, comportanti l’esigenza di spostamenti da parte dei dipendenti anche impeditivi di un rientro in giornata in sede per la consumazione del pasto, così come previsto dalla contrattazione collettiva. Sussistendo le condizioni contrattuali per il riconoscimento del regime di trasferta in favore dei lavoratori, il giudice di prime cure ha ritenuto che gli esborsi corrispondenti dovevano intendersi non assoggettabili a contribuzione previdenziale. [OSCURATO:PERSONA], da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che l’impresa avesse assolto all’onere probatorio (con le deposizioni dei due consulenti e con le dichiarazioni scritte dei lavoratori, oltre che con la fatturazione attestante l’esecuzione dei lavori) di dimostrare l’effettuazione da parte dei dipendenti delle trasferte extra comunali, in corrispondenza con il pagamento dell’indennità. Inoltre, ad avviso della Corte del merito, l’accordo aziendale che la società aveva allegato era idoneo a dimostrare che il trattamento di trasferta andava a compensare anche le spese di vitto che il personale era tenuto a sostenere, e ciò giustificava la mancanza di note spese e foglio di viaggio, mentre per le trasferte intracomunali l’Inps non aveva risposto alla sollecitazione della Corte di fornirne un’elencazione con correlato conteggio. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre la impresa individuale Airtech di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 12 della legge n. 53 del 1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del DL 692/45, recepito negli artt. 27 e 28 del T.U. approvato con DPR 797/55, a propria volta modificato dall’art. 1 comma 4 del DL n. 44/85, conv. con modificazioni nella legge n. 155/85, dall’art. 1 comma 1 della legge n. 876/86, dall’art. 4 comma 2 bis del DL n. 173/88, conv. con modificazioni nella legge n. 291/88, dall’art. 2 comma 15 della legge n. 335/95 ed infine sostituito dall’art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 314/97 e dall’art. 51 comma 5 del DPR n. 816/87, così come modificato dal d.lgs. n. 344/2003 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non essere stato accertato che in ipotesi in cui trovi applicazione la disciplina della trasferta, sia onere del datore di lavoro provare anche il mancato superamento dei limiti di esenzione delle somme erogate a titolo di indennità e di rimborso spese. Il motivo di ricorso è fondato, in quanto sulla questione di diritto sollevata dall’Istituto previdenziale relativa al l’eventuale superamento della soglia dell’importo- che era stato corrisposto dal datore di lavoro ai dipendenti,a titolo di indennità di trasferta - non assoggettato a contribuzione, la Corte del merito non aveva bisogno di allegazioni di parte ma poteva accertare autonomamente la sussistenza o meno di tale presupposto per la richiesta del credito contributivo, trattandosi di censura relativa a un vizio di violazione di legge; mentre invece, la Corte d’appello, pur in presenza di una censura dell’Inps che reclamava l’assoggettamento a contribuzione di tutta l’indennità di trasferta, si è solo pronuncia ta sull’effettività delle predette trasferte ma non ha anche affrontato il profilo relativo alla questione se taleindennità ave sse o meno superato il massimale previsto,per la sua non assoggettabilità a contribuzione . Ma vi è di più, che la prova dei fatti eccettuativi, cioè, del rispetto dei limiti previsti (per andare esente da contribuzione) , non poteva che gravare sul datore di lavoro e non certo sull’Inps, né tantomeno l’Istituto in riferimento alle trasferte all’interno del comune sede di lavoro, era tenuto ad indicare le località nelle quali si era svolta la trasferta, in quanto le indennità di trasferta comunali sono tutte soggette a contribuzione, tranne che per le spese comprovate da documenti provenienti dal vettore(che è sempre il datore di lavoro che deve comprovare). Il ricorso va, pertanto, accolto con rinvio alla Corte di appello di Firenze, affinché alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’ap