CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2022
Cassazione n. 18257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo il dibattimento si associa alle conclusioni del PG. Ritenuto in fatto Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Salerno che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Salerno con riguardo alla somma di euro 61.150,15 ex articolo 640 quater e 648 quater cod. pen. in relazione al reato di riciclaggio di cui al capo 10) della rubrica cautelare. Deduce il ricorrente: con il primo motivo violazione degli articoli 324 e 309 codice procedura penale. Sostiene che gli atti richiesti il 19/07/2022 sono pervenuti al tribunale del riesame il 06/08/2022 e la decisione è stata assunta il 12/09/2022 e depositata lo stesso giorno. Lamenta inefficacia della misura perché il provvedimento doveva essere depositato entro il 10/9/2022; con il secondo motivo lamenta omessa e manifesta illogicità della motivazione travisamento della prova. In particolare, lamenta che nella ricostruzione operata dal tribunale del riesame, al di là di generiche e apodittiche affermazioni non è dato riscontrare quale attività di ostacolo della provenienza del bene avrebbe posto in essere il ricorrente. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come affermato anche dalle sezioni unite nella sentenza Culasso del 2016, in tema di misure cautelari reali, il termine di dieci giorni imposto, a pena di decadenza della misura, dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., per la decisione da parte del tribunale del riesame, decorre dal giorno della ricezione degli atti processuali. Nel caso di specie, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, risulta che il Tribunale è venuto in possesso degli atti 6 settembre 2022 e quindi la decisione è avvenuta nei termini di legge. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non consentiti. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite e del resto in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice 1 (Sezioni Unite , Ivanov del 2008). Nel caso di specie il tribunale del riesame ha dato conto con argomentazioni coerenti e logiche che hanno considerato anche le deduzioni difensive della sussistenza del fumus del reato. A fronte di quanto indicato nel provvedimento impugnato la difesa chiede una inammissibile nuova valutazione degli elementi istruttori posti a base della decisione da parte del tribunale del riesame, come tale inammissibile in questa sede. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3000,00 alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 20.1.2023 Il Consigliere estensore residente Giovanna VERGA G' ni