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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26875/2022

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/19672. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] GARZONE (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 luglio 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava in larga parte la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Taranto, ad esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato 1Massimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso in due reati di truffa aggravata in danno dello Stato e - il solo [OSCURATO:PERSONA] - di abuso d'ufficio.

In parziale riforma della prima sentenza, la Corte territoriale escludeva la sussistenza del delitto di truffa aggravata contestato al capo a) quanto all'assenza dell'imputata dal lavoro in sette giorni e concedeva a entrambi anche il beneficio della non menzione della condanna.

Secondo la ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il Registro Generale della Procura della Repubblica di Taranto, e [OSCURATO:PERSONA], suo compagno e dirigente amministrativo dello stesso ufficio, avevano con artifici e raggiri consentito alla prima di rimanere assente dal lavoro, percependo la retribuzione, sulla base di permessi illegittimamente ottenuti per congedo parentale o malattia del figlio minore di tre anni; il secondo imputato, inoltre, aveva successivamente omesso di attivare l'azione disciplinare nei confronti della dipendente, procurandole intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale.

2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza di appello in ragione dei seguenti motivi.

3.1. In ordine al reato di truffa aggravata contestato al capo a), la motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica, come risulta dalle dichiarazioni rese a s.i.t. dalla teste [OSCURATO:PERSONA], direttrice amministrativa della Procura, dimostrative del fatto che il "visto" apposto dall'imputato sulle istanze della [OSCURATO:PERSONA] (e di tutti gli altri dipendenti) aveva carattere preliminare e non costituiva un'autorizzazione, essendo suscettibile di conferma o revisione in base alle risultanze derivanti dalla immissione nel sistema informatizzato di rilevazione delle presenze del dipendente, al quale [OSCURATO:PERSONA] non poteva accedere.

In caso di irregolarità riscontrate a seguito della suddetta verifica, il responsabile della segreteria avrebbe dovuto informare il dipendente e il dirigente, circostanza mai verificatasi nel caso di specie, in quanto dette verifiche - come già rimarcato dal primo giudice - non vennero mai effettuate.

Le condotte ascritte al ricorrente, pertanto, non erano idonee a integrare la fattispecie di truffa in relazione a tutte le domande di congedo presentate dalla [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Violazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., quanto al reato di truffa aggravata contestato al capo b), una volta ritenuta insussistente quella 2contestata al capo a).

Il riconoscimento di detta causa non è precluso dalla presenza di un reato continuato.

3.3. Violazione di legge quanto alla condanna per il reato di abuso d'ufficio di cui al capo c), avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto la competenza di [OSCURATO:PERSONA] - e non dell'amministrazione centrale (direttore generale dei personale del Ministero della giustizia) - ad avviare un procedimento disciplinare che avrebbe comportato in astratto la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Qualora poi si ritenesse integrato il reato di truffa contestato al capo a) e il relativo addebito disciplinare, la punibilità per il delitto contestato andrebbe esclusa in presenza della scriminante ex art. 51 cod. pen. (esercizio del diritto di difesa) e in ogni caso della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., in relazione alla condotta di omessa denuncia ex art. 361 cod. pen., così meglio qualificata la condotta di abuso contestata al capo c).

3.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] abbia restituito le somme indebitamente percepite a seguito delle segnalazioni alla tesoreria da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sei motivi.

4.1. Violazione della legge penale (art. 640 cod. pen.) per difetto degli elementi costitutivi del reato di truffa.

Come risulta dallo schema facente parte integrante del capo d'imputazione, per le assenze connesse alla malattia del figlio (tre giorni), per le quali vi è stata condanna, non vi fu alcuna richiesta da parte della dipendente e l'Amministrazione, pertanto, non emise alcun atto dispositivo, così come per alcune assenze da congedo parentale che furono rigettate.

Per altre assenze di questo ultimo tipo la dipendente fece rituali domande, cosicché, quand'anche non fossero state accoglibili, non vi sarebbe stato alcun artificio. 4.2 Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione là dove non ha considerato che quindici istanze della [OSCURATO:PERSONA] furono vistate non dal dirigente [OSCURATO:PERSONA] ma dalla direttrice amministrativa [OSCURATO:PERSONA].

4.3. Violazione della legge penale (art. 640 cod. pen.), quanto all'elemento soggettivo del reato di truffa.

La conclusione sul computo anche dei giorni festivi intermedi, ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 giorni per congedo parentale, riposa su una dibattuta interpretazione giurisprudenziale e su una prassi amministrativa settoriale, circostanza che avvalora la buona fede dell'imputata, accreditata dalla 3negligente condotta dell'Amministrazione di appartenenza, che non consegnò mai alla [OSCURATO:PERSONA] il cartellino delle presenze con il calcolo esatto dei giorni fruiti, in violazione di quanto disposto dall'art. 39 del decreto-legge n. 112 del 2008.

4.4. Violazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo a), ove ritenuto penalmente rilevante, da qualificare non già come truffa aggravata ma come indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato (art. 316-ter cod. pen.), attesa la natura meramente ricognitiva e non costitutiva del provvedimento di autorizzazione.

4.5. Violazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo b), per le stesse ragioni appena indicate, nonché erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non preclusa dalla presenza di un reato continuato: una volta ritenuta insussistente la truffa contestata al capo a): il danno subìto dall'Amministrazione sarebbe stato inferiore ai 60 euro.

4.6. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] sia incensurata, abbia ammesso il fatto storico contestato e abbia integralmente restituito quanto indebitamente percepito già prima del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno parzialmente accolti, nei termini che verranno esposti all'esito dell'esame dei motivi che risultano privi di fondamento, ora trattati secondo un ordine logico. 2.

Non sono condivisibili le argomentazioni dei ricorrenti in ordine alla insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa, quanto alle assenze della dipendente della Procura per congedo parentale.

2.1. Dalle sentenze di merito risulta con estrema chiarezza che [OSCURATO:PERSONA] percepì indebitamente la retribuzione (che sta restituendo ratealmente all'Amministrazione), non essendo mai rientrata in servizio ed avendo quindi di fatto optato per il congedo parentale continuativo e non frazionato: nel computo dei giorni, dunque, avrebbe dovuto includere i sabati, le domeniche e i festivi, cosa che non fece, incidendo evidentemente sul termine dei 180 giorni, indebitamente prolungato, alla scadenza dei quali avrebbe dovuto riprendere il lavoro.

La contestazione sul punto da parte della ricorrente è del tutto generica, mentre è infondata quella in ordine all'assenza dell'elemento soggettivo, alla luce delle logiche e conformi argomentazioni svolte dai giudici di merito in ordine alla semplicità della regola da applicare, comunque da tempo chiarita da circolari e 4dalla giurisprudenza, indubbiamente conosciuta dal dirigente [OSCURATO:PERSONA], suo convivente e padre del bambino, ma anche dalla dipendente, trattandosi di normativa basilare delle assenze di un genitore lavoratore, come logicamente osservato già dal Tribunale.

2.2. I ricorrenti hanno argomentato soprattutto in ordine all'assenza di una condotta artificiosa da parte degli imputati, reiterando però deduzioni che sono state disattese dalla Corte territoriale con corrette e logiche argomentazioni.

L'artificio, infatti, è costituito dal fatto che tutte le richieste di [OSCURATO:PERSONA] furono vistate dal convivente e dirigente [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato dal primo giudice (pagg. 2, 11-12), anche sulla base delle s.i.t. rese dalla dirigente amministrativa [OSCURATO:PERSONA], e ribadito nella sentenza impugnata, che ha rimarcato "il monopolio da parte del [OSCURATO:PERSONA] della gestione di qualsiasi richiesta avanzata dalla sua compagna/convivente" (pag. 13), oltre a una lunga serie di irregolarità (pagg. 15-17), indicative della mala fede degli imputati.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha allegato al ricorso quindici domande, già prodotte in sede di interrogatorio, non vistate da [OSCURATO:PERSONA]: tuttavia si tratta di una domanda del 27 agosto 2012 e di domande dal maggio 2014 in poi, successive alla segnalazione del 22 aprile 2014 da parte della dirigente [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione della sentenza non è affatto illogica e contraddittoria là dove ha sostenuto, aderendo alla valutazione del primo giudice, che il "visto" apposto dall'imputato sulle istanze della propria convivente diventò di fatto un'autorizzazione, in ragione dell'omesso controllo da parte di [OSCURATO:PERSONA], addetto alla gestione della contabilità del personale e del programma informatico.

Quest'ultimo ha dichiarato "di non avere mai controllato la regolarità formale delle domande della [OSCURATO:PERSONA] fidandosi dell'autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 2 della sentenza di primo grado).

Proprio grazie a questa prassi, i visti apposti dall'imputato furono del tutto idonei a determinare l'affidamento di [OSCURATO:PERSONA] della dirigente amministrativa e conseguentemente il pagamento di giornate per le quali, superata la soglia dei centottanta giorni, la dipendente non aveva diritto alla retribuzione.

L'atto dispositivo, evidentemente, fu costituito dal pagamento non dovuto della retribuzione a seguito della artificiosa indicazione dei giorni di assenza dal lavoro: ciò creò un danno per l'Amministrazione e un ingiusto profitto per la dipendente, nei limiti, tuttavia, che verranno di seguito precisati.

2.3. Anche il motivo in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi a) e b), proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], è privo di fondamento, alla luce della giurisprudenza di legittimità, divenuta costante dopo una ormai risalente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 516568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962), secondo la quale «le differenze tra la fattispecie di cui all'art. 316 ter e il delitto di truffa di cui all'art. 640 bis cod. pen. discendono dai connotati delle condotte nel senso che la condotta di cui all'art. 316 ter cod. pen. non implica la induzione in errore o un danno per l'ente erogatore sicché il reato è ravvisabile in quelle situazioni del tutto marginali, come quella del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale, perché il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche, sicché, in questi casi, l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente» (così Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; in senso conforme cfr., ad es., Sez.

F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036 nonché, da ultimo, Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, Bonfanti, Rv. 282675).

In ragione di una procedura, per quanto non rispettata, che prevedeva un controllo da parte dei funzionari, anche di tipo informatico, della correttezza delle domande presentate dai dipendenti e della sussistenza dei presupposti necessari per il pagamento della retribuzione nelle giornate di assenza, non è configurabile la fattispecie prevista dall'art. 316-ter del codice penale.

3. Iniziando l'esame dei motivi di ricorso che il Collegio ritiene fondati, si osserva in primo luogo, quanto alla truffa contestata al capo a), che per i tre giorni di assenza dal lavoro dovuti alla malattia del figlio (16 e 17 maggio, 23 agosto 2013), residuati dopo le parziali assoluzioni in primo e secondo grado, dallo schema facente parte integrante del capo d'imputazione risulta che la dipendente non presentò alcuna domanda e che non vi fu alcun atto dispositivo, cosicché, in questo caso, vanno escluse la sussistenza di artifizi o raggiri e la induzione in errore.

La sentenza, in questa parte, va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

4. La sentenza va altresì annullata senza rinvio in ordine al reato di abuso d'ufficio, non configurabile nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], che non attivò il procedimento disciplinare nei confronti della propria convivente, la quale aveva 6perpetrato una truffa in danno della propria Amministrazione, in concorso, però, con lo stesso dirigente amministrativo.

E' da escludere che l'imputato abbia agito con il dolo intenzionale di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale, che peraltro fu conseguito dalla dipendente della Procura non già per l'omesso avvio di detto procedimento bensì in ragione del diverso reato di truffa.

L'attivazione del procedimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato per la convivente ma anche per sé stesso conseguenze pregiudizievoli, anche di carattere penale, ragion per cui, anche qualificando il fatto come omessa denuncia di reato (art. 361 cod. pen.), astrattamente ravvisabile, avrebbe operato la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., che trova applicazione nei confronti del pubblico ufficiale che ometta di denunciare un reato di cui egli stesso, con ragionevole ed elevata probabilità, possa essere chiamato a rispondere a titolo di concorso (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 21516 del 02/07/2020, Canazza, Rv. 279307).

5. Inoltre, per le domande respinte per superamento del limite dei centottanta giorni, la truffa fu solo tentata e non già consumata, avendo il rigetto evidentemente impedito il pagamento alla dipendente della relativa retribuzione.

Va preso atto, a questo punto, che per tutte le domande presentate per congedo parentale, fatta eccezione per quelle del 1° e 5 aprile 2014 (respinte), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., e considerati i periodi di sospensione della prescrizione per complessivi 232 giorni (70 e 98 per astensione dei difensori dalle udienze, nei giudizi, rispettivamente, di primo e secondo grado, oltre ai 64 per l'emergenza COVID), è oggi maturato il termine di prescrizione (non rilevando le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 10 gennaio 2020).

Pertanto, anche su questa parte del capo d'imputazione sub a) la sentenza va annullata senza rinvio.

6. La esclusione del reato di truffa, divenuta totale, per i giorni di assenza dovuti alla malattia del figlio, la parziale riqualificazione in truffa tentata della condotta riguardante i giorni di assenza per congedo parentale e la insussistenza del reato di abuso d'ufficio impongono una rivalutazione del motivo inerente al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., 7esclusa dalla Corte territoriale in ragione dei "comportamenti abituali" tenuti dagli imputati, con conseguente annullamento con rinvio sul punto.

Nel valutare la eventuale applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per i fatti di cui al capo a), non coperti da prescrizione, e per quelli di cui al capo b), il giudice del rinvio dovrà considerare anche i principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte: - «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale»; - «In presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-bis cod. pen., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi).

Il giudice del rinvio, qualora non applicasse detta causa di non punibilità, dovrà procedere alla rideterminazione della pena inflitta agli imputati, in ragione degli annullamenti senza rinvio.

Resta assorbito il motivo proposto nei ricorsi relativo al diniego delle attenuanti generiche.

P.Q.M P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce quanto ai fatti di cui al capo a) limitatamente alle domande del 1° e 5 aprile 2014, riqualificati come truffa aggravata tentata, e a quelli di cui al capo b) ai fini della determinazione della pena, previa valutazione dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso il 12 maggio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini (..,/)(tzt, -1,„-.-,-0,,,a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PEI185E 12 LUG, Zuz IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/08/19672. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] GARZONE (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 luglio 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava in larga parte la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Taranto, ad esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato 1Massimo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso in due reati di truffa aggravata in danno dello Stato e - il solo [OSCURATO:PERSONA] - di abuso d'ufficio. In parziale riforma della prima sentenza, la Corte territoriale escludeva la sussistenza del delitto di truffa aggravata contestato al capo a) quanto all'assenza dell'imputata dal lavoro in sette giorni e concedeva a entrambi anche il beneficio della non menzione della condanna. Secondo la ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il Registro Generale della Procura della Repubblica di Taranto, e [OSCURATO:PERSONA], suo compagno e dirigente amministrativo dello stesso ufficio, avevano con artifici e raggiri consentito alla prima di rimanere assente dal lavoro, percependo la retribuzione, sulla base di permessi illegittimamente ottenuti per congedo parentale o malattia del figlio minore di tre anni; il secondo imputato, inoltre, aveva successivamente omesso di attivare l'azione disciplinare nei confronti della dipendente, procurandole intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza di appello in ragione dei seguenti motivi. 3.1. In ordine al reato di truffa aggravata contestato al capo a), la motivazione è contraddittoria e manifestamente illogica, come risulta dalle dichiarazioni rese a s.i.t. dalla teste [OSCURATO:PERSONA], direttrice amministrativa della Procura, dimostrative del fatto che il "visto" apposto dall'imputato sulle istanze della [OSCURATO:PERSONA] (e di tutti gli altri dipendenti) aveva carattere preliminare e non costituiva un'autorizzazione, essendo suscettibile di conferma o revisione in base alle risultanze derivanti dalla immissione nel sistema informatizzato di rilevazione delle presenze del dipendente, al quale [OSCURATO:PERSONA] non poteva accedere. In caso di irregolarità riscontrate a seguito della suddetta verifica, il responsabile della segreteria avrebbe dovuto informare il dipendente e il dirigente, circostanza mai verificatasi nel caso di specie, in quanto dette verifiche - come già rimarcato dal primo giudice - non vennero mai effettuate. Le condotte ascritte al ricorrente, pertanto, non erano idonee a integrare la fattispecie di truffa in relazione a tutte le domande di congedo presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Violazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., quanto al reato di truffa aggravata contestato al capo b), una volta ritenuta insussistente quella 2contestata al capo a). Il riconoscimento di detta causa non è precluso dalla presenza di un reato continuato. 3.3. Violazione di legge quanto alla condanna per il reato di abuso d'ufficio di cui al capo c), avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto la competenza di [OSCURATO:PERSONA] - e non dell'amministrazione centrale (direttore generale dei personale del Ministero della giustizia) - ad avviare un procedimento disciplinare che avrebbe comportato in astratto la sanzione del licenziamento senza preavviso. Qualora poi si ritenesse integrato il reato di truffa contestato al capo a) e il relativo addebito disciplinare, la punibilità per il delitto contestato andrebbe esclusa in presenza della scriminante ex art. 51 cod. pen. (esercizio del diritto di difesa) e in ogni caso della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., in relazione alla condotta di omessa denuncia ex art. 361 cod. pen., così meglio qualificata la condotta di abuso contestata al capo c). 3.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] abbia restituito le somme indebitamente percepite a seguito delle segnalazioni alla tesoreria da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sei motivi. 4.1. Violazione della legge penale (art. 640 cod. pen.) per difetto degli elementi costitutivi del reato di truffa. Come risulta dallo schema facente parte integrante del capo d'imputazione, per le assenze connesse alla malattia del figlio (tre giorni), per le quali vi è stata condanna, non vi fu alcuna richiesta da parte della dipendente e l'Amministrazione, pertanto, non emise alcun atto dispositivo, così come per alcune assenze da congedo parentale che furono rigettate. Per altre assenze di questo ultimo tipo la dipendente fece rituali domande, cosicché, quand'anche non fossero state accoglibili, non vi sarebbe stato alcun artificio. 4.2 Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione là dove non ha considerato che quindici istanze della [OSCURATO:PERSONA] furono vistate non dal dirigente [OSCURATO:PERSONA] ma dalla direttrice amministrativa [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Violazione della legge penale (art. 640 cod. pen.), quanto all'elemento soggettivo del reato di truffa. La conclusione sul computo anche dei giorni festivi intermedi, ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 giorni per congedo parentale, riposa su una dibattuta interpretazione giurisprudenziale e su una prassi amministrativa settoriale, circostanza che avvalora la buona fede dell'imputata, accreditata dalla 3negligente condotta dell'Amministrazione di appartenenza, che non consegnò mai alla [OSCURATO:PERSONA] il cartellino delle presenze con il calcolo esatto dei giorni fruiti, in violazione di quanto disposto dall'art. 39 del decreto-legge n. 112 del 2008. 4.4. Violazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo a), ove ritenuto penalmente rilevante, da qualificare non già come truffa aggravata ma come indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato (art. 316-ter cod. pen.), attesa la natura meramente ricognitiva e non costitutiva del provvedimento di autorizzazione. 4.5. Violazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo b), per le stesse ragioni appena indicate, nonché erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non preclusa dalla presenza di un reato continuato: una volta ritenuta insussistente la truffa contestata al capo a): il danno subìto dall'Amministrazione sarebbe stato inferiore ai 60 euro. 4.6. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] sia incensurata, abbia ammesso il fatto storico contestato e abbia integralmente restituito quanto indebitamente percepito già prima del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno parzialmente accolti, nei termini che verranno esposti all'esito dell'esame dei motivi che risultano privi di fondamento, ora trattati secondo un ordine logico. 2. Non sono condivisibili le argomentazioni dei ricorrenti in ordine alla insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa, quanto alle assenze della dipendente della Procura per congedo parentale. 2.1. Dalle sentenze di merito risulta con estrema chiarezza che [OSCURATO:PERSONA] percepì indebitamente la retribuzione (che sta restituendo ratealmente all'Amministrazione), non essendo mai rientrata in servizio ed avendo quindi di fatto optato per il congedo parentale continuativo e non frazionato: nel computo dei giorni, dunque, avrebbe dovuto includere i sabati, le domeniche e i festivi, cosa che non fece, incidendo evidentemente sul termine dei 180 giorni, indebitamente prolungato, alla scadenza dei quali avrebbe dovuto riprendere il lavoro. La contestazione sul punto da parte della ricorrente è del tutto generica, mentre è infondata quella in ordine all'assenza dell'elemento soggettivo, alla luce delle logiche e conformi argomentazioni svolte dai giudici di merito in ordine alla semplicità della regola da applicare, comunque da tempo chiarita da circolari e 4dalla giurisprudenza, indubbiamente conosciuta dal dirigente [OSCURATO:PERSONA], suo convivente e padre del bambino, ma anche dalla dipendente, trattandosi di normativa basilare delle assenze di un genitore lavoratore, come logicamente osservato già dal Tribunale. 2.2. I ricorrenti hanno argomentato soprattutto in ordine all'assenza di una condotta artificiosa da parte degli imputati, reiterando però deduzioni che sono state disattese dalla Corte territoriale con corrette e logiche argomentazioni. L'artificio, infatti, è costituito dal fatto che tutte le richieste di [OSCURATO:PERSONA] furono vistate dal convivente e dirigente [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato dal primo giudice (pagg. 2, 11-12), anche sulla base delle s.i.t. rese dalla dirigente amministrativa [OSCURATO:PERSONA], e ribadito nella sentenza impugnata, che ha rimarcato "il monopolio da parte del [OSCURATO:PERSONA] della gestione di qualsiasi richiesta avanzata dalla sua compagna/convivente" (pag. 13), oltre a una lunga serie di irregolarità (pagg. 15-17), indicative della mala fede degli imputati. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha allegato al ricorso quindici domande, già prodotte in sede di interrogatorio, non vistate da [OSCURATO:PERSONA]: tuttavia si tratta di una domanda del 27 agosto 2012 e di domande dal maggio 2014 in poi, successive alla segnalazione del 22 aprile 2014 da parte della dirigente [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza non è affatto illogica e contraddittoria là dove ha sostenuto, aderendo alla valutazione del primo giudice, che il "visto" apposto dall'imputato sulle istanze della propria convivente diventò di fatto un'autorizzazione, in ragione dell'omesso controllo da parte di [OSCURATO:PERSONA], addetto alla gestione della contabilità del personale e del programma informatico. Quest'ultimo ha dichiarato "di non avere mai controllato la regolarità formale delle domande della [OSCURATO:PERSONA] fidandosi dell'autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 2 della sentenza di primo grado). Proprio grazie a questa prassi, i visti apposti dall'imputato furono del tutto idonei a determinare l'affidamento di [OSCURATO:PERSONA] della dirigente amministrativa e conseguentemente il pagamento di giornate per le quali, superata la soglia dei centottanta giorni, la dipendente non aveva diritto alla retribuzione. L'atto dispositivo, evidentemente, fu costituito dal pagamento non dovuto della retribuzione a seguito della artificiosa indicazione dei giorni di assenza dal lavoro: ciò creò un danno per l'Amministrazione e un ingiusto profitto per la dipendente, nei limiti, tuttavia, che verranno di seguito precisati. 2.3. Anche il motivo in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati ai capi a) e b), proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], è privo di fondamento, alla luce della giurisprudenza di legittimità, divenuta costante dopo una ormai risalente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 516568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962), secondo la quale «le differenze tra la fattispecie di cui all'art. 316 ter e il delitto di truffa di cui all'art. 640 bis cod. pen. discendono dai connotati delle condotte nel senso che la condotta di cui all'art. 316 ter cod. pen. non implica la induzione in errore o un danno per l'ente erogatore sicché il reato è ravvisabile in quelle situazioni del tutto marginali, come quella del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale, perché il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche, sicché, in questi casi, l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente» (così Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510; in senso conforme cfr., ad es., Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Aldovisi, Rv. 279036 nonché, da ultimo, Sez. 6, n. 2125 del 24/11/2021, dep. 2022, Bonfanti, Rv. 282675). In ragione di una procedura, per quanto non rispettata, che prevedeva un controllo da parte dei funzionari, anche di tipo informatico, della correttezza delle domande presentate dai dipendenti e della sussistenza dei presupposti necessari per il pagamento della retribuzione nelle giornate di assenza, non è configurabile la fattispecie prevista dall'art. 316-ter del codice penale. 3. Iniziando l'esame dei motivi di ricorso che il Collegio ritiene fondati, si osserva in primo luogo, quanto alla truffa contestata al capo a), che per i tre giorni di assenza dal lavoro dovuti alla malattia del figlio (16 e 17 maggio, 23 agosto 2013), residuati dopo le parziali assoluzioni in primo e secondo grado, dallo schema facente parte integrante del capo d'imputazione risulta che la dipendente non presentò alcuna domanda e che non vi fu alcun atto dispositivo, cosicché, in questo caso, vanno escluse la sussistenza di artifizi o raggiri e la induzione in errore. La sentenza, in questa parte, va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. 4. La sentenza va altresì annullata senza rinvio in ordine al reato di abuso d'ufficio, non configurabile nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], che non attivò il procedimento disciplinare nei confronti della propria convivente, la quale aveva 6perpetrato una truffa in danno della propria Amministrazione, in concorso, però, con lo stesso dirigente amministrativo. E' da escludere che l'imputato abbia agito con il dolo intenzionale di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale, che peraltro fu conseguito dalla dipendente della Procura non già per l'omesso avvio di detto procedimento bensì in ragione del diverso reato di truffa. L'attivazione del procedimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato per la convivente ma anche per sé stesso conseguenze pregiudizievoli, anche di carattere penale, ragion per cui, anche qualificando il fatto come omessa denuncia di reato (art. 361 cod. pen.), astrattamente ravvisabile, avrebbe operato la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., che trova applicazione nei confronti del pubblico ufficiale che ometta di denunciare un reato di cui egli stesso, con ragionevole ed elevata probabilità, possa essere chiamato a rispondere a titolo di concorso (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 21516 del 02/07/2020, Canazza, Rv. 279307). 5. Inoltre, per le domande respinte per superamento del limite dei centottanta giorni, la truffa fu solo tentata e non già consumata, avendo il rigetto evidentemente impedito il pagamento alla dipendente della relativa retribuzione. Va preso atto, a questo punto, che per tutte le domande presentate per congedo parentale, fatta eccezione per quelle del 1° e 5 aprile 2014 (respinte), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., e considerati i periodi di sospensione della prescrizione per complessivi 232 giorni (70 e 98 per astensione dei difensori dalle udienze, nei giudizi, rispettivamente, di primo e secondo grado, oltre ai 64 per l'emergenza COVID), è oggi maturato il termine di prescrizione (non rilevando le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 10 gennaio 2020). Pertanto, anche su questa parte del capo d'imputazione sub a) la sentenza va annullata senza rinvio. 6. La esclusione del reato di truffa, divenuta totale, per i giorni di assenza dovuti alla malattia del figlio, la parziale riqualificazione in truffa tentata della condotta riguardante i giorni di assenza per congedo parentale e la insussistenza del reato di abuso d'ufficio impongono una rivalutazione del motivo inerente al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., 7esclusa dalla Corte territoriale in ragione dei "comportamenti abituali" tenuti dagli imputati, con conseguente annullamento con rinvio sul punto. Nel valutare la eventuale applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per i fatti di cui al capo a), non coperti da prescrizione, e per quelli di cui al capo b), il giudice del rinvio dovrà considerare anche i principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte: - «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale»; - «In presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-bis cod. pen., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi). Il giudice del rinvio, qualora non applicasse detta causa di non punibilità, dovrà procedere alla rideterminazione della pena inflitta agli imputati, in ragione degli annullamenti senza rinvio. Resta assorbito il motivo proposto nei ricorsi relativo al diniego delle attenuanti generiche. P.Q.M P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce quanto ai fatti di cui al capo a) limitatamente alle domande del 1° e 5 aprile 2014, riqualificati come truffa aggravata tentata, e a quelli di cui al capo b) ai fini della determinazione della pena, previa valutazione dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 12 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini (..,/)(tzt, -1,„-.-,-0,,,a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] PEI185E 12 LUG, Zuz IL
Sentenza Cassazione n. 26875/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris