CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04232/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo i udito uifensore U'L)A-k- uz. tt-k FATTO E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Macerata, in data 25.11.2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato ex art. 216, co. 1, n. 1), I. fall., in rubrica ascrittogli in qualità di amministratore di fatto della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita dal tribunale di Macerata (i in data 24.11.20051 revocava la sospensione condizionale della pena concessa al suddetto [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze emesse dal G.U.P. presso il tribunale di Macerata il 21.4.2004 e il 23.3.2005, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla eccezione volta a far valere l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio innanzi alla corte di appello, che risulta essere stato notificato una sola volta al difensore a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., nonostante il suo rifiuto a ricevere atti ex art. 157, co. 8 bis, c.p.p.; 2); violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], che in realtà deve ritenersi mero socio occulto della società fallita, occupandosi solo delle vendite e dei rapporti con i clienti, senza tacere che non risulta dimostrata la riconducibilità della condotta distrattiva in contestazione all'imputato, il quale ha anche riferito, circostanza del tutto ignorata dalla corte di appello, di avere messo a disposizione della società la somma di euro 100.000,00, ricevuta in prestito al fine di evitare protesti di assegni, ad ulteriore conferma della mancanza in capo al prevenuto di disponibilità economiche derivanti dalla presunta attività di distrazione, oltre che a riprova della mancanza dell'elemento psicologico della fattispecie contestata, poiché un tal comportamento mal si concilia con la ritenuta volontà e consapevolezza di distrarre fondi e somme di denaro dalla ditta in questione alla quale ha cercato di ridare liquidità; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva qualificata contestata all'imputato e alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 168 e 81, c.p., c.p., in quanto la corte territoriale, nel procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso nelle sentenze indicate in premessa, pronunciate ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., non ha tenuto conto del fatto che il nuovo delitto è legato dal vincolo della continuazione a quelli puniti con le pene sospese. 2.2. Con requisitoria scritta del 22.8.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria del 27.9.2021, pervenuta a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria scritta del pubblico ministro, insiste nell'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al profilo riguardante l'applicazione delle pene accessorie "fallimentari", dovendosi, nel resto, dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e genericità dei motivi che lo sorreggono. 4. Ed invero, con particolare riferimento al primo motivo di impugnazione, dagli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in p(oce dando, si evince che l'imputato aveva dichiarato domicilio, ex art. 161, c.p.p., in Corridonia, alla via Grazie, n. 45, e che con comunicazione del 29.7.2016 personale della stazione dei Carabinieri di Corridonia aveva rappresentato all'autorità giudiziaria procedente che il [OSCURATO:PERSONA] risultava emigrato in Macerata il 16.1.2015. Si è pertanto verificata una condizione che legittimava la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia ex art. 161, co. 4, c.p.p. Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (cfr. Cass., Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, Rv. 280383). Ciò posto a nulla rileva che il difensore aveva rifiutato di ricevere la notificazione di atti del processo presso di sé nella nomina depositata il 7.12.2012 presso il tribunale di Macerata. Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, le notificazioni all'imputato non detenuto, eseguite mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., sono valide anche ove il difensore, nell'atto di nomina, abbia dichiarato di non accettare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p., in quanto le discipline di notifica previste dalle norme citate sono alternative tra loro e non si sovrappongono, presupponendo la prima un'elezione o una dichiarazione di domicilio, in presenza della quale è inapplicabile la disciplina di cui all'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 4, n. 39748 del 18/09/2019, Rv. 277509; Cass., Sez. 5, n. 36011 del 9/10/2020, Rv. 280006). In ordine poi al rilievo "relativo al fatto che è stata fatta una sola notifica via P.E.C. e non due come andava invece fatto" (cfr. p. 2 del ricorso), se ne deve ravvisare non solo l'assoluta genericità, ma anche la manifesta infondatezza, posto che secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata (c.d. pec), l'invio dell'atto da notificare in un'unica copia al difensore, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell'imputato non dà luogo a nullità (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Rv. 276528). 5. Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, fondata, peraltro, anche su circostanze di fatto non dimostrate, come la mesa a disposizione in favore della società fallita della somma di 100.000,00 euro. In tal caso, infatti, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, con il quale, in ultima analisi, il ricorrente non si confronta realmente. Ed invero, premesso che per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'accertamento degli elementi sintomatici della qualità di amministratore di fatto costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Cass., sez. V, 14.4.2003, n. 22413, rv. 224948; Cass., sez. I, 12.5.2006, n. 18464, rv. 234254), non può non rilevarsi la congruità del percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale, incentrato sul ruolo di fondamentale importanza svolto dal [OSCURATO:PERSONA] all'interno della "[OSCURATO:PERSONA]", desunto non solo dai suoi costanti rapporti con i clienti, ma dalla circostanza che, come evidenziato dal giudice di secondo grado, il ruolo di amministratore di diritto venisse svolto dalla convivente del prevenuto, [OSCURATO:PERSONA], "con precedenti esperienze lavorative - quali la cameriera - ben lontane dall'esercizio di un'attività commerciale, oltretutto in un campo - quello delle importazioni di veicoli dall'estero - che richiedeva cognizioni specifiche% Cognizioni, giova ricordare, possedute invece dal [OSCURATO:PERSONA], il quale in passato era stato titolare di attività commerciali nello stesso settore, conclusesi negativamente, anche sotto il profilo della responsabilità penale, avendo egli riportato condanne, oltre che per reati fiscali, anche per bancarotta fraudolenta, sicché non appare né manifestamente illogica, né contraddittoria la conclusione cui è giunta la corte territoriale nel ritenere che l'imputato, non potendo liberamente operare sul mercato, in modo particolare nei rapporti con gli istituti bancari, in ragione dei suoi precedenti, si sia avvalso della [OSCURATO:PERSONA] per mascherare la sua effettiva titolarità della "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pp. 12-14 della sentenza oggetto di ricorso).6. Manifestamente infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, che, come si è visto, si articola in due censure. A tale proposito si osserva, con riferimento alla doglianza riguardante la recidiva, che secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ovvero con argomentazione succinta, con cui si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Cass., Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). La decisione impugnata risulta del tutto conforme a tali princìpi, posto che la corte territoriale (cfr. p. 15 della sentenza impugnata), nel rigettare la richiesta di disapplicare la ritenuta recidiva reiterata specifica nel quinquennio, non si è limitata a fare generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ma ha evidenziato come essi denotino una evidente pericolosità sociale del reo, accentuata dal nuovo delitto per cui è stato condannato nel procedimento in esame, indice, per l'appunto, di una "crescente pericolosità sociale", inserendosi "in un percorso delinquenziale senza soluzione di continuità" (cfr. Cass., Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838; Cass., sez. VI, 23.11.2010, n. 43438, rv. 248960). In ordine, poi, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito l'orientamento assolutamente dominante in sede di legittimità, secondo cui, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la nneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. (1 Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. In questa prospettiva, anche uno solo degli elementi indicati nell'art.133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche. Per il diniego della concessione delle attenuanti generiche, pertanto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). A tali principi si è puntualmente attenuta la corte territoriale, evidenziando, a fronte dei rilievi difensivi sul punto, con motivazione approfondita ed esente da vizi logici, come al riconoscimento delle menzionate circostanze attenuanti si opponga, a tacere della esistenza a carico dell'imputato di precedenti penali specifici, la mancanza di elementi da valutare positivamente, non apparendo tale il preteso atteggiamento collaborativo dell'imputato, che in realtà ha ammesso solo lo stretto necessario a fronte delle molteplici evidenze processuali, sempre contestando il suo ruolo di amministratore di fatto e la stessa configurabilità di una condotta distrattiva a lui riferibile.Congruamente motivata, infine, appare anche la determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ivi compreso l'aumento di due terzi per la recidiva, operato sulla pena base fissata nel minimo edittale, che la corte territoriale ha ancorato, correttamente, alla gravità del fatto e alla negativa personalità del reo. 7. Del tutto generico appare l'ultimo motivo di ricorso. Non ignora il Collegio che, secondo un costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è revocabile la sospensione condizionale della pena a causa di una terza condanna, allorché le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell'esecuzione riferibili ad un unico reato continuato e non risultino superati i limiti di pena di cui all'art. 163, c.p. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 3775 del 28/10/2015, Rv. 266004). Nel caso in esame, tuttavia, come sottolineato dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta, la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle precedenti condanne e il fatto per cui ha proceduto la corte di appello di Ancona non risulta dimostrata dal ricorrente, non essendo sufficiente al riguardo la coincidenza delle fattispecie penali in relazione alle quali è stata affermata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], in difetto della prova della identità del disegno criminoso che le unifica. 8. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata dai giudici di merito in dieci anni senza motivazione specifica sulle ragioni di una tale durata, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez. V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413). Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez. U., i. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286). Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez. U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 264207), la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla corte di appello di Perugia, esclusivamente per procedere alla rideternninazione della durata delle pene accessorie "fallimentari" previste dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216, I. fall, in ossequio ai principi di diritto in precedenza affermati. La non totale soccombenza dell'imputato comporta che quest'ultimo non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza i